Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30137 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30137 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sui ricorso 17379-2016 proposto da:
VIMERCATI ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
BORSI n.4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA
SCAFARELLI, che lo rappresenta e difende unitamente e
disgiuntamente all’avvocato LORETTA DELUCA;

– ricorrente contro
COMUNE DI POZZA DI PASSA (C.F.82000950228), in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO
MASSIMO n.60, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA CAROLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO PALTRINIERI;

– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 14/12/2017

F.LLI PESCOL S.N.C. DI PESCOL MICHELE & C. (C.F.
0145810228), in persona del legale rappresentante

pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO n.28,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

controricorrente-

avverso la sentenza n. 116/2016 della CORTE D’APPELLO di
TRENTO, depositata il 26/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/10/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Ritenuto che, con ricorso affidato a due motivi, Enrico Vimercati
ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Trento, in data 26
aprile 2016, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del
Tribunale della medesima Città, sezione distaccata Cavalese, che, a sua
volta, aveva respinto la domanda dal medesimo Vimercati proposta nei
confronti del Comune di Pozza di Fassa, ed estesa contro la F.11i
Pescol s.n.c. (ditta appaltatrice chiamata in causa dall’Amministrazione
convenuta), per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti a
causa di una caduta, occorsa la mattina del 31 dicembre 2009 nel
territorio di detto Comune (in prossimità dell’Hotel Trento), dovuta
alla presenza di una lastra di ghiaccio su un marciapiede;
che la Corte territoriale, nel confermare la decisione di primo
grado, osservava che la fattispecie era riconducibile nell’alveo della
responsabilità regolata dall’art. 2051 cod. civ., ma che il danneggiato
non avesse fornito prova del nesso causale tra la cosa in custodia e
l’evento dannoso;

Ric. 2016 n. 17379 sez. M3 – ud. 30-10-2017
-2-

GIULIO DE ABBONDI;

che resistono con controricorso il Comune di Pozza di Fassa e
la F.11i Pescol s.n.c. di Pescol Michele & C.;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata comunicata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

semplificata.

Considerato che:
a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3, cod. proc. cic., violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 2051, 2697, 1227, 2727 cod. civ. e 24 e 111 Cost.: la Corte
territoriale avrebbe erroneamente invertito l’onere di prova imposto
dalla fattispecie di responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 cod. civ.,
là dove, invece, esso danneggiato aveva dimostrato di esser caduto a
causa della lastra di ghiaccio sul marciapiede, mentre i convenuti non
avevano dato prova dell’esistenza del caso fortuito. Inoltre, il giudice di
appello non avrebbe fatto applicazione dell’art. 1227, primo comma,
cod. civ. e della prova per presunzioni, rigettando altresì la richiesta di
c.t.u. medico-legale in violazione del diritto alla prova.
a.1.) il motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice di
appello — in forza dell’accertamento fattuale (ad esso esclusivamente
riservato e non investito da doglianza specifica e congruente ai sensi
del vigente art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) secondo cui la
situazione di pericolosità detetminata dalla lastra di ghiaccio sul
marciapiede era, per le circostanze di tempo e di luogo, “sicuramente
visibile” e non già tale da rendere “molto probabile se non inevitabile
l’evento”, anche in ragione del difetto di ordinaria diligenza che
avrebbe dovuto tenere in dette circostanze lo stesso Vimercati, peraltro
dotato di scarpe “inadatte” — fatto corretta applicazione del principio,
Ric. 2016 n. 17379 sez. M3 – ud. 30-10-2017
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che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione

consolidato, per il quale: “in tema di responsabilità ex art. 2051 cod.
civ., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso
causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e
priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei
luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da

nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla
situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il
caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso
danneggiato” (così Cass. n. 11526/2017; analogamente: Cass. n.
2660/2013, Cass. n. 6306/2013, Cass. n. 21212/2015, Cass. n.
12895/2016);
che, pertanto, risultano del tutto superati anche gli ulteriori, e
non pertinenti, profili di doglianza relativi alla mancata applicazione
degli artt. 1227 e 2727 cod. civ. (essendo il predetto accertamento di
fatto elidente del nesso causale, con conseguente irrilevanza della
prova relativa alla omessa eliminazione della situazione di pericolo da
parte della P.A. e della ditta appaltatrice) e alla mancata ammissione di
c.t.u. medico-legale sulla persona del danneggiato (del tutto superflua
in presenza di accertata insussistenza di responsabilità dei convenuti);
b) con il secondo mezzo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 5, c. p. c., l’omesso esame del fatto decisivo concernente la
condotta negligente ed imperita del Comune e della ditta appaltatrice,
per non avere gli stessi provveduto alla dovuta manutenzione dei
marciapiedi;
b.1) il motivo è inammissibile, stante l’irrilevanza — già innanzi
evidenziata, a fronte dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice
del merito e del principio di diritto da esso correttamente applicato —
della condotta omissiva colposa dei convenuti, del resto non affatto
Ric. 2016 n. 17379 sez. M3 – ud. 30-10-2017
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rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo,

pertinente rispetto alla fattispecie di responsabilità oggettiva di cui
all’art. 2051 cod. civ., siccome prescindente dalla colpa del custode (tra
le altre, Cass. n. 12027/2017);
che il ricorso va, quindi, rigettato e il ricorrente condannato al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in

PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte
controricorrente, in euro 2.900,00, per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in curo
200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 30 ottobre
2017.
Il Presidente

dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014.

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