Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30136 del 14/12/2017
Civile Decr. Sez. 1 Num. 30136 Anno 2017
Presidente:
Relatore:
DECRETO
sul ricorso 12215-2016 proposto da:
C
ERI SPA, KAI SRL, SHELL ITALIA CIL PRODUCTS
SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CASSIODORO
9,
presso
dell’avvocato
rappresenta
MARIO
e
studio
lo
NUZZO,
difende
che
li
unitamente
all’avvocato VINCENZO MARICONDA;
– ricorrenti contro
AIR
EUROPE
STRAORDINARIA,
AMMINISTRAZIONE
SPA
IN
AMMINISTRAZIONE
VOLARE AIRLINES SPA IN
STRAORDINARIA,
2017
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE B.
83
BUOZZI 53, presso lo studio dell’avvocato
Data pubblicazione: 14/12/2017
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CLAUDIO
RUSSO,
rappresentati
e
difesi
dall’avvocato ALBERTO MURATORE APROSIO;
–
controricorrenti
–
avverso la sentenza n. 885/2016 della CORTE
04/03/2016;
D’APPELLO di MILANO, depositata il
i*
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Decreto
Ritenuto che la s.p.a. KRI, la s.r.l. KAI e la s.r.l. Shell Italia Oil Products con ricorso del 6
maggio 2016, hanno impugnato per cassazione, nei confronti della s.p.a. Volare Airlines in
amministrazione straordinaria e della s.p.a. Air Europe in amministrazione straordinaria, la sentenza
emessa tra le stesse parti (appellate, danti causa delle tre ricorrenti) dalla Corte d’Appello di Milano
n. 885/2016 in data 16 dicembre 2015-4 marzo 2016;
che resistono, con controricorso, la s.p.a. Volare Airlines in amministrazione straordinaria e la
s.p.a. Air Europe in amministrazione straordinaria.
Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo
comma, secondo periodo, cod. proc. civ.;
che. infatti, con atto dell”8 giugno 2017, notificato il 19 ottobre 2017 e depositato il 23 ottobre
2017, la s.p.a. KRI, la s.r.l. KAI e la s.r.l. Shell Italia Oil Products hanno dichiarato di rinunciare al
predetto ricorso; con atto del 20 ottobre 2017, notificato il 23 ottobre 2017 e depositato il 24 ottobre
2017, la s.p.a. Volare Airlines in amministrazione straordinaria e la s.p.a. Air Europe in
amministrazione straordinaria hanno dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso;
che, in considerazione dell’adesione alla rinuncia, non sussistono i presupposti per pronunciare
alcuna condanna alle spese del presente grado del giudizio, spese che debbono intendersi
compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017
Il Presidente
Estinzione per rinuncia
R.g. n. 12215/16