Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30135 del 14/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 30135 Anno 2017
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA
ORDINANZA
sul ricorso 16651-2017 proposto da:
DRAME DJIBRII„ elettivamente domiciliato in ROMA, SI -1LITA DI
SAN NICOLA DA TOLENTINO n. 1/B, presso lo studio
dell’avvocato DOMENICO NASO, rappresentato e difeso
dall’avvocato CRISTIANO DALLA TORRE;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope-legis;
– controricorrente nonchè contro
Data pubblicazione: 14/12/2017
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 340/2017 della CORTE D’APPELLO di
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.
Ric. 2017 n. 16651 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-2-
TRIESTE, emessa il 28/03/2017;
R.G. n.16651/2017
Ordinanza
Rilevato che:
La Corte d’appello di Trieste, con sentenza depositata il 25/5/2017, ha
dichiarato inammissibile l’appello proposto da Djibril Drame avverso il rigetto
della domanda di riconoscimento della protezione internazionale nella forma
sussidiaria, e, in subordine, della concessione del permesso di soggiorno per
motivi umanitari, atteso che la causa era stata introdotta con atto di
giorni trenta dalla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale avvenuta il
30/11/2015, dovendo ritenersi l’introduzione del giudizio con ricorso e non con
atto di citazione, alla stregua della modifica dell’art.19, comma 9 del d.lgs.
150/2011, in forza del d.lgs. 142/2015, valorizzando in particolare, la
disposizione acceleratoria secondo la quale, “in caso di rigetto, la Corte
d’appello decide sulla impugnazione, entro sei mesi dal deposito del ricorso”.
Ricorre Djibril, sulla base di due motivi.
L’Amministrazione di difende con controricorso, e chiede la rimessione alle
Sezioni unite visto l’orientamento espresso nella pronuncia 17420/2017.
Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della
motivazione semplificata.
Considerato che:
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l’erronea applicazione da parte della
Corte d’appello dell’art.19, comma 9 d.lgs. 150/2011, come modificato dal
d.lgs. 142/2015.
Il motivo è manifestamente fondato.
L’art.27, comma 1, lett. f) del d.lgs. 142/2015, entrato in vigore il 30/9/2015,
ha modificato l’art.19, comma 9, d.lgs. 150/2011, così disponendo:” .f) il
comma 9 e’ sostituito dal seguente: “9. Entro sei mesi dalla presentazione del
ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della
decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo
status di rifugiato o di persona cui e’ accordata la protezione sussidiaria. In
caso di rigetto, la Corte d’Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal
deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide
sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte
citazione,notificato il 30/12/2015, iscritta a ruolo il 4/1/2016, oltre il termine di
d’Appello.”
Ora, il mero riferimento al “ricorso” in appello nella norma indicata, che è volta
a regolare i tempi del giudizio in oggetto e non specificamente la forma di
introduzione del giudizio di secondo grado, non vale a modificare
l’orientamento formatosi sulla questione, secondo il quale l’appello, proposto ex
art. 702 quater cod. proc. civ., avverso la decisione del tribunale di rigetto della
domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere
introdotto con citazione e non con ricorso, sicché la tempestività del gravame
va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica
dell’atto introduttivo alla parte appellata.
E ciò in quanto, al fine di ritenere la tempestività del gravame, occorre fare
riferimento alla modalità di introduzione del giudizio di appello secondo il rito
sommario di cognizione.
Nella specie, applicando detto principio (in senso conforme, si veda la
pronuncia 17420/2017), deve ritenersi la tempestività del gravame, visto che,
a fronte della comunicazione via pec della pronuncia del Tribunale in data
30/11/2015, risulta la notifica dell’appello il 30/12/2015.
Resta assorbito il secondo mezzo.
Quanto alla richiesta di rimessione alle Sezioni, va richiamato il principio di cui
alla pronuncia 12962/2016, secondo cui l’istanza di rimessione del ricorso alle
sezioni unite, formulata ai sensi dell’art. 376, comma 2, c.p.c. e dell’art. 139
disp. att. c.p.c., rappresenta una mera sollecitazione all’esercizio di un potere
discrezionale, il quale non solo non è soggetto ad un obbligo di motivazione,
ma neppure deve necessariamente manifestarsi in uno specifico esame e
rigetto di detta istanza.
Va pertanto accolto il ricorso, va cassata la pronuncia impugnata, con. rinvio
alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, che si atterrà a quanto
sopra rilevato, e che provvederà a statuire anche sulle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo;cassa
la pronuncia impugnata, e rinvia alla Corte d’appello di Trieste in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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Così deciso in Roma, in data 14/11/2017