Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30134 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2018, (ud. 02/10/2018, dep. 21/11/2018), n.30134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20365/2016 proposto da:

R.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’ avvocato ANTONIO CARBONELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CROMODORA WHEELS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24,

presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA LOIACONO ROMAGNOLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO LA GIOIA, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 204/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 13/06/2016 r.g.n. 509/2015;

Il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Brescia con la sentenza n. 204/2016 aveva rigettato l’appello principale proposto da R.M. diretto all’accertamento della tempestività dell’impugnazione di tutti i contratti di somministrazione (dal 27 ottobre 2008 al 30 novembre 2011) intervenuti tra il ricorrente e la Spa Cromadora Wheels e dell’illegittimità degli stessi; la Corte aveva invece accolto l’appello incidentale della società diretto a censurare la prima statuizione relativa alla tempestività dell’impugnazione stragiudiziale per i contratti instaurati dopo il novembre 2011, avendo il tribunale ritenuto che il lasso temporale intercorso tra questi contratti, inferiore al termine di 60 giorni utili per l’impugnazione, configurasse una causa impeditiva della decadenza.

La corte territoriale, nel rigettare l’appello principale, aveva in particolare ritenuto applicabile il termine di decadenza anche alle ipotesi di somministrazione a termine concluse e/o cessate prima dell’entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, art. 32, in linea con i precedenti del Giudice di legittimità ed in coerenza con lo spirito della legislazione in questione, diretta a rendere certi i rapporti giuridici e tempestivi i giudizi ad essi relativi.

Con riguardo all’appello incidentale aveva ritenuto che sebbene il lasso temporale intercorso tra i diversi contratti di somministrazione succedutisi fosse inferiore al termine previsto per la loro impugnazione (60 giorni), ciò non potesse costituire un fatto giuridicamente rilevante ai fini dell’impedimento allo scorrere del termine decadenziale utile per la impugnazione. A ciò faceva conseguire la declaratoria di decadenza per tutti i contratti tranne che per quello intercorso tra il 12 settembre ed il 4 ottobre 2013, regolarmente impugnato nei termini. Con riferimento a questo aveva poi ritenuto legittima la causale del c.d. picco produttivo e provate le esigenze determinative delle assunzioni così effettuate.

Avverso detta decisione il R. proponeva ricorso affidato a due motivi cui resisteva con controricorso la società.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con il primo motivo è denunciata la falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, in relazione all’art. 2966 c.c. e art. 24 Cost. (ex art. 360, n. 3), per non aver, la corte territoriale, ritenuto che in caso di contratti plurimi succedutisi a distanza inferiore al termine consentito per l’impugnazione, l’impugnativa svolta nei confronti dell’ultimo contratto era da intendersi estesa anche agli altri.

2) Con il secondo motivo è denunciata la falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, in relazione agli artt. 111 e 14 preleggi (ex art. 360, n. 3), per aver la corte ritenuto applicabile il termine decadenziale anche ai rapporti costituiti antecedentemente alla nuova disciplina, pur in assenza di disposizione transitorie in tal senso.

I motivi possono essere trattati congiuntamente poichè attinenti entrambi al termine di decadenza ed ai suoi effetti operativi.

Deve preliminarmente richiamarsi quanto statuito da questa Corte con riguardo ai contratti di somministrazione anche se cessati al 31.12.2011. Ha infatti chiarito che “la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, introdotto dal D.L. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla L. n. 10 del 2011, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato della L. n. 604 del 1966, art. 6, sicchè, con riguardo ai contratti a termine, nonchè ai contratti a termine in somministrazione, non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell’intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del cd. “collegato lavoro”) e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l’entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo alla “ratio legis” di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione “ex novo” del suddetto e ristretto termine di decadenza (Cass. n. 25103 del 2015; Cass. S.U. n. 4913 del 2016; con particolare riguardo all’applicabilità ai contratti in somministrazione già scaduti alla data del 24.11.2010 cfr. Cass. 2420 del 2016, Cass. n. 7788 del 2017);

Fatta tale premessa, che evidenzia la infondatezza del secondo motivo di censura, deve ritenersi infondato altresì lo specifico profilo inerente la capacità espansiva della impugnazione dell’ultimo contratto intervenuto anche a quelli che lo hanno preceduto, e ciò anche in ipotesi che tra un contratto e l’altro sia decorso un termine inferiore a quello utile per l’impugnazione stragiudiziale.

La singolarità dei contratti e la inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro (che solo ex post, a seguito dell’eventuale accertamento della illegittimità del termine apposto e della ragione dell’assunzione, potrà determinarsi), evidenzia la necessaria conseguenza che a ciascuno di essi si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità. Verrebbe altrimenti anticipata, in modo non giustificato, una eventuale considerazione unitaria del rapporto lavorativo (tutti i contratti intervenuti a prescindere dal lasso temporale che li separa), estranea al fatto storico allegato il cui rilievo giuridico è oggetto della domanda avanzata.

Neppure pertinente il richiamo agli atti impeditivi della decadenza (art. 2966 c.c.) in quanto questi devono essere espressamente previsti dalla legge o dal contratto e dunque non sono suscettibili di applicazione estensiva ed analogica che consenta di attribuire efficacia impeditiva ad atti non specificamente individuati, quale sarebbe, nel caso di specie, la circostanza del minor lasso temporale intercorso tra i contratti succedutisi rispetto al termine dei sessanta giorni utile ad impugnare.

Il ricorso è dunque infondato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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