Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30133 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 20/11/2019), n.30133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGLIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14982-2018 proposto da:

ISLAND REFINANCING SRL, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AQUILEIA 12, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA MORSILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato

GUIDO CONTRADA;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS);

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il

16/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Island Refinancing s.p.a., tramite la propria mandataria FBS s.p.a., ricorre per cassazione, affidandosi ad un unico, articolato motivo, avverso il decreto n. 421/2018, reso dal Tribunale di Palermo il 16 aprile 2018, reiettivo della sua opposizione, L. Fall., ex art. 98, contro la mancata ammissione al passivo del fallimento di (OMISSIS) del proprio credito di Euro, 2.194.181,48, in via ipotecaria, invocato in forza di un contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecaria intercorso tra quest’ultimo in bonis ed il Banco di Sicilia s.p.a. (al quale l’odierna ricorrente era poi subentrata per effetto delle cessioni come puntualmente descritte in ricorso). La curatela del menzionato fallimento non ha svolto difese in questa sede.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale, sulla premessa che la descritta richiesta di insinuazione era stata trasmessa il 6 novembre 2015, oltre il termine previsto dalla L. Fall., art. 101, comma 1, ritenne che: i) era pacifico che la curatela non avesse inviato a detta creditrice la comunicazione L. Fall., ex art. 92; ii) tale omissione avrebbe reso incolpevole il ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione; iii) tuttavia, sarebbe stato onere del creditore giustificare tutto il ritardo, anche, cioè, per quanto riguardava il periodo successivo al venir meno della sua ignoranza del dichiarato fallimento; iv) la creditrice non aveva documentato, nè allegato, la data in cui aveva avuto conoscenza dell’apertura del fallimento, impedendo così al giudice di valutare se il tempo trascorso da quel momento fosse stato, o meno, quello necessario per ponderare l’opportunità, o non, di chiedere l’insinuazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La formulata censura è rubricata “Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non avendo il Tribunale di Palermo esaminato il fatto che l’istanza supertardiva è stata presentata dalla società creditrice appena ha casualmente appreso del fallimento di (OMISSIS), socio illimitatamente responsabile della “(OMISSIS) s.n.c.”. Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 101, u.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″.

1.1. Essa critica il decreto impugnato assumendo che, una volta accertata l’omessa comunicazione, da parte del curatore fallimentare alla creditrice, della comunicazione L. Fall., ex art. 92, la richiesta di insinuazione doveva considerarsi ammissibile, benchè presentata in ritardo, non essendo stata documentata l’epoca in cui l’opponente avrebbe avuto comunque conoscenza aliunde del dichiarato fallimento.

2. La descritta doglianza è manifestamente fondata.

2.1. Infatti, è assolutamente incontroverso (dandone specificamente atto il tribunale palermitano, Cfr. pag. 2 del decreto impugnato) che l’odierna ricorrente non ebbe a ricevere l’avviso L. Fall., ex art. 92, da parte del curatore del fallimento: pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio, già ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla L. Fall., art. 92, integra sì la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore, ma il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell’inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell’avviso predetto (cfr. Cass. n. 10121 del 2019; Cass. n. 16103 del 2018; Cass. n. 23302 del 2015; Cass. n. 4310 del 2012).

2.2. Fermo quanto precede, il tribunale a quo, lungi dall’accertare se la curatela fallimentare (peraltro non costituitasi innanzi ad esso) avesse fornito, o non, una siffatta dimostrazione, ha erroneamente imputato alla creditrice opponente di non aver documentato, nè allegato, la data in cui aveva avuto conoscenza dell’apertura del fallimento, impedendo così al giudice di valutare se il tempo trascorso da quel momento fosse stato, o meno, quello necessario per ponderare l’opportunità, o non, di chiedere l’insinuazione e sancendo, quindi, la inammissibilità di quest’ultima perchè priva di giustificazione del proprio ritardo.

2.3. Un siffatto modus procedendi, però, si rivela evidentemente in contrasto con il principio giurisprudenziale precedentemente riportato, a tenore del quale, invero, sarebbe stato onere della curatela fornire la dimostrazione dell’avvenuta conoscenza allunde, da parte del creditore, del dichiarato fallimento del (OMISSIS), solo successivamente nascendo, proprio in armonia con quanto sancito da Cass. n. 23975 del 2015 (evidentemente male interpretata dal tribunale siciliano), la necessità di stabilire se il tempo necessario a prendere contezza del fallimento ed a formulare la domanda di ammissione al passivo – tempo non già di durata predeterminata, ma rimesso alla valutazione del giudice di merito, secondo un criterio di ragionevolezza, in rapporto alla peculiarità del caso concreto – fosse stato congruo, o meno.

3. Il ricorso va, pertanto, accolto, ed il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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