Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30133 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30133 Anno 2017
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 16606-2017 proposto da:
WILLIE

PA DL,

elettivamente

domiciliato

in

R01\ LA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 88, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI ARILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLA
PENNETTA;
– ricorrente contro
MINISTERO) DELL’INTERNO 80185690585;
– intimato avverso la sentenza n. 1222/2017 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 23/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
parteupaiu del 14/11 /2017 11A
VIRGILIO.

Dott. ROSA MARIA DI

Data pubblicazione: 14/12/2017

R.G.n.16606/2017

Motivazione semplificata
Ordinanza

La Corte,
Rilevato che:
Con sentenza depositata il 23/2/2017, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto da Willie Paul avverso il rigetto del ricorso
avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale, atteso che

23/12/2015, oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione dell’ordinanza
del Tribunale depositata il 17/11/2015 e comunicata via pec nella stessa
giornata, dovendo ritenersi l’introduzione del giudizio con ricorso e non con
atto di citazione, alla stregua della modifica dell’art.19, comma 9 del digs.
iOfQH

f

in furzaLII el.1wh. 1442013,

fficorre Mille Paul, Sulla base di due motivi.
L’Amministrazione non ha svolto difese.
Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della
motivazione semplificata.
Considerato che:
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l’erronea applicazione da parte della
Corte d’appello dell’art.19, comma 9 d.lgs. 150/2011, come modificato dal
d.lgs. 142/2015.
Il motivo è manifestamente fondato.
L’art.27, comma 1, lett. f) del d.lgs. 142/2015, entrato in vigore il 30/9/2015,
ha modificato l’art.19, comma 9, d.lgs. 150/2011, così disponendo:” f) il
comma 9 e’ sostituito dal seguente: “9. Entro sei mesi dalla presentazione del
ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della
decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo
status di rifugiato o di persona cui e’ accordata la protezione sussidiaria. In
caso di rigetto, la Corte d’Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal
deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide
sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte
d’Appello.”
Ora, il mero riferimento al “ricorso” in appello nella norma indicata, che è volta

la causa era stata introdotta con atto di citazione, ed iscritta a ruolo il

a regolare i tempi del giudizio in oggetto e non specificamente la forma di
introduzione del giudizio di secondo grado, non vale a modificare
l’orientamento formatosi sulla questione, secondo il quale l’appello, proposto ex
art. 702 quater cod. proc. civ., avverso la decisione del tribunale di rigetto della
domanda volta al riconoscimento dell’a protezione internazionale, deve essere
introdotto con citazione e non con ricorso, sicché la tempestività del gravame
va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica

E ciò in quanto, al fine di ritenere la tempestività del grav-ame, occorre fare
riferimento alla modalità di introduzione del giudizio di appello secondo il rito
sommario di cognizione.
Nella specie, applicando detto principio (in senso conforme, si veda la
pronuncia 17420/2017), deve ritenersi la tempestività del gravame, visto che,
a fronte della comunicazione via pec della pronuncia del Tribunale in data
17/11/2015, risulta inoltrata la notifica a mezzo posta 1’11/12/2015.
Resta assorbito il secondo mezzo.
Va pertanto accolto il ricorso, va cassata la pronuncia impugnata, con rinvio
alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà a quanto
sopra rilevato, e che provvederà a statuire anche sulle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata, e rinvia alla Corte
d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente
giudizio.
Così deciso in Roma, in data 14 novembre 2017

dell’atto introduttivo alla parte appellata.

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