Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30132 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 21/11/2018), n.30132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25965-2016 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), Ministro pro tempore,rappresentato

e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

T.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO

10, presso lo studio dell’avvocato GRAZIA TEDESCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARCO CALANDRINO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 300/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/09/2016 R.G.N. 200/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VINCENZO RAGO (Avvocatura);

udito l’Avvocato Marco CALANDRINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza n. 300/2016 la Corte d’Appello di Brescia confermava la sentenza che aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento delle maggiori somme dovute per rivalutazione della componente relativa all’indennità integrativa speciale in relazione alla somma, parametrata all’indennizzo ex L. n. 210 del 1992, dovuta in favore di T.M.L. per indennizzo annuo previsto dalla L. n. 244 del 2007, in conseguenza del danno fisico subito per la somministrazione del farmaco talidomide alla madre.

A fondamento della sentenza la Corte territoriale ha affermato che la T. percepisse l’indennizzo di cui alla L. n. 244 del 2007, determinato ai sensi del D.M. n. 163 del 2009, in relazione a quello stabilito dalla L. n. 210 del 1992, art. 2, il quale deve intendersi comprensivo dell’indennità integrativa speciale in applicazione di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha riconosciuto che tale indennizzo consta di due componenti (un importo fisso ex lege e l’indennità integrativa speciale) entrambe assoggettate a rivalutazione secondo il tasso annuale di inflazione programmata; d’altra parte, la Corte Costituzionale con sentenza n. 293/2011 aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 11, commi 13 e 14, del successivo D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010, che, proprio a seguito di quella giurisprudenza, aveva sancito che sull’importo relativo all’indennità integrativa speciale non fosse dovuta la rivalutazione secondo il tasso di inflazione; secondo la corte costituzionale la norma aveva introdotto un trattamento ingiustificatamente diversificato per i soggetti danneggiati in modo irreversibile da emotrasfusioni proprio rispetto alle persone affette da sindrome da talidomide, alle quali è dovuto l’indennizzo stabilito ai sensi della L. 29 ottobre 2005, n. 229, art. 1, che rinvia a sua volta alla L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 1 e prevede al comma 4 che l’intero importo dell’indennizzo stabilito ai sensi del presente articolo è rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici Istat.

Nè, secondo la Corte d’Appello di Brescia, si poteva affermare che, come sostenuto dal Ministero della Salute, con la rivalutazione dell’indennità integrativa speciale sulla somma dovuta in base alla L. n. 244 del 2007, ai soggetti che avevano avuto danni fisici da talidomide, si arrivasse ad una sorta di duplicazione della rivalutazione; il che non era perchè era il computo dell’indennizzo base, sul quale occorreva applicare il moltiplicatore previsto dalla L. n. 229 del 2005, art. 1, comma 1, che doveva avvenire in relazione alla L. n. 229 del 2005, art. 2, commi 1 e 2, art. 1, comma 1, a doversi rapportare alla L. n. 210 del 1992, art. 2, commi 1 e 2, come oramai regolamentato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale citata e quindi con la rivalutazione anche dell’indennità integrativa speciale.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Salute con un motivo al quale ha resistito con controricorso T.M.L..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il Ministero della Salute afferma, ex art. 360 c.p.c, n. 3, la violazione della L. n. 229 del 2005, art. 1,L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 363, D.M. n. 163 del 2009 e della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2, sostenendo che il rinvio della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 363, alla misura dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 2, sarebbe da intendere come rinvio “fisso”, insensibile alle vicende che hanno riguardato la seconda disposizione, sottolineando altresì l’illogicità del fatto che gli effetti della declaratoria di incostituzionalità della L. n. 210 del 1992, art. 2, fondati sulla comparazione proprio con l’indennizzo di cui alla L. n. 244 del 2007, finissero per riverberarsi a ritroso, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale, anche su quest’ultimo indennizzo, incrementandone l’ammontare.

2. Il motivo è infondato e va disatteso.

2.1 Come è noto, l’ordinamento prevede un indennizzo per i danni da emostrafusioni (L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 2), composto da due quote (assegno, di cui alla cit. L. n. 210, art. 2, comma 1 e indennità integrativa speciale, di cui all’art. 2, comma 2), un diverso indennizzo (cit. L. n. 210, art. 1, comma 1) per i danni da vaccinazione obbligatoria, composto delle medesime quote (assegno e indennità integrativa speciale) e da un ulteriore componente (L. n. 229 del 2005, art. 1)pari fino a sei volte l’indennizzo mensile di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 2; infine è previsto un indennizzo per i danni da uso del talidomide che la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 363, regola facendo rinvio all’indennizzo di cui alla L. n. 229 del 2005, art. 1, già menzionato.

3. In esito a contrasti giurisprudenziali, il D.L. n. 78 del 2010, art. 11, comma 13, conv. con modif. in L. n. 122 del 2010, stabilì che della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, il comma 2 e successive modificazioni, riguardante sia i danneggiati da vaccinazioni sia i danneggiati da trasfusioni, si interpretasse “nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d’inflazione”.

Ne è derivata questione di legittimità di tale norma, accolta dalla Corte Costituzionale sulla base della comparazione della disciplina propria degli emotrasfusi con l’indennizzo per l’uso del talidomide (trattandosi in entrambi i casi di trattamenti non obbligatori), sicchè anche l’indennità integrativa speciale prevista quale componente dell’indennizzo per gli emotrasfusi era, secondo la Corte, da ritenere soggetta alla medesima rivalutazione prevista per i danneggiati da talidomide (Corte Costituzionale 9 novembre 2011, n. 293), con pronuncia destinata ad estendersi, sulla base di quanto meglio si dirà anche infra, ai danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

3.1 Tuttavia vi è da considerare che l’indennizzo previsto per gli emotrasfusi e i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, come si è detto, costituisce base di calcolo per l’ulteriore indennizzo (proprio dei soli vaccinati) di cui alla L. n. 229 del 2005, art. 1 e che la misura dell’indennizzo per i danneggiati da talidomide è della medesima misura di quello di cui allo stesso art. 1.

3.2 Va quindi da sè che l’incremento di una delle componenti della base di calcolo (l’indennità integrativa speciale) naturalmente modifichi l’ammontare dell’indennizzo per i danneggiati da talidomide e quindi siano dovute le relative differenze; nè ciò determina, come adombrato dalle difese del Ministero, una duplicazione di rivalutazioni, in quanto una cosa è la rivalutazione dell’indennizzo già prevista dalla L. n. 229 del 2005, art. 1, comma 4, destinata a porre al riparo l’importo dalla perdita di valore del denaro nel corso del tempo, altra cosa è la rivalutazione della base di calcolo, destinata soltanto ad incrementare la misura iniziale dell’indennizzo stesso.

3.3 Suggestiva, ma infondata, è altresì l’osservazione del Ministero in ordine al fatto che l’incremento dell’indennizzo ai danneggiati da talidomide, sarebbe in tal modo conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale con cui la disciplina di quello stesso indennizzo era stata assunta quale tertium comparationis al fine di affermare l’illegittimità della mancata previsione della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale per i danneggiati da trasfusioni infette.

Ciò è vero, ma non risulta ostativo alle conclusioni da assumere.

La L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 363, prevede che ai danneggiati da talidomide sia riconosciuto “l’indennizzo di cui alla L. 29 ottobre 2005, n. 229, art. 1” e non un mero importo pari a quanto (nel 2005) previsto per tale indennizzo.

Al contempo la L. n. 229 del 2005, art. 1, comma 1, prevede che l’indennizzo da esso previsto sia pari a multipli della “somma percepita dal danneggiato ai sensi della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2”, ove per “somma percepita” non può che intendersi quella che vi era diritto a percepire, sicchè l’interpretazione invalsa, a livello costituzionale e di legittimità, della L. n. 210 del 1992, art. 2, inevitabilmente incrementa ab origine l’indennizzo ivi previsto e, consequenzialmente, la base di calcolo di quello di cui alla L. n. 229 del 2005, art. 1 e di quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 363.

Non vi sono dunque margini per ritenere, come vorrebbe la difesa erariale, che il rinvio della L. n. 244 del 2007, art. 2,comma 363, L. n. 229 del 2005, art. 1, sia un rinvio fisso all’importo stabilito da quest’ultima disposizione e d’altra parte le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale sono notoriamente (tra le molte, da ultimo, Cass. 20 novembre 2012, n. 20381; Cass. 18 luglio 2006, n. 16450) tali da comportare la rimozione o la rimodulazione (come in un caso come quello di specie in cui la pronuncia della Corte Costituzionale appartiene alla pur rara tipologia delle sentenze “interpretative di accoglimento”, avendo essa – attraverso la caducazione di una norma di interpretazione autentica – la capacità di consolidare, attraverso la motivazione, la diversa interpretazione costituzionalmente legittima) con effetti ex tunc della norma, a meno che esse stesse, come non accade nel caso di specie, autolimitino al futuro la propria efficacia (v. Corte Costituzionale 11 febbraio 2015, n. 10, in relazione all’esigenza di evitare che la pronuncia di illegittimità comportasse una grave violazione dell’equilibro di bilancio ai sensi dell’art. 81 Cost.).

Sicchè, in mancanza delle limitazioni predette, non possono porsi limiti alla portata espansiva che, dalla dichiarata illegittimità della norma sulla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale, derivano rispetto ad altri benefici riconnessi legislativamente a tale effetto.

3.4 Infine, per analoghe ragioni, è da escludere che possa avere rilievo decisivo il fatto che la pronuncia della Corte Costituzionale avesse riguardato l’estensione della disciplina a favore dei danneggiati da trasfusioni, per l’assenza di obbligatorietà del trattamento che li accomunava ai danneggiati da talidomide, e non, in senso stretto, ai danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, rispetto ai quali anzi essa esclude una rigorosa necessità di pari trattamento.

Infatti il D.L. n. 78 del 2010, art. 11, comma 13, dichiarato (senza limitazioni) incostituzionale riguardava tout court della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2, sicchè anche l’unica interpretazione costituzionalmente legittima dell’art. 2, comma 2, cit. che ne è residuata non può che riguardare tutti i soggetti contemplati dalla medesima norma.

Anche perchè il legislatore, con riferimento all’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, ha inteso destinare a vaccinati ed emotrasfusi il medesimo trattamento che non può quindi venire differenziato in via interpretativa.

4. D’altra parte, conclusivamente, la logica sottesa alla tecnica legislativa è chiaramente quella di fondare su basi omogenee i ristori previsti per i soggetti affetti dalle diverse sindromi riconnesse a trattamenti sanitari dannosi e la stessa più volte citata pronuncia della Corte Costituzionale può essere intesa come finalizzata a distinguere tra gli effetti di norme che disciplinano l’indennizzo previsto per ciascuna categoria protetta rispetto alla determinazione del quantum di ciascuna prestazione assistenziale (che, rispondendo a legittime scelte discrezionali del legislatore possono essere diversificati) da quegli aspetti che invece attengono alla struttura di base dell’indennizzo e che non possono essere regolati in modo da generare conflitto con le ragioni unificanti sopra evidenziate.

E’ pertanto solo attraverso la iniziale determinazione dell’importo dell’indennizzo di cui qui si discute nella misura rivalutata anche per quanto attiene alla componente della indennità integrativa speciale che tale fine di omogeneità può essere garantito.

5. Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell’avv. Marco Calandrino.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4200 di cui Euro 4000 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Calandrino Marco.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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