Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30132 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 20/11/2019), n.30132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGLIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14590-2018 proposto da:

MARR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 101, presso lo

studio dell’avvocato MARIO PISELLI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MORENO PESARESI, GIOVANNI BOLDRINI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURO ORSINI FEDERICI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 24/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La MARR s.p.a. ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis c.p.c., avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 24 febbraio 2018, n. 123, reiettiva del suo gravame contro la decisione del tribunale della stessa città che, accogliendo la domanda L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 2, del Fallimento RI.GEST. s.r.l. in liquidazione (d’ora in avanti, più semplicemente, Fallimento) verso la menzionata società e la Restovie s.r.l. in liquidazione, dichiarò l’inefficacia, nei confronti della curatela attrice, della convenzione stipulata l’1 dicembre 2011 fra la (OMISSIS) s.r.l. in bonis e la Restovie s.r.l. nonchè del pagamento di Euro. 30.193,78 effettuato da quest’ultima, in favore della MARR s.p.a., in esecuzione di tale atto, condannando, altresì, l’accipiens alla restituzione al Fallimento della menzionata somma. Resiste, con controricorso, la curatela fallimentare.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte disattese la contestazione dell’appellante circa l’intervenuto pagamento, in suo favore, della citata somma, da parte di Ristovie s.r.l., in adempimento della predetta convenzione. Affermò, in proposito, che: i) “la convenzione intercorsa tra la (OMISSIS) s.r.l. e la Ristovie in data (OMISSIS), (…) prevedeva che quest’ultima società, che aveva preso in affitto un ramo di d’azienda della predetta (OMISSIS)s.r.l., in particolare il ristorante, per un canone annuo di Lire 156.000.000, si accollava le esposizioni debitorie della stessa (OMISSIS). s.r.l., come indicate nell’alleato della convenzione in oggetto ed ammontanti, complessivamente, a Lire 316.437.645, in conto canoni, con la conseguenza che, pagando quei debiti, Ristovie s.r.l. li compensava con i con i canoni di ben due annualità”; ii) era “…evidente che il pagamento dei debiti veniva nella sostanza fatto con denaro della (OMISSIS) anche se formalmente il denaro proveniva da un terzo (Ristovie s.r.l.)”; iii) il giudice di primo grado aveva basato la sua decisione in merito alla prova del pagamento in questione “non soltanto sulla mancata comparizione del rappresentante legale di Ristovie a rendere l’interrogatorio formale, ma anche sullo stesso tenore letterale della predetta convenzione e sull’esame delle scritture contabili, dal momento che mentre tale debito risultava presente nel bilancio 2001 della (OMISSIS) s.r.l. non era più indicato nel bilancio del 2003, così che se ne doveva dedurre l’intervenuto pagamento, non potendosi presumere una condotta illecita di alterazione del bilancio medesimo indicata da parte appellante come mera prassi nel mondo imprenditoriale…”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va pregiudizialmente respinta l’istanza di assegnazione della odierna controversia ad altra sezione di questa Corte (ed a maggior ragione ad altro relatore), avanzata dalla ricorrente nella sua memoria ex art. 380-bis c.p.c., sul presupposto che la formulata proposta di decisione della lite nella camera di consiglio non partecipata della Sesta sezione civile, per le ragioni ivi indicate, costituirebbe già un pronunciamento in merito al ricorso stesso.

1.1. In proposito, è sufficiente ricordare che, nell’ambito del procedimento ex art. 380-bis c.p.c., quella proposta non riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore ed il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per il collegio, all’esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o modificarla (cfr. Cass. n. 7541 del 2019).

2. Tanto premesso, il formulato motivo è così rubricato: “Ex art. 360 c.p.c., n. 3. – Erroneità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 2697,2721,2724,2729 c.c., comma 2, nonchè dell’art. 2730 c.c., e art. 232 c.p.c., comma 1, nella parte in cui la sentenza ha affermato che la prova del pagamento sarebbe stata fornita dall’attrice in via presuntiva”. Posto che del suddetto pagamento non risultava esservi prova documentale, nè testimoniale, e che la (OMISSIS) s.r.l. e la MARR s.p.a. avevano sempre negato, rispettivamente, di averlo effettuato e ricevuto, si assume che gli elementi di fatto (la decisione del legale rappresentante di Ristovie s.r.l. di non rendere l’interrogatorio formale, con conseguente applicazione dell’art. 232 c.p.c.; il tenore letterale della scrittura privata tra (OMISSIS) s.r.l. e Ristovie s.r.l. dell'(OMISSIS); la decisione di (OMISSIS) s.r.l. di togliere dalle proprie scritture il debito verso MARR s.p.a. a decorrere dell’anno 2003) invocati anche dalla corte distrettuale quale elementi indiziari da cui inferire la prova del pagamento suddetto, ancorchè cumulativamente considerati, non potevano essere posti a fondamento di una sentenza in danno della MARR s.p.a..

3. La descritta doglianza deve considerarsi complessivamente inammissibile per plurime ragioni.

3.1. In primo luogo, infatti, il ricorso non riporta, neppure sinteticamente, il tenore letterale della convenzione dell'(OMISSIS), tra (OMISSIS) s.r.l. in bonis e Ristovie s.r.l., nonchè del suo allegato, al fine di consentire la verifica della fondatezza della censura sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso Cass. n. 5478 del 2018), con conseguente violazione del principio desumibile dal combinato disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

3.1.1. Una siffatta carenza si rivela, già di per sè, determinante al fine della negativa valutazione del motivo in esame, posto che anche la corte distrettuale (come già il tribunale in primo grado) aveva individuato proprio nel contenuto di quell’atto e nella mancata appostazione, nel bilancio 2003 della (OMISSIS)s.r.l. in bonis, del proprio debito di Euro 30.193,78 verso la odierna ricorrente, ancora presente, invece, in quello nel suo precedente bilancio 2001, significativi elementi indiziari dell’avvenuto pagamento, effettuato con mezzi anormali (per effetto della operazione di “accollo non allo scoperto” sancito in quella convenzione), del debito della (OMISSIS)s.r.l. in bonis verso la MARR s.p.a., “… non potendosi presumere una condotta illecita di alterazione del bilancio medesimo indicata da parte appellante come mera prassi nel mondo imprenditoriale…” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

3.2. Inoltre, per come concretamente argomentato, il motivo in esame si rivela essere, sostanzialmente, una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, così dimostrando di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, una rivisitazione del suo giudizio non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il riesame della vicenda processuale, ma solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui competono, in via esclusiva, l’individuazione delle fonti del proprio convincimento ed il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonchè la scelta, tra le complessive risultanze processuali, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. ex plurimis, Cass. n. 12568 del 2019, in motivazione; Cass. n. 13881 del 2015; Cass. n. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6694 del 2009).

3.2.1. La ricorrente, in altri termini, oblitera totalmente, che: i) il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 8976 del 2019, in motivazione; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006); ii) la prova per presunzione semplice, che può anche costituire l’unica fonte del convincimento del giudice, integra un apprezzamento di fatto che, se coerentemente motivato, non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 5484 del 2019); iii) l’art. 2729 c.c., ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la “precisione” va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell’inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica; la “gravità” va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d’esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto; la “concordanza” richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi, tuttavia, precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell’ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (cfr. Cass. n. 2482 del 2019; Cass. n. 15454 del 2019); iv) la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (Cfr. Cass. n. 8976 del 2019; Cass. n. 3336 del 2015); v) nella prova per presunzioni, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ovvero che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza. Il giudice che ricorra alle presunzioni, nel risalire dal fatto noto a quello ignoto, deve rendere apprezzabili i passaggi logici posti a base del proprio convincimento (cfr. Cass. n. 14762 del 2019; Cass. n. 3513 del 2019).

3.2.2. Nella specie, la corte distrettuale – con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che priva di vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti – è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalla documentazione prodotta in atti (lo stesso tenore letterale della predetta convenzione e l’esame delle scritture contabili della (OMISSIS) s.r.l.), valutato in ciascun elemento e nel suo complesso, fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della configurabilità del pagamento effettuato con mezzi anormali (per effetto, come si è già detto, della operazione di “accollo non allo scoperto” sancito nella richiamata convenzione dell'(OMISSIS)), del debito della (OMISSIS)s.r.l. in bonis verso la MARR s.p.a., rimarcando, in proposito, che “mentre tale debito risultava presente nel bilancio 2001 della RLGEST non era più indicato nel bilancio del 2003, così che se ne doveva dedurre l’intervenuto pagamento, non potendosi presumere una condotta illecita di alterazione del bilancio medesimo indicata da parte appellante come mera prassi nel mondo imprenditoriale…”.

3.2.3. Quella corte, in definitiva, muovendo da precisi fatti noti (l’esistenza del debito di Euro 30.193,78 della (OMISSIS)s.r.l., verso la odierna ricorrente, nel bilancio della prima relativo al 2001; l’assenza del medesimo debito in quello successivo riguardante il 2003; il contenuto della già citata convenzione dell'(OMISSIS) e del suo allegato), ha ritenuto di poterne inferire, in modo affatto non implausibile, l’essere, medio tempore, avvenuto il pagamento, con mezzi anormali, del predetto debito per effetto di quanto sancito nella richiamata convenzione. Nè potrebbe sostenersi, fondatamente, che l’argomentare del giudice d’appello abbia trascurato dati, dedotti dalla MARR s.p.a., per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente, o implicitamente, irrilevanti.

3.2.4. Ribadito, allora, che spetta al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, l’odierno assunto della ricorrente, si risolve, sostanzialmente, nel tentativo, da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata, una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (Cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè le più recenti Cass. n. 8758 del 2017, Cass. n. 9097 del 2017, Cass. n. 5054 del 2019 e Cass. n. 8976 del 2019).

4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, restando le spese del giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, – giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la MARR s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusto il cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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