Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30131 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30131 Anno 2017
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso 22569-2016 proposto da:
MONDUCCI Avvocato JURI, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
– N. t10 N o,Z- L
depositata il 09/02/2016. LG— ; 4

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Ritenuto che la Corte d’appello di Ancona, con decreto in data 20
aprile 2015, liquidava in favore dell’Avv. Juri Monducci, quale

4

A:7

Data pubblicazione: 14/12/2017

difensore di Giuseppe De Rosa, ammesso al patrocinio a spese dello
Stato, l’importo di euro 88 per diritti, di euro 350 per onorario e di
euro 8 per spese, oltre accessori di legge;
che l’Avv. Juri Monducci proponeva opposizione ex artt. 170 del
d.P.R. n. 115 del 2002 e 702-bis cod. proc. civ.;

2016, in accoglimento dell’opposizione, ha disposto la liquidazione a
carico dello Stato dell’importo complessivo di euro 494 per diritti, di
euro 350 per onorari e di euro 8 per spese, compensando le spese del
giudizio di opposizione;
che — per quanto qui ancora rileva — la Corte ha giustificato la
compensazione in ragione della mancata resistenza del Ministero;
che per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello l’Avv.
Monducci ha proposto ricorso, con atto notificato il 7-16 settembre
2016, sulla base di un motivo;
che il Ministero della giustizia non ha resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata notificata alla parte, unitamente al decreto di fissazione
all’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che con l’unico mezzo il ricorrente denuncia nullità
dell’ordinanza per violazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.,
dolendosi della disposta compensazione;
che il motivo è manifestamente fondato, giacché il ricorrente è
risultato vittorioso all’esito della proposta opposizione e, ai fini della
compensazione delle spese processuali, non è sufficiente la mancata
resistenza da parte del Ministero convenuto, permanendo comunque la
soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente
riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese

2

che la Corte d’appello di Ancona, con ordinanza in data 9 febbraio

(Cass., Sez. VI-1, 23 gennaio 2012, n. 901; Cass., Sez. VI-2, 26
settembre 2015, n. 21757);
che pertanto, la disposta compensazione non era giustificata ai
sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.;
che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa

delle spese processuali sostenute dall’opponente, nella misura liquidata
in dispositivo;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza l’impugnata nel capo relativo alla
disposta compensazione delle spese del giudizio di opposizione e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al rimborso,
a favore dell’Avv. Juri Monducci, delle spese di detto procedimento di
opposizione, che liquida in complessivi curo 300 per compensi, oltre a
spese forfettarie nella misura del 15°/0 e ad accessori di legge.
Condanna altresì il Ministero alla rifusione delle spese del giudizio di
cassazione, che liquida in complessivi curo 400 per compensi, oltre a
spese forfettarie nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione
Civile, il 26 ottobre 2017.
Il Presidente

può essere decisa nel merito con la condanna del Ministero al rimborso

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