Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30130 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 30/12/2011), n.30130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto n. 142/06 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

23/03/06, depositato il 23/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Stefano Schirò;

è presente il P.G. in persona del Dott. SORRENTINO Federico che ha

concluso per l’accoglimento per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.V. ricorre per cassazione, sulla base di diciassette motivi, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso il decreto in data 23 maggio 2006, con il quale la Corte di appello di Napoli ha condannato detto Ministero al pagamento in suo favore della somma di Euro 3.835,00 pari ad Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo, oltre a interessi legali a decorrere dalla domanda, per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio da lui promosso davanti al Tar Campania con ricorso del 27 aprile 1999 e ancora pendente alla data del 17 marzo 2006. La Presidenza intimata non ha svolto difese.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Parte ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo diciassette motivi di ricorso, con i quali lamenta:

– la mancata applicazione della normativa comunitaria alla stregua dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con la formulazione del seguente quesito di diritto: “la L. n. 89 del 2001 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 6 par. 1 della CEDU e in ipotesi di contrasto tra la Legge Pinto e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la cedu?” (primo motivo);

– la mancata considerazione della natura della causa, attinente a materia di rapporto di lavoro, ai fini della determinazione del termine ragionevole di durata del processo e dell’equo indennizzo (secondo motivo);

– il calcolo dell’equo indennizzo, con vizio di motivazione, solo con riferimento al periodo eccedente la ragionevole durata della causa e non alla sua intera durata, nonchè l’inosservanza, con vizio di motivazione, dei parametri europei, l’erroneo rilievo attribuito alla scarsa rilevanza della posta in gioco e a mancata considerazione dell’avvenuta presentazione dell’istanza di prelievo ai fini della quantificazione dell’equo indennizzo (motivi tre e quattro, otto, nove e dieci);

– il mancato riconoscimento, con vizio di motivazione, del bonus di Euro 2.000,00, trattandosi di controversia in materia di rapporto di lavoro (quinto, sesto e settimo motivo);

– l’insufficiente liquidazione delle spese processuali, senza specifica motivazione, con erronea applicazione delle tariffe professionali vigenti riguardanti i procedimenti di volontaria giurisdizione, anzichè i giudizi ordinari dinanzi alla Corte d’appello, senza tener conto dei parametri CEDU e dei criteri seguiti dalla Corte di cassazione e disattendendo i minimi tariffari e la nota spese depositata, (motivi da undici a diciassette);

2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto il quesito formulato è del tutto generico e senza nessuna attinenza al decisum del decreto impugnato.

Il secondo motivo è infondato in quanto la Corte di appello, ai fini della determinazione del termine ragionevole di durata, si è attenuta ai criteri di valutazione indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 in conformità ai parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, tenendo conto della natura della controversia attinente a rapporto di lavoro, secondo un ragionevole criterio di valutandone che resiste alle infondate critiche del ricorrente, considerato comunque che, attesa la natura ordinatoria dei termini previsti dal codice di rito per la trattazione delle controversie di lavoro, previdenza e assistenza, la violazione del principio della ragionevole durata del processo non può discendere in modo automatico dall’accettata inosservanza dei termini medesimi, dovendo in ogni caso il giudice della riparazione procedere a tale valutazione alla luce degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (Cass. 2004/6856; 2005/19204; 2005/19352).

I motivi tre, quattro, otto, nove e dieci sono infondati, in quanto è vincolante per il giudice nazionale, il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a) ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo (Cass. 2005/21597; 2008/14). Inoltre la determinazione dell’indennizzo nella misura di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, è superiore nella specie a quella calcolata in base ai parametri stabiliti dalla CEDU e dalla giurisprudenza di questa Corte (Euro 750,000 per i primi tre anni di durata non ragionevole ed Euro 1.000,00 per ogni anno successivo) ed è stata determinata tenendo conto dell’avvenuta presentazione dell’istanza di prelievo e secondo un ragionevole criterio di valutazione che ha legittimamente preso in considerazione anche il modesto valore patrimoniale della causa e resiste alle infondate critiche del ricorrente.

Non meritano accoglimento neppure il quinto, sesto e settimo motivo, in quanto non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfettaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche quelli riguardanti la materia del lavoro.

Da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass. 2006/9411 ; 2008/6898).

E’ invece fondata la doglianza sulla erronea applicazione della tariffa relativa alla volontaria giurisdizione, anzichè di quella attinente al contenzioso (Cass. 2008/25352), mentre sono infondate le ulteriori censure svolte in ordine alla liquidazione delle spese processuali, in quanto parte ricorrente non ha analiticamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le voci e gli importi richiesti e a lei spettanti (Cass. 2005/21325; 2006/9082), nè ha dimostrato specificamente l’attribuzione di importi inferiori ai minimi inderogabili (Cass. 2007/5318), ma si è limitata alla generica denuncia dell’inosservanza delle tariffe professionali vigenti, nonchè delle voci e degli importi indicati nella nota spese, fermo restando che in tema di spese processuali possono essere denunciate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali (Cass. 1999/4347; 2000/4818; 2001/1485) e che nei giudizi di equa riparazione la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte di appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, senza tener conto degli onorari liquidati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cass. 2008/23397).

3 – Le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del primo motivo, al rigetto dei motivi da due a dieci e all’accoglimento, nei termini in precedenza precisati, dei motivi da undici a diciassette.

Il decreto impugnato deve essere pertanto annullato in ordine alla censura accolta e poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, da liquidarsi come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352). Le spese del giudizio di cassazione – compensate per due terzi tenuto conto dell’accoglimento solo parziale del ricorso e limitatamente alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di merito – seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Va disposta la distrazione delle spese processuali relative al giudizio di merito ed a quello di legittimità in favore del difensore del ricorrente, avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi autistatario.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Rigetta i motivi da due a dieci e accoglie nei termini di cui in motivazione i motivi da 11 a 17.

Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito che si liquidano in Euro 873,00 di cui Euro 378,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge. Condanna inoltre la Presidenza soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, compensate per due terzi, che si liquidano per l’intero in Euro 665,00 di cui Euro 565,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore avv. Marra Alfonso Luigi, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA