Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30130 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 21/11/2018), n.30130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25395/2015 proposto da:

C.M., e C.L., C.G.,

V.G. (nella qualità di eredi di C.M.), tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAZIO 9, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO BALLA, rappresentati e difesi dall’avvocato

ROSARIA MARIA RITA ZITO, giusta deleghe in atti e atto di rinuncia

del 11/05/2016;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA SUD ETR S.P.A. nella qualità di Concessionario del

Servizio Nazionale di Riscossione della Provincia di Crotone, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANDREA MILLEVOI 73/81, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE FIERTLER, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti

I.N.P.S., C.F. (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO,

GIUSEPPE MATANO, giusta delega in atti;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

EQUITALIA SUD ETR S.P.A., C.M. ed eredi;

– intimati –

avverso la sentenza n. 293/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 27/03/2015 R.G.N. 1049/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’Appello di Catanzaro, accogliendo parzialmente, con sentenza n. 293/2015, l’appello proposto da C.M. avverso la pronuncia del Tribunale di Crotone, ha dichiarato, nel contraddittorio anche di Equitalia Sud s.p.a., la decadenza dell’I.N.P.S., per superamento dei termini di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, dal diritto di iscrivere a ruolo i crediti contributivi, di cui alle due cartelle esattoriali giudizialmente opposte;

la Corte, ritenendo che la decadenza così accertata avesse riguardo soltanto all’utilizzabilità del procedimento di riscossione c.d. esattoriale, pronunciava nel merito della pretesa previdenziale, ritenendola fondata e condannando il ricorrente al pagamento in favore dell’I.N.P.S. della somma di Euro 12.280,37, pari a quella complessivamente portata nelle predette cartelle esattoriali, oltre ulteriori interessi e sanzioni;

avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione C.L., C.G. e V.G., quali eredi di C.M., sulla base di cinque motivi, lamentando violazioni di legge sostanziale (per essersi riferita la decadenza D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 25, alla sola esecuzione c.d. esattoriale e non al credito e per non essersi comunque ritenuta la prescrizione dei diritti di credito azionati), processuali (errore nell’ammissione della prova testimoniale) e decisionali (omesso esame di un fatto decisivo, essendosi fatto riferimento, nel decidere, ad una sola cartella, mentre le cartelle erano due e per ciascuna erano state proposte autonome opposizioni, solo successivamente riunite, oltre all’omesso esame di documenti prodotti dall’opponente);

il ricorso è stato resistito con controricorso da Equitalia Sud s.p.a, nonchè dall’I.N.P.S., che ha proposto anche un motivo di ricorso incidentale;

prima dell’udienza di discussione i ricorrenti hanno depositato e notificato atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

la rinuncia dei ricorrenti non comporta l’estinzione del giudizio di cassazione, non solo per il fatto che l’I.N.P.S. ha proposto ricorso incidentale, da cui non ha mai desistito e che va pertanto deciso, ma anche perchè si tratta di rinuncia irrituale, perchè non regolarmente notificata alle controparti;

l’atto di rinuncia è stato infatti notificato in forme telematiche, per l’I.N.P.S., presso l’avv. Silvia Paris e, per Equitalia Sud, presso l’avv. Alessandra Canino, difensori delle rispettive parti nel giudizio di appello, ma non in quello di legittimità, in cui l’ente previdenziale era al momento della rinuncia, già rappresentato e difeso dagli avv.ti Sgroi, D’Aloisio, Matano e De Rose ed Equitalia dall’avv. Rovito, cui andavano evidentemente notificati gli atti inerenti il giudizio di cassazione;

la mancanza di rituale notifica impedisce anch’essa l’estinzione del giudizio, pur valendo il principio per cui “l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., u.c. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso” (Cass. 7 giugno 2018, n. 14782; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259);

sussiste dunque una pluralità di ragioni che giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, per venir meno di interesse alla decisione.

con il ricorso incidentale l’ente sostiene la violazione (art. 360 c.p.c., n. 3), del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 38, comma 12, per non essersi ritenuto che tale norma fosse impeditiva della decadenza dall’utilizzazione della riscossione a mezzo ruoli rispetto ai crediti che non solo fossero maturati dopo la sua entrata in vigore, ma anche per i crediti pregressi ed a prescindere dall’essere in ipotesi già maturata la decadenza stessa;

il motivo di ricorso incidentale è fondato;

come è noto, la decadenza di nuova introduzione e di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, comma 1, fu prorogata, nella propria applicazione, della L. n. 388 del 2000, art. 78,L. n. 289 del 2002, art. 38, nonchè della L. n. 350 del 2003, art. 4,così da risultare applicabile soltanto ai crediti maturati ed agli accertamenti notificati dopo l’1.1.2004;

il successivo intervento del D.L. n. 78 del 2010, art. 4, secondo la quale le disposizioni contenute nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 25, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l’1.1.2010 e il 31.12.2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2004, è differente, in quanto non si è più potuto spostare in avanti il termine inizialmente previsto dalla norma transitoria originaria ed ormai scaduto, sicchè si è disposto che la regola sulla decadenza venisse privata di efficacia per un triennio;

la norma, quindi, dopo aver circoscritto la contribuzione rilevante in quella non versata ed in quella frutto degli accertamenti notificati successivamente al 1 gennaio 2004, ha disegnato il triennio di inefficacia della regola della decadenza, proiettandolo sino alla fine del 2012;

la nuova disposizione si pone, dunque, in evidente chiave di raccordo temporale con le precedenti proroghe attraverso il testuale riferimento alla data del 1.1.2004, cosicchè, utilizzando il meccanismo della sospensione di efficacia per un triennio dell’applicazione della regola della decadenza, si consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle proroghe operative sino alla data predetta (Cass. 12 marzo 2018, n. 5963);

inoltre – precisa il richiamato precedente – “data la natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo e l’inesistenza di effetti estintivi dell’obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in oggetto, non può neanche ipotizzarsi che la nuova disposizione non possa comunque incidere sulle decadenze già verificatesi nell’arco temporale compreso tra il primo gennaio 2004 ed il primo gennaio 2010”;

nel caso di specie, sono stati iscritti a ruolo, nell’anno 2008, crediti contributivi inerenti gli anni 2000 e 2003, sulla base di accertamenti che, secondo quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata, erano successivi al 1.1.2004;

per essi pertanto opera la disciplina di sanatoria e proroga di cui si è detto e quindi è da aversi per legittima e non decaduta la persecuzione mediante ruolo; la sentenza che ha deciso in senso contrario va quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti (la fondatezza sostanziale dei crediti è stata comunque accertata nella sentenza impugnata ed il ricorso principale che riguardava anche tale aspetto è stato rinunciato), si può procedere a definizione di merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con reiezione delle opposizioni alle due cartelle esattoriali impugnate;

la questione sulla decadenza D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 25, per gli accertamenti successivi al 1.1.2004 è stata affrontata solo di recente in sede di legittimità, con il precedente citato, il che giustifica la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese del processo;

l’inammissibilità del ricorso principale impone di attestare la sussistenza dei presupposti a carico dei ricorrenti per il c.d. raddoppio della contribuzione unificata, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiara inammissibile il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta le opposizioni alle cartelle esattoriali. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso arti. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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