Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30130 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30130 Anno 2017
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA
sul ricorso 3417-2017 proposto da:
VALORI SCARL CONSORZIO STABILE, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA EMANIATE GIANTURCO 6, presso lo studio
dell’avvocato GIANCARLO CATAVELLO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARIANO MAGGI;

– ricorrenti contro
CMP – COOP PRODUZIONE LAVORO a RL, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA RAGUSA 60, presso lo studio
dell’avvocato MARIA SCOPELLF11, rappresentata e difesa
dall’avvocato DOMENICO CARUSO;

controricorrente

avverso l’ordinanza del “FRIBUNALE di LECCE, depositata il
2 7/17/ 9016;

N.

Data pubblicazione: 14/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILLA;

Viste le conclusioni del PG dott. Alberto Celeste

Ric. 2017 n. 03417 sez. M2 – ud. 26-10-2017
-2-

RICORSO N. 19038/2016
CC DEL 31.5.2017

RITENUTO IN FATTO
1 Il Consorzio Stabile Valori, società consortile a responsabilità
limitata, appaltatore di lavori per la realizzazione di due edifici in Lecce
in virtù di contratto concluso con la committente Università del Salento,
assegnò, con deliberazione e lettera di assegnazione del 9.1.2015, parte
dei lavori alla Cooperativa Muratori Pugliesi (C.M.P.), entrata nella

Essendo successivamente sorta una lite la C.M.P. ha agito in sede
possessoria contro il Consorzio e ed ha ottenuto dal Tribunale di Lecce
un provvedimento di reintegra nel possesso del cantiere. Ha quindi
chiesto ai sensi dell’art. 703 cpc la conferma del provvedimento
interdittale, domandando altresì la condanna del Consorzio al
pagamento della somma di 802.389,07 di cui C. 438.947,49 per lavori
realizzati e non pagati e C. 356.717,30 per mancato guadagno dovuto
alla illegittimità sottrazione del cantiere e C. 6.724,28 per l’indebita
appropriazione dei materiali esistenti in cantiere al momento dello
spoglio.
Il Consorzio ha eccepito l’incompetenza funzionale e per territorio
del Tribunale di Lecce in ordine alle avverse pretese economiche,
vantate, a suo dire, non già a titolo di risarcimento dei danni derivanti
dal dichiarato spoglio, ma in forza del rapporto consortile che è
disciplinato dallo statuto sociale, dal vigente regolamento, nonché dalla
delibera e dalla lettera di assegnazione lavori del 9.1.2015.
2 Con ordinanza 21.12.2016 il Tribunale di Lecce ha ritenuto che
l’eccezione preliminare di incompetenza per territorio formulata ai sensi
dell’art. 33 del Regolamento Consortile possa essere delibata
unitamente al merito e che nel caso di specie non appare ipotizzabile
alcuna competenza per materia del Tribunale di Roma-Sezione
Specializzata in materia di Imprese.
3 Contro quest’ultima pronuncia la società Valori ha proposto
ricorso per regolamento di competenza sulla base di due motivi,

compagine consortile con la qualità di socio.

RICORSO N. 19038/2016
CC DEL 31.5.2017

preceduti da alcune considerazioni in diritto sulla ammissibilità del
regolamento.
Resiste con memoria la C.M.P.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo
che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Roma-Sezione
Specializzata in materia di Imprese.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Col primo motivo il Consorzio denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 3 comma 2 del DLGS n. 168/2003 e successive
modifiche, dolendosi del rigetto dell’eccezione di incompetenza
funzionale.
Con un secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione
degli artt. 19 e 29 cpc e dell’art. 1182 cc rimproverando al Tribunale di
non avere rilevato anche la competenza esclusiva per territorio del
Tribunale di Roma
Il ricorso è inammissibile.
Le Sezioni Unite di questa Corte, affrontando la questione di
massima di particolare importanza, hanno affermato che, anche dopo
l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n.
69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da
adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento
del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la
corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la
prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione
con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione
della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le
rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice,
così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di
assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della
propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la
suddetta questione, come nel caso in cui abbia conclamato il proprio

Le parti hanno depositato memorie.

RICORSO N. 19038/2016
CC DEL 31.5.2017

convincimento (pur se in sé erroneo) di poter decidere definitivamente
la questione, senza preventivamente invitare le parti alla precisazione
delle conclusioni anche nel merito e senza assumere in decisione
potenzialmente l’intera controversia (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n.
20449 del 29/09/2014, Rv. 631956 – 01; v. anche più di recente Sez. 6
– 3, Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017 Rv. 644625; Sez. 6 – 3,

Ordinanza n. 21561 del 22/10/2015, Rv. 637566 – 01; Sez. 6 – 2,
Ordinanza n. 20608 del 12/10/2016, Rv. 641564 – 01; Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017, Rv. 642736 – 01).
Nella specie deve senz’altro escludersi la ricorrenza dell’ipotesi
eccezionale cui hanno fatto riferimento le Sezioni Unite, essendosi il
giudice limitato, senza previo invito alle parti a precisare le conclusioni
anche nel merito, come sopra già evidenziato, a ritenere non ipotizzabile
alcuna competenza per materia del Tribunale di Roma-Sezione
Specializzata in materia di Imprese e, nella parte dispositiva, a rinviare
la causa per l’ammissione dei mezzi istruttori.
A ulteriore riprova del fatto che il giudice leccese non abbia
assolutamente inteso conclamare, in termini di assoluta e oggettiva
inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria
determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione di
competenza, va evidenziata la stessa struttura dell’ordinanza,
contenente una espressa riserva di delibazione della competenza per
territorio al momento della decisione di merito, non essendo
assolutamente concepibile un esame frazionato della competenza.
L’esito della lite comporta la condanna della parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente procedimento.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di

Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017 Rv. 642736; conf.: Sez. 6 – 3,

RICORSO N. 19038/2016
CC DEL 31.5.2017

contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al
pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente
procedimento, che liquida in complessivi euro 6.200,00 di cui euro

sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Roma, 26.10.2017.
Il Presidente

200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge; ai

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