Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3013 del 17/02/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3013 Anno 2016
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso 11556-2012 proposto da:
BASTOGI

SPA 00410870588

in persona del

suo

Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott.
ANDREA RASCHI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato CESARE
PERSICHELLI, che la rappresenta e difende unitamente
2015

1464

agli avvocati LOTARIO BENEDETTO DITTRICH, GIUSEPPE
LOMBARDI giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 17/02/2016

C.G. CINEMA SPETTACOLO S.R.L. in liquidazione in
persona del liquidatore Dott. Prof. LODOVICO ZOCCA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE
78, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ROMEI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

controricorso;
LA ROSA

EMILIA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ANCONA 20, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO

FUSCO, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale a margine del controricorso;
controricorrenti
nonchè contro
AMATI GIOVANNA,

AMATI RAFFAELLA, PERUZZI ANNA;
– intimati

avverso la sentenza n. 4614/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/03/2011, R.G.N.
610/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/06/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato CESARE PERSICHELLI;
udito l’Avvocato ALBERTO DEASTI per delega;
udito l’Avvocato CURZIO CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per

2

CURZIO CICALA giusta procura speciale in calce al

l’accoglimento del 1 0 motivo di ricorso con rinvio;

I FATTI
Nel febbraio del 2009 la s.p.a. Bastogi depositò ricorso in
appello nei confronti di Emilia La Rosa, Giovanna Raffaella e
Vittoria Amati, Anna Peruzzi e della s.r.l. C.G. Cinema e
spettacolo, impugnando la sentenza del Tribunale di Roma e

Con decreto presidenziale del 5.3.2009 venne fissata l’udienza di
discussione per la data del 9.11.2010, con concessione
all’appellante del termine di cui all’art. 435 c.p.c. per la
notifica del ricorso e del decreto alle controparti.
Provvedutosi alle notificazioni da parte di quest’ultimo in data
14-15 maggio 2009, si costituirono le sole appellate Emilia La
Rosa e G.C. (nelle more, posta in liquidazione).
La corte di appello adita osservò,

in limine litis, che il decreto

presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione era stato
comunicato all’appellante, a mezzo fax, dalla cancelleria
dell’ufficio, in data 11 marzo 2009, mentre le notifiche del
ricorso e del decreto eseguite dall’appellante erano intervenute
ben oltre la scadenza del termine di 10 giorni previsto dal
secondo comma dell’art. 435 c.p.c., e che tale termine, nonostante
la natura ordinatoria, non era stato prorogato, onde il prodursi
delle medesime conseguenze ricollegabili al decorso di un termine
perentorio (tra cui la rilevabilità ex

officio

della relativa

scadenza e la non sanabilità della relativa violazione, anche in
caso di costituzione della controparte e di eventuale accettazione
del contraddittorio).

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chiedendone la riforma.

Per la cassazione della sentenza della Corte capitolina la Bastogi
s.p.a. ha proposto ricorso sulla base di 3 motivi di censura
illustrati da memoria.
Resistono con controricorso Emilia La Rosa e la C.G., che deposita
a sua volta memoria illustrativa.

Il ricorso è fondato quanto al suo primo motivo.
Con il loxAmo motivo,

si denuncia

Nullità della sentenza e del

procedimento; violazione ed errata applicazione dell’art. 435
secondo e terzo comma c.p.c..
Il motivo è fondato.
La Corte territoriale ha erroneamente applicato, travisandolo, il
principio di diritto espresso dalle sezioni unite di questa Corte
regolatrice, a mente del quale (Cass. ss.uu. 20604/2008) l’appello
tempestivamente proposto, nel rito del lavoro, è improcedibile ove
la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione
dell’udienza non sia avvenuta, non essendo in tal caso consentito
al giudice di assegnare all’appellante, ex art. 421 c.p.c., previa
fissazione di una nuova udienza, un termine perentorio per

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

provvedere ad una nuova notifica.
Nella

specie,

la

notifica

era

stata

eseguita

a

cura

dell’appellante, di tal che la violazione del termine di 10 giorni
non avrebbe potuto determinare l’iMProcedibilità dell’appello
qualora, come nella specie, tra la data della notifica del ricorso
e del decreto e la data fissata per la prima udienza (nella
specie, il 9 novembre 2010) fossero intercorsi almeno 25 giorni,

5
?Ii)

giusta disposto dell’art. 435 III comma c.p.c. (Cass. 21538 e
26489 del 2010).
Incomprensibile appare poi il volatile richiamo operato in
sentenza alla pronuncia della Corte costituzionale n. 60 del 2010,
predicativa a sua volta del medesimo principio di diritto,
totalmente disapplicato dal giudice territoriale.
Il secondo motivo,

volto ad illustrare i profili di ammissibilità

del ricorso, è assorbito dall’accoglimento della censura che
precede, mentre deve essere rigettato

il terzo motivo,

con il

quale si invoca, ex art. 384 c.p.c., una pronuncia nel merito da
parte di questa Corte regolatrice, apparendo necessari,
oculi,

una serie di accertamenti e

di

ictu

valutazioni di fatto

istituzionalmente devolute al giudice di merito.
Il ricorso è pertanto accolto quanto al suo primo motivo, e il
procedimento rinviato alla Corte di appello di che, in diversa
composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il
secondo, rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione,
alla Corte di appello di Roma in altra composizione.
Così deciso in Roma, li 16.6.2015

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