Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3013 del 11/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3013 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 10933-2008 proposto da:
MENCARELLI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA GIULIANA 74, presso lo studio
dell’avvocato PORPORA RAFFAELE, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2.013
2319

ALLIANZ S.P.A. (già RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’
S.P.A.

già

procuratore

L’ITALICA
speciale

S.P.A.)
Dr.

PINO

in

persona

ANTONIO

del
CONTE,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88

1

Data pubblicazione: 11/02/2014

presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che
la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

GENITO ANTONIO;

avverso la sentenza n. 50/2007 del TRIBUNALE di
MONTEPULCIANO, depositata il 01/03/2007, R.G.N.
45/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/12/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato RAFFAELE PORPORA;
udito l’Avvocato MANGANELLO ANTONIO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso;

2

– intimato –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Francesco Mencarelli conveniva in giudizio, davanti al
Giudice di pace di Montepulciano, Antonio Genito e la RAS
s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad un
sinistro stradale nel quale il suo motociclo si era scontrato

danni personali e materiali.
Nella costituzione dei convenuti il Giudice di pace – dopo
aver respinto, con sentenza non definitiva, alcune eccezioni
preliminari – pronunciava sentenza definitiva con la quale
condannava i convenuti al pagamento della somma di euro 5.400,
oltre ad euro 2.000 a titolo di spese processuali, compensando
le spese relativamente alla sentenza non definitiva.
2.

La sentenza veniva appellata dal Mencarelli in via

principale nonché dal Genito e dalla RAS s.p.a. in via
incidentale, e il Tribunale di Montepulciano, con sentenza del
1 0 marzo 2007, in parziale riforma della pronuncia di primo
grado, riduceva la sorte capitale a carico degli appellati ad
euro

5.100,

correggeva

un

errore

materiale

contenuto

nell’intestazione della sentenza di primo grado e compensava
integralmente le spese del grado.
Osservava il Tribunale, per quanto ancora di interesse in
questa sede, che, nonostante la compensazione delle spese
relative alla sentenza parziale, la somma di euro 2.000

3

con la vettura condotta dal Genito, ed egli aveva riportato

liquidata con la pronuncia definitiva era da ritenere più che
congrua in relazione al valore della causa.
3. Contro la sentenza del Tribunale propone ricorso Francesco
Mencarelli, con atto affidato a tre motivi.
Resiste la Allianz s.p.a., già RAS, con controricorso.

discussione orale in udienza pubblica, ha depositato note per
iscritto, ai sensi dell’art. 379, ultimo coma, del codice di
rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento
all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omessa e
insufficiente motivazione circa il fatto decisivo costituito
dalla non confondibilità delle spese liquidate con la sentenza
parziale rispetto a quelle liquidate con la sentenza definitiva.
Rileva il ricorrente che la sentenza impugnata non farebbe
comprendere il processo logico in base al quale ha proceduto
alla condanna alle spese solo in relazione ad una delle due
sentenze pronunciate in primo grado, benché i convenuti fossero
totalmente soccombenti in relazione alle statuizioni di rigetto
delle eccezioni preliminari.
2.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in

riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc.
civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91, primo
comma, 92, secondo comma, in combinato disposto con l’art. 279,
4

Il ricorrente ha presentato memoria e, a seguito della

primo comma, n. 4), cod. proc. civ., oltre a motivazione
insufficiente o contraddittoria in ordine ad un fatto decisivo
per il giudizio.
Secondo il ricorrente, la sentenza avrebbe ingiustamente
confermato la parte della pronuncia di primo grado con la quale

sentenza non definitiva, violando la regola secondo cui le spese
vanno poste a carico della parte soccombente.
3. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati,
quando non addirittura inammissibili.
La censura di fondo ivi prospettata, infatti, si risolve
nell’affermazione secondo cui la sentenza impugnata, confermando
la decisione di primo grado, avrebbe erroneamente compensato le
spese relative alla sentenza non definitiva, limitando la
condanna soltanto a quella definitiva. Ora, a parte la
genericità del primo motivo, che traspare anche dal carattere
evidentemente tautologico del quesito formulato a p. 12 del
ricorso, resta il fatto che la sentenza non definitiva si
caratterizza, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, per
l’assenza di una liquidazione parziale delle spese, liquidazione
che è solitamente rinviata al momento della pronuncia definitiva
(Sezioni Unite, 8 ottobre 1999, n. 711, nonché 28 aprile 2011,
n. 9441); sicché non sussisteva affatto un obbligo, in capo al
giudice di merito, di fare una doppia liquidazione.

5

“U)L

è stata disposta la compensazione delle spese in relazione alla

Ciò non toglie, peraltro, che la scelta della compensazione tanto più in relazione ad una fattispecie regolata dal testo
dell’art. 92 cod. proc. civ. anteriore alle modifiche di cui
alla legge 28 dicembre 2005, n. 263 – appartenga ad una
decisione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile

nel quale il Tribunale di Montepulciano ha avuto cura di
osservare, in modo del tutto condivisibile, che la condanna alle
spese inflitta con la sentenza definitiva, pari ad euro 2.000,
era «più che congrua» in relazione al valore della controversia
indicato in citazione (euro 5.164).
Nessun difetto di motivazione sussiste, dunque, come non
sussiste alcuna violazione del principio di soccombenza.
4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento
all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e
falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., nonché delle
norme relative alla liquidazione degli onorari professionali.
Secondo il ricorrente, la sentenza avrebbe operato un
indebito abbattimento rispetto alla nota spese, che viene
riportata nel ricorso, riducendo voci che erano dovute e in tal
modo violando le tariffe inderogabili fissate, da ultimo, col
d.m. n. 127 del 2004.
4.1. Anche questo motivo non è fondato.
È giurisprudenza pacifica di questa Corte il principio
secondo cui la parte la quale intenda impugnare per cassazione
6

in questa sede. Il che è tanto più esatto nel caso di specie,

la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli
onorari dì avvocato, per pretesa violazione dei minimi
tariffari, ha l’onere di specificare analiticamente le voci e
gli importi considerati in ordine ai quali il giudice dì merito
sarebbe incorso in errore (sentenze 7 agosto 2009, n. 18086, e 4

contestazione generica.
Nella specie, il ricorrente si è limitato ad allegare al
motivo in esame la nota spese depositata davanti al Giudice di
pace di Montepulciano, contestando vagamente alcune riduzioni
compiute in sede di merito. Di tale genericità costituisce
specchio evidente il quesito di diritto formulato alla p. 23 del
ricorso, il quale sembra addirittura prospettare
l’impossibilità, per il giudice di merito, di procedere alla
riduzione delle somme richieste nella nota spese. Il tutto non
senza ribadire l’esattezza della decisione del Tribunale secondo
cui, in presenza di un credito di poco più di euro 5.000, è
palese che una condanna ad euro 2.000 di spese non può in alcun
modo violare i minimi tariffari.
5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
conformità ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale
20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a disciplinare i compensi
professionali.
7

luglio 2011, n. 14542), non potendosi limitare ad una

PER QUESTI MOTIVI
La Corte

rigetta

il ricorso e

condanna

il ricorrente al

pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
complessivi euro 1.700, di cui euro 200 per spese, oltre
accessori di legge.

Sezione Civile, il 6 dicembre 2013.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza

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