Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3013 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. II, 10/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 10/02/2010), n.3013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell’avvocato

D’ERRICO CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CANEGALLO GUIDO;

– ricorrente –

contro

S.S.M.;

– intimata –

e sul ricorso n. 1928/2005 proposto da:

S.B.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio

dell’avvocato CIABATTINI LIDIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VOLPE ARMANDO;

– controricorrente ric. incidentale –

contro

S.C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1803/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio;

udito l’Avvocato DE SANTIS MANGELLI Paolo, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato Carlo D’ERRICO, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato CIABATTINI Lidia, difensore della resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso di S.G.G. il Presidente del Tribunale di Milano ingiungeva a S.B.M. di pagare la somma di L. 303.500.000, quale importo di un assegno di L. 300.000.000 che il ricorrente aveva asserito essergli stato rilasciato in via fiduciaria dall’ingiunta al notaio rogante “in virtu’ e per effetto” dell’acquisto del 50% di un appartamento, avvenuto il (OMISSIS) a mezzo notaio Giuseppe Franco di Milano; il ricorrente aveva allegato che il titolo gli era stato consegnato dal notaio depositario “trascorso il termine di presentazione e comunque non in tempo utile per l’”eventuale protesto”. La S. B. proponeva opposizione,deducendo che: l’istante non aveva chiarito quale fosse il rapporto causale sottostante l’emissione dell’assegno; che il prezzo dell’immobile era stato completamente pagato e l’assegno era stato da lei tratto, come semplice delegata alla firma, sul conto corrente dell’ex marito e coacquirente V.E.J., a garanzia del pagamento da parte di costui, unico obbligato.

L’opposto chiedeva il rigetto dell’opposizione, rilevando che il prezzo pattuito non era stato interamente corrisposto al momento del rogito di acquisto e che a garanzia della ottenuta dilazione i due acquirenti avevano rilasciato un assegno ciascuno, entrambi postdatati al (OMISSIS). Con sentenza n. 3955 del 2002 il Tribunale dichiarava l’opposizione inammissibile, non avendo l’opponente fornito la prova della sua tempestivita’.

Con sentenza dep. il 22 giugno 2004 la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione impugnata dalla S.B., revocava l’opposto decreto, dichiarando compensate fra le parti le spese del giudizio di primo e di secondo grado.

Per quel che interessa nella presente sede i giudici di appello, dopo avere ritenuto ammissibile l’opposizione proposta dall’appellante, osservavano che la S.B. aveva fornito, ai sensi dell’art. 1988 c.c., la prova dell’insussistenza del rapporto causale sottostante all’emissione dell’assegno azionato dal S.C., assegno peraltro privo di efficacia di titolo di credito cartolare ma con valore di promessa di pagamento, atteso che il mancato disconoscimento della sottoscrizione, accompagnata dall’autografa compilazione del modulo bancario, valeva nel rapporto con il S. C. come riconoscimento di debito, essendosi rivelata priva di pregio l’eccezione sollevata dall’opponente di avere sottoscritto l’assegno come mera delegata alla firma su un conto estero intestato al V..

Con la produzione dell’atto pubblico di acquisto dell’immobile in questione, in cui si dava atto dell’avvenuto pagamento dell’intero prezzo pattuito, doveva escludersi che, come sostenuto dal S. G., l’assegno de quo fosse stato consegnato a garanzia di una dilazione del pagamento del prezzo; ne’ tale dato poteva essere validamente contrastato dal fatto che nel preliminare fosse previsto un prezzo maggiore di quello poi dichiarato nell’atto di vendita definitivo, in quanto in ogni modo il saldo di tale maggior prezzo avrebbe dovuto essere versato al rogito da stipularsi “entro il 15 novembre 1997”, e quindi nessuna dilazione risultava pattuita neppure in relazione a tale maggior prezzo.

Le spese del doppio grado di giudizio erano compensate in presenza di giusti motivi.

Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione il S. G. sulla base di un unico motivo illustrato da memoria.

Resiste con controricorso l’intimato, proponendo ricorso incidentale affidato a un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 c.p.c., perche’ sono stati proposti avverso la stessa sentenza Con l’unico motivo il ricorrente, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), deduce che la sentenza impugnata non aveva valutato il documento relativo all’accertamento del Ministro delle Finanze che, in relazione al contratto di vendita stipulato, aveva verificato l’infedelta’ del prezzo ivi dichiarato alla stregua di quello (maggiore) e dei versamenti previsti nel contratto preliminare, per cui dovevano ritenersi dimostrati l’esistenza di un prezzo maggiore di quello indicato nel rogito ed il mancato saldo dello stesso con conseguente deposito fiduciario di titoli presso il notaio rogante; censura la decisione gravata che aveva ricercato erroneamente la prova di una pattuita dilazione del pagamento; l’accertamento del Ministero notificato e non opposto ha valenza di titolo definitivo per la riscossione del tributo.

L’insussistenza del rapporto fondamentale era stata erroneamente tratta dalla produzione del rogito in cui, come d’uso, il prezzo era quietanzato. Il motivo e’ infondato.

L’asserito omesso esame del documento summenzionato appare del tutto ininfluente, posto che il contrasto fra il prezzo stabilito nel preliminare e quello (minore) indicato nel definitivo e le modalita’ di versamento stabilite nel preliminare -oggetto dell’accertamento del Ministero – sono state prese in considerazione e valutate dalla Corte, la quale ha rilevato che con l’atto pubblico di acquisto si dava atto dell’avvenuto pagamento del prezzo pattuito e che il maggior importo indicato nel preliminare non potesse avvalorare la tesi sostenuta dallo stesso opposto, secondo cui la somma richiesta era conseguente a una dilazione sul prezzo pattuita, tenuto conto che il saldo del maggior prezzo sarebbe stata in ogni caso da versare al rogito da stipularsi entro (OMISSIS).

D’altra parte, va considerato che l’accertamento tributario non puo’ avere alcuna efficacia nella presente controversia, avente ad oggetto il credito vantato dal venditore nei confronti del compratore relativamente all’adempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo pattuito. Il ricorso principale va rigettato.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale la resistente censura la sentenza che, in violazione dell’art. 91 c.p.c., aveva compensato le spese di lite per la sussistenza di giusti motivi senza che tali motivi fossero indicati e pur essendo essa opponente risultata totalmente vittoriosa. Il motivo e’ infondato.

Va ricordato che, in tema di regolamento delle spese processuali, al giudice e’ imposto soltanto il divieto di porre le spese processuali a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre la scelta di disporne la compensazione e’ rimessa al prudente apprezzamento del giudice che deve peraltro indicare le ragioni poste a base che tale statuizione. Peraltro, nel caso in cui nel motivare tale decisione il giudice abbia fatto riferimento all’esistenza di giusti motivi, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a, ratione temporis applicabile, gli stessi possono essere desunti dalla complessiva motivazione in relazione anche alla peculiarita’ della vicenda processuale: nella specie, la statuizione di compensare le spese di lite e’ corretta, avendo i giudici evidentemente tenuto conto che, seppure la pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo non aveva trovato accoglimento, il S.G. era comunque risultato in possesso di un assegno – la cui sottoscrizione da parte dell’opponente non era stata disconosciuta (secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata) ed era stato posto a fondamento della richiesta di ingiunzione – senza che sia stata in concreto accertata la effettiva causale in base alla quale l’effetto era stato a suo tempo rilasciato. Anche il ricorso incidentale va rigettato.

In considerazione della reciproca soccombenza va disposta la compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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