Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3013 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 09/02/2021), n.3013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29011-2018 proposto da:

Avv. D.S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO dell’immobile di (OMISSIS), rappresentato

dall’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato EMILIO RAMPOLLA in virtù di

procura allegata in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 523/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI

MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2011 il condominio dell’immobile sito a (OMISSIS), essendo munito di titolo esecutivo, iniziò l’esecuzione forzata nei confronti di D.S.L..

Nel 2013 il debitore propose opposizione all’esecuzione.

Secondo quanto riferito a p. 2 del ricorso, dedusse che l’assemblea dei condomini non aveva mai autorizzato l’amministratore a promuovere la procedura esecutiva.

2. Con sentenza 12 maggio 2014 n. 2646 il Tribunale di Palermo rigettò l’opposizione.

La sentenza venne appellata dal soccombente.

La Corte d’appello di Palermo con sentenza 13 marzo 2018 n. 523 dichiarò l’appello inammissibile.

Ritenne la Corte d’appello che il gravame proposto da d.S.L. non rispettasse i requisiti di cui all’art. 342 c.p.c. in quanto “rimane sempre e costantemente confinato ad un piano meramente enunciativo ed assertivo, e la censura si risolve in una mera riproposizione delle stesse argomentazioni già sottoposta all’esame del primo giudice”.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da D.S.L. con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito il condominio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 342 c.p.c..

Deduce che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto generico l’atto di gravame da lui proposto.

Col secondo motivo il ricorrente prospetta il vizio di “omesso esame d’un fatto decisivo”; deduce che la sentenza impugnata “ha omesso di prendere in esame l’essenziale circostanza della irrituali costituzione di controparte del giudizio di primo grado”.

2. Ambedue i motivi sono inammissibili.

Col primo motivo il ricorrente infatti deduce, in sostanza, che la Corte siciliana avrebbe malamente interpretato e valutato il suo atto di citazione in appello, qualificando come “generico” un atto che non lo era.

Ora, denunciare in sede di legittimità l’erronea valutazione d’un atto processuale è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sull’atto del cui inesatto esame il ricorrente si duole.

Quando il ricorso si fonda su atti processuali, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo Jpecifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;

(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;

(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. IL, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

Di questi tre oneri, il ricorrente non ha assolto il primo.

Il ricorso, infatti, non riassume nè trascrive il contenuto dell’atto di citazione in appello.

A pagina 6, quarto capoverso, del ricorso si precisa solo che i motivi d’appello “sono ricopiati qui nell’esposizione dei fatti del presente scritto”, ma in realtà nella parte del ricorso dedicata alla esposizione dei fatti la trascrizione dei motivi d’appello manca.

Il ricorrente a pagina 2 trascrive due brevi stralci della comparsa conclusionale depositata in primo grado, e si limita a riferire a pagina 3, penultimo capoverso, di avere “riportato dettagliatamente tutti i motivi (d’appello) da pagina 6 a pagina 15 del proprio atto d’appello”.

Il primo motivo va dunque dichiarato inammissibile.

3. Anche il secondo motivo è inammissibile, in questo caso per estraneità alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte d’appello, infatti, avendo dichiarato inammissibile l’appello, null’altro doveva statuire, nè occuparsi del merito della domanda. La censura di omesso esame del fatto prescinde da tale circostanza, e inammissibilmente si duole della mancata considerazione di una questione che la Corte d’appello non poteva, nè doveva, esaminare.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna D.S.L. alla rifusione in favore del Condominio di (OMISSIS), Palermo, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di D.S.L. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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