Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3013 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.03/02/2017),  n. 3013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6429/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.C., O.P., nella loro qualità di eredi del

Sig. P.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO,

rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE PARATORE, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1585/13/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, emessa il 26/06/2014 e depositata il

29/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che i contribuenti hanno depositato memoria e che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR della Toscana, con sentenza n. 1585/13/14, depositata il 29 agosto 2014, non notificata, accolse l’appello proposto dal sig. P.P., riassunto, a seguito dell’interruzione del giudizio per morte del ricorrente, dagli eredi di quest’ultimo, signori P.C. e O.P., avverso la sentenza della CTP di Pistoia, che aveva rigettato il ricorso proposto dal de cuius avverso due avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008 per Irpef ed altro scaturiti da cd. “redditometro”, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

I contribuenti resistono con controricorso, cui ha fatto seguito, all’esito della fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio sulla relativa proposta del relatore, il deposito di memoria.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 e dell’art. 132 c.p.c., per difetto assoluto di motivazione.

Il motivo è manifestamente fondato.

La motivazione della sentenza impugnata, dopo una sommaria esposizione dei motivi d’appello, si compendia unicamente nell’affermazione “La Commissione ritiene giusto riformare la senten.za impugnata”, richiamando quindi, per giustificare la disposta compensazione delle spese, il contrasto giurisprudenziale risolto da Cass. sez. unite 29 luglio 2013, n. 18184.

Ritiene quindi la Corte, secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 8053 del 7 aprile 2014, n. 8053 e della successiva giurisprudenza conforme, che si sia in presenza di un’anomalia motivazionale talmente grave che si risolve in realtà in vizio di legge costituzionalmente rilevante. La motivazione risulta, infatti, assolutamente omessa, mancando ogni correlazione con l’esame dei motivi di gravame che lasci intendere la ratio della decisione assunta, o al più, in relazione al richiamo operato alla succitata pronuncia n. 18184/13, incorrendo la pronuncia in motivazione apparente, stante la non conferenza di detta decisione con l’oggetto della controversia con riferimento al motivo di gravame afferente alla lamentata violazione del contraddittorio endoprocedimentale, vertendo la controversia dinanzi al giudice tributario in tema d’impugnazione di avviso di accertamento del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, nella formulazione anteriore alla modifica di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito, con modificazioni, in L. n. 112 del 2010.

Nè risulta pertinente, in relazione alla fattispecie in esame, a contrastare la nullità della sentenza impugnata quale denunciata dalla difesa erariale, il richiamo da parte dei controricorrenti, nella memoria depositata in atti, alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 642, depositata il 16 gennaio 2015, la quale precisa che, quali che siano le tecniche redazionali in concreto adottate per la stesura della pronuncia adottata, occorre pur sempre che rilevino, ai fini del soddisfacimento dell’obbligo motivazionale, “le ragioni effettivamente poste a sostegno della decisione”; ciò che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, difetta senz’altro nella fattispecie in esame.

Il ricorso va dunque accolto per manifesta fondatezza in ordine al primo motivo, restando assorbito il secondo.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Toscana, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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