Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30129 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 21/11/2018), n.30129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23227/2013 proposto da:

V.A., (OMISSIS), VA.SA. (OMISSIS),

C.M.G. (OMISSIS), F.S. (OMISSIS), L.G.

(OMISSIS), CA.GA. (OMISSIS), S.L. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA P. FALCONIERI 55, presso lo

studio dell’avvocato AUGUSTA MASSIMA CUCINA, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA POLICLINICO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DEL POLICLINICO 155 (C/O AVVOCATURA AZIENDA POLICLINICO

(OMISSIS)), presso lo studio dell’avvocato ANTONIO NARDELLA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA LA SAPIENZA, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

C.M.G. (OMISSIS), V.A. (OMISSIS),

CA.GA. (OMISSIS), S.L. (OMISSIS), F.S.

(OMISSIS), L.G. (OMISSIS), VA.SA. (OMISSIS),

AZIENDA POLICLINICO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2599/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/04/2013; R.G.6911/2010

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2018 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale p.q.r. rigetto ricorso incidentale condizionato.

Ud. l’Avv. Cucina Augusta Massima;

Ud. l’Avv. Nardella Antonio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2599 del 2013, ha respinto l’appello principale proposto da C.M.G., V.A., Ca.Ga., S.L., F.S., L.G. e Va.Sa., nei confronti dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza e dell’Azienda Policlinico (OMISSIS) di Roma, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma e ha rigettato anche gli appelli incidentali di queste ultime.

2. Il Tribunale aveva rigettato la domanda proposta dai lavoratori intesa ad ottenere la corresponsione delle differenze stipendiali tra il trattamento economico in godimento e quello spettante ai sensi del CCNL 1998/2001 del personale universitario e del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, corrispondente a quello dei dirigenti sanitari non medici (9^ livello) del Servizio sanitario nazionale.

I ricorrenti, dipendenti dell’Università La Sapienza e dislocati presso l’Azienda Policlinico (OMISSIS), avevano rivendicato l’indennità stabilita dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31 (c.d. indennità De Maria) in virtù della formale equiparazione alla categoria della Dirigenza sanitaria, in quanto inquadrati nella categoria D1 a decorrere dal 16 febbraio 2006 ( C., V. e Ca. cat. D1 area amministrativa gestionale) e dal 15 novembre 2006 ( S., F., L. e Va., cat. D1 area tecnico scientifica ed elaborazione dati).

Tutti erano risultati vincitori delle procedure selettive per titoli e colloquio a n. 41 posti e a n. 28 posti cat. D posizione economica D1, di cui al bando di concorso del dicembre 2004 (D.D. 29 dicembre 2004), bando riservato al personale universitario già in servizio presso l’Azienda Policlinico.

In ragione della data del bando i ricorrenti avevano adito il Tribunale, prospettando che trovava applicazione il CCNL 1998/2001, sottoscritto nell’agosto del 2000, e non il CCNL 2002/2005 sottoscritto nel gennaio 2005.

3. la Corte d’Appello nel rigettare l’impugnazione rilevava che gli appellanti erano stati assunti nel 2006 nella vigenza del CCNL di comparto 2002/2005, e poichè, in ragione dell’art. 28 del suddetto CCNL si era disposta l’equiparazione e il venir meno dell’indennità cd. De Maria, la domanda dei lavoratori non poteva trovare ingresso.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono i lavoratori prospettando quattro motivi di ricorso.

5. Sia l’Azienda che l’Università hanno resistito con controricorso. 6.L’Università ha proposto ricorso incidentale condizionato articolato in un motivo vertente sul proprio difetto di legittimazione passiva.

7. I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ preliminare l’esame del ricorso incidentale, che anche se indicato come condizionato, ha una propria autonomia rispetto al ricorso principale rispetto al quale va esaminato in ragione della priorità logico-giuridica, con cui l’Università censura la sentenza di appello per aver affermato la propria legittimazione passiva, avendo la stessa assunto la gestione diretta del Policlinico solo fino al 1994, quando veniva costituita l’Azienda Universitaria Policlinico (OMISSIS).

1.2. Il motivo non è fondato.

I ricorrenti sono dipendenti dell’Università degli Studi. La configurazione del rapporto di impiego, vale a fondare l’obbligazione di quest’ultima di corrispondere l’indennità di equiparazione, qualora dovuta, secondo un meccanismo che prevede una provvista che, in ipotesi di tal tipo, viene assicurata dal finanziamento pubblico esterno (cfr. Cass., S.U., n. 439 del 2000), anche se ciò non esclude, di per sè, la legittimazione passiva di altri soggetti, cui debba invece ricondursi un rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari “strutturati” in organismi distinti dall’Università. Se, infatti, secondo le modalità del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per cui veniva attribuito alle Università il potere di stabilire in via autonoma le modalità organizzative dei Policlinici, la prestazione di attività assistenziale in tale struttura faceva comunque capo all’Università, una conclusione diversa deve trarsi dacchè la prestazione viene eseguita, secondo quanto prevede il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, con modalità per cui essa si inserisce nei fini istituzionali e nella organizzazione autonoma dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (Cass. SU. n. 8521 del 2012).

Il ricorso incidentale deve essere rigettato.

2. Con il primo motivo del ricorso principale è dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla vigenza del CCNL 1998-2001 all’epoca della pubblicazione del bando di concorso per la progressione verticale nella cat. D1.

Dopo avere richiamato la disciplina di settore, i ricorrenti espongono che la sentenza non avrebbe preso in considerazione la fattispecie in esame in cui essi lavoratori avevano partecipato a procedura selettiva indetta con D.D. 29 dicembre 2004, ai sensi dell’art. 57 del CCNL 1998-2000, per la copertura di posti resisi vacanti nel triennio 2002/2004, posti non più ricoperti negli ultimi tre anni a causa del blocco delle assunzioni determinata dalle leggi finanziarie.

Il concorso espletato sotto la vigenza del CCNL 2002-2005 era stato bandito nel 2004 in funzione della pianta organica rideterminata nel triennio 2002-2004 e si era svolto come coda contrattuale del vecchio CCNL 1998-2001. Pertanto, essi ricorrenti avevano chiesto di vedersi applicata la normativa di riferimento.

Tale profilo non era stato preso in esame dalla Corte d’Appello.

3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta errata valutazione di due aspetti pacifici della vicenda: 1) i ricorrenti non erano stati assunti nel 2006 essendo gli stessi già dipendenti universitari e avendo partecipato al concorso interno come tali; 2) non era venuta meno la cd. indennità De Maria, essendo la stessa tutt’oggi erogata.

I ricorrenti in quanto già dipendenti dell’Università in servizio presso l’Azienda già percepivano la suddetta indennità.

I ricorrenti, prima del concorso in questione, erano inquadrati come dipendenti universitari nella cat. C4 universitaria e già allora erano equiparati in modo non corretto essendo, secondo il DIM 1982, dovuta loro l’equiparazione all’8^ bis ed al 9^ livello del Contratto sanità.

Nel passaggio alla cat. D si erano visti applicare l’art. 28 del CCNL 20022005 senza sapere quale corrispondenza funzionale la loro nuova qualifica e il loro nuovo profilo prevedesse in tabella.

Assumono, quindi che è indiscusso che tutti i dipendenti dell’Università La Sapienza assegnati al Policlinico percepiscono un’indennità che li equipara a parità di mansioni e anzianità al personale ospedaliero.

4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 761 del 1979, D.I. 9 novembre 1982, e dell’art. 51 CCNL comparto università 1998-2001.

Sono censurate le affermazioni della Corte d’Appello relative all’applicazione obbligatoria e generalizzata dell’art. 51 CCNL comparto università 1998-2001 e dell’applicazione obbligatoria nei confronti dei ricorrenti dell’art. 28 del CCNL comparto università 2001-2005, con la relativa tabella, in quanto la posizione di essi ricorrenti già andava riferita alla cat. D nella vigenza del precedente contratto.

Assumono i ricorrenti che fino alla definizione della tabella di cui al citato art. 51 sarebbe comunque continuata ad essere corrisposta l’indennità, di cui al D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, sulla base dell’allegato D del DIM del 1982. In proposito richiamano giurisprudenza amministrativa sull’operatività del decreto ministeriale 9 novembre 1982.

Il DIM del 1982 ancora valido ed efficace sotto la vigenza del CCNL 19982001, doveva essere applicato ad essi ricorrenti stante la partecipazione degli stessi ad una procedura concorsuale bandita nel 2004 e relativa a posti vacanti triennio 2002-2004.

La Corte, inoltre, aveva omesso di considerare la trasformazione a parità di mansioni ed anzianità del 9^ e 10^ livello ospedaliero nel primo livello dirigenziale cui deve essere equiparato il personale di cat. D.

5. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3: falsa applicazione dell’art. 28 del CCNL Comparto Università 2002-2005.

E’ censurata la statuizione che in ragione dell’art. 28 del CCNL 2002 2005, e della prevista equiparazione, ha rigettato la domanda.

Assumono gli stessi che la tabella di equiparazione introdotta dall’art. 28 CCNL 2002-2005, non può essere applicata allo loro posizione perchè se così fosse sarebbe applicata in senso a loro sfavorevole. La tabella non appare esaustiva introducendo corrispondenze solo per alcuni profili ospedalieri, senza riferimento ai diversi ruoli del dipendente universitario, ragione per la quale dovrebbe trovare applicazione la disciplina previgente, secondo la quale il personale universitario cat. D confluiva nella dirigenza ospedaliera.

6. I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della, loro connessione, in quanto gli stessi, sotto profili diversi censurano la statuizione che ha ritenuto non applicabile ai lavoratori il CCNL 1998-2001.

7. Gli stessi sono in parte non fondati e in parte inammissibili.

Questa Corte si è più volte, anche di recente, pronunciata sulla questione della equiparazione del trattamento economico del personale universitario che presti servizio presso i policlinici ovvero presso le strutture sanitarie convenzionate a quello in godimento del personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed anzianità, con esiti non sempre uniformi in quanto, pur sulla base di un comune impianto ricostruttivo ed interpretativo della normativa applicabile, differenti sono state le situazioni di volta in volta esaminate e le conseguenti valutazioni (si v., Cass. 19190 del 2013, n. 13382 del 2015, Cass., S.U., n. 9279 del 2016, Cass., n. 5510 del 2018, n. 5706 del 2018, n. 7737 del 2018, n. 8355 del 2018).

8. Va ricordato che l’art. 28 del CCNL 2002-2005 prevede:

“(1). A decorrere dall’entrata in vigore del presente CCNL il personale dipendente dalle A.O.U. di cui all’art. 13 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 18.12.2002, e il personale dipendente dalle Università così come definito dall’art. 51, comma 1, del CCNL 9.8.2000, è collocato nelle specifiche fasce di cui alla colonna A della successiva tabella.

(2). Le Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN provvedono, dopo l’applicazione del successivo comma 6, alla collocazione del personale nelle fasce di cui al precedente comma, con riferimento al trattamento economico in godimento.

(…)

(6). Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL. Per il personale che, anch’esso già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL, non trova collocazione nella medesima tabella di cui al comma 2, ivi comprese le EP, sono fatte salve le posizioni conseguite per effetto delle corrispondenze con le figure del personale del SSN.

(7). I benefici economici derivanti dall’applicazione dell’art. 51, comma 4, ultimo cpv. del CCNL 9.8.2000 e art. 5, comma 3, del CCNL 13.5.2003, sono conservati “ad personam”, salvo eventuale successivo riassorbimento.

(…)”

9. Questa Corte con la sentenza n. 5510 del 2018 ha affermato che “anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego, il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31, ha conservato la sua efficacia per effetto della contrattazione collettiva sino all’entrata in vigore dell’art. 28 del C.C.N.L. 27/1/2005 per il personale del comparto università (quadriennio 2002-2005). La fonte dell’equiparazione deve essere individuata nella tabella allegata al D.I. 9 novembre 1982, norma che pone in automatica correlazione – ai soli fini economici – le qualifiche universitarie e quelle ospedaliere, prescindendo dal concreto esercizio delle mansioni corrispondenti e dal possesso del titolo di studio necessario per il loro effettivo svolgimento. Il meccanismo di equiparazione delle retribuzioni tra il personale universitario e quello sanitario ha carattere dinamico, tale per cui il mutamento di una delle originarie qualifiche che comporti effetti sulla retribuzione ripercuote automaticamente i suoi effetti anche sull’altra.

L’art. 28 del menzionato C.C.N.L. 27/1/2005 dispone, al comma 6, che: “Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L.” e, al comma 7, che “I benefici economici derivanti dall’applicazione dell’art. 51, comma 4, ultimo capoverso del C.C.N.L. 9 agosto 2000 e art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 13 maggio 2003, sono conservati ad personam, salvo eventuale successivo riassorbimento”.

10. Tanto premesso, si rileva che la Corte d’Appello ha escluso correttamente che la fattispecie ricada sotto la disciplina contrattuale 1998-2001, e che trovino applicazione le relative modalità di corresponsione della cd. indennità de Maria, atteso che è all’inquadramento, intervenuto successivamente, nella vigenza del CCNL 2002-2006, che occorre fare riferimento, e non possono trovare accoglimento i relativi profili di censura, atteso che, come affermato da Cass., 5510 del 2018:

il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31, ha conservato la sua efficacia per effetto della contrattazione collettiva sino all’entrata in vigore dell’art. 28 del C.C.N.L. 27/1/2005 per il personale del comparto università (quadriennio 2002-2005);

tale norma, che vincola la corresponsione della c.d. indennità De Maria all’equiparazione del personale universitario a quello del SSN, a parità di mansioni, funzioni e anzianità, non comporta l’applicazione di un’equiparazione automatica delle retribuzioni estesa anche ad indennità spettanti unicamente in relazione al conferimento di incarichi dirigenziali;

i benefici economici derivanti dall’applicazione dell’art. 51, comma 4, ultimo capoverso del C.C.N.L. 9 agosto 2000 e art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 13 maggio 2003, sono conservati “ad personam”, salvo eventuale successivo riassorbimento.

10.1. Dunque l’acquisizione della nuova qualifica nella vigenza del CCNL 2002-2005, esclude che possa trovare ancora applicazione la disciplina previgente se non quale conservazione “ad personam”, salvo eventuale successivo riassorbimento.

11. Sono inammissibili per contrasto con il principio di specificità dei motivi di cui all’art. 366 c.p.c., nonchè per difetto di rilevanza, le censure con le quali i ricorrenti chiedono una rideterminazione della corrispondenza già a suo tempo disposta, nella vigenza del CCNL 1998-2001, prima del passaggio nella cat. D, nella vigenza del CCNL 1998-2001.

11.1. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo (Cass., n. 31082 del 2017).

Nel primo motivo di ricorso ci si duole del mancato riferimento, nella sentenza di appello, alle caratteristiche professionali di essi ricorrenti, ma non si illustra quanto sarebbe stato prospettato in fatto e in diritto e disatteso dalla Corte d’Appello, se non con la generica affermazione di avere fondato le proprie pretese sulle mansioni proprie, già svolte in precedenza prima dell’inquadramento in D, senza alcuna specificazione del contenuto delle stesse, in relazione alla statuizione di appello.

Nel secondo motivo di ricorso ci si duole del non corretto inquadramento prima del concorso, perchè i ricorrenti avrebbero dovuti essere inquadrati all’7^ bis o al 9^ livello, senza chiarire se tale questione sia stata posta con il ricorso introduttivo del giudizio, e senza circostanziarla con riguardo all’inquadramento, a proprio dire non corretto, che vi era stato nel rapporto Università e Azienda.

Nel terzo motivo vengono riprodotte in ricorso (pagg. 12-19) le disposizione contrattuali, così supplendo in modo irrituale ad un onere di compiuta illustrazione in diritto delle censure rispetto alla statuizione della Corte d’Appello che si impugna.

Nel quarto motivo si afferma che la tabella di corrispondenza introdotta dall’art. 28 del CCNL 2002-2005, che la Corte d’Appello ha ritenuto loro applicabile, sarebbe sfavorevole, in quanto le categorie previste sarebbero inferiori ai loro profili, ma non si procede ad una circostanziata disamina e illustrazione delle une e degli altri anche con riguardo alle declaratori contrattuali, prospettandone, altresì, la deduzione e allegazione nelle fasi di merito, non essendo a ciò sufficiente l’inserimento nel testo del ricorso della fotocopia della suddetta tabella (pagg. 24 27).

12. La Corte rigetta entrambi i ricorsi.

13. Le spese di giudizio sono compensate.

14. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

15. L’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1-bis, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come nella specie la ricorrente incidentale, amministrazione dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass, n. 1778 del 2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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