Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30129 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 20/11/2019), n.30129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31343-2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONINO NOVELLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SIRACUSA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALT.1NISSETTA, depositato il

11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

S.M. ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Caltanissetta, pubblicato l’11-9-2018 e comunicato in pari data, che ne ha rigettato la domanda di protezione internazionale;

il ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, fissa in trenta giorni il termine per proporre ricorso per cassazione a decorrere dalla comunicazione del decreto del tribunale a cura della cancelleria e prevede che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore deve altresì appositamente certificare la data di rilascio in suo favore della procura medesima;

nel caso di specie non solo manca la certificazione dianzi detta da parte del difensore, il quale si è limitato ad autenticare la firma in calce alla procura speciale, che poi è stata spillata al ricorso, ma vi è che la stessa procura speciale reca la data del 17-9-2017, anteriore alla comunicazione del decreto impugnato;

la declaratoria di inammissibilità del ricorso implica doversi dare atto dell’esistenza del presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. n. 9660-19), se dovuto (Cass. Sez. U n. 23535-19).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello dovuto per il ricorso; ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA