Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30129 del 14/12/2017

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30129 Anno 2017
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA

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sul ricorso 28723-2016 proposto da:
A.A., rappresentata

Data pubblicazione: 14/12/2017

e difesa dall’avv.

ROSARIO IMBERGAMO e con lui elettivamente domiciliata in
Palermo piazza Leoni n. 60;

– ricorrente contro
B.B., rappresentato e difeso dall’avv. GIOVANNI
COSTANZA e con lui elettivamente domiciliato in Termini Omerese
via Vittorio Emanuele 87;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1297/2016 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 06/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILLA;

RICORSO N. 28723/2016 RG

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Denunziando violazione degli artt. 138 e 139 cpc in relazione agli artt.
183 comma 6 n. 1,2,3 cpc e 111 Cost., nonché violazione degli artt. 1362,
1366 e 1453 cc nonché 111 Cost., A.A. ricorre per cassazione
avverso la sentenza 6.7.2016 della Corte di appello di Palermo che ha rigettato
l’impugnazione da essa proposta contro la pronuncia sfavorevole emessa dal

per ottenere la risoluzione di un contratto preliminare, con diritto al
trattenimento della caparra oltre al risarcimento dei danni.
Resiste con controricorso il B.B..
Il relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art.
366 n. 3 cpc (mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti della causa).
Rileva il Collegio in via preliminare ed assorbente che il ricorso debba
essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la rinuncia al
ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a
determinare l’estinzione del giudizio se non notificata alle controparti costituite
o comunicata ai loro difensori con apposizione del visto, ma vale comunque a
far venire meno l’interesse alla decisione, determinando l’inammissibilità
sopravvenuta del ricorso (tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 12743 del
21/06/2016 Rv. 640420; Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010 Rv.
611473; Sez. 1, Sentenza n. 15980 del 14/07/2006 Rv. 592489; Sez. 3,
Sentenza n. 27133 del 19/12/2006 Rv. 595319).
Nel caso in esame ricorre proprio tale ipotesi perché è pervenuto in
cancelleria un atto di rinunzia al ricorso a firma del difensore, che però non
risulta notificato all’altra parte.
Le spese di lite vanno poste a carico della A.A., in base al principio di
causalità.
Non ricorrono invece le condizioni per ritenere dovuto dalla ricorrente
l’ulteriore importo a titolo di contributo perché la “ratio” dell’art. 13, comma 1
quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente

Tribunale di Termini Imerese in un giudizio promosso contro B.B.

RICORSO N. 28723/2016 RG

rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni
dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per
l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione)
ma non per quella sopravvenuta (tra le tante, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 13636
del 02/07/2015 Rv. 635682; più di recente, Sez. 3. n. 12743/2016 cit; Sez. 3

3, Sentenza n. 3711 del 2016; Sez. 6 – 5, Sentenza n. 19464 del 2014; Sez. 6
– 3, Ordinanza n. 2226 del 2014).
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio che liquida in C. 1.200,00 di cui C. 200,00 per
esborsi oltre spese generali.
Roma, 26.10.2017.
Il Presidente

P

Sentenza n. 3542 del 10/02/2017 Rv. 642858; v altresì le non massimate Sez.

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