Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30128 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2018, (ud. 06/07/2018, dep. 21/11/2018), n.30128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21978/2016 proposto da:

COMUNE DI SETTIMO TORINESE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO, 8, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA MUSTI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANDREA FORTUNAT, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.C., e P.A., nella qualità di eredi di

P.G., e S.A., tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO BERTI, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 171/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 15/04/2016, R.G.N. 968/2014.

Fatto

RILEVATO

1. che con sentenza n. 171 pubblicata il 15.4.16 la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il comune di Settimo Torinese, quale committente obbligato solidale ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, al pagamento in favore del sig. S.A. e dei signori C.C. e P.A., questi ultimi quali eredi di P.G.G., delle differenze retributive per il lavoro svolto dal S. e dal P. alle dipendenze della Hydroedile s.p.a. e poi della (OMISSIS) s.p.a. (fallita nel corso del procedimento d’appello) in esecuzione dell’appalto;

2. che avverso tale sentenza il comune di Settimo Torinese ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da successiva memoria, cui hanno resistito con controricorso i signori S., C. e P.;

3. che il Fallimento (OMISSIS) s.p.a è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

4. che con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2 e art. 29, comma 2, per avere la Corte territoriale, nel ritenere applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale dell’appaltante prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, interpretato la disposizione in difformità rispetto al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte a partire dalla sentenza n. 15432 del 2014 e, comunque, in contrasto col chiaro tenore letterale della stessa e con i criteri di ordine sistematico;

5. che il motivo è fondato in quanto la sentenza impugnata si pone in contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui “ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del richiamato decreto. Il D.L. n. 76 del 2013, art. 9, nella parte in cui prevede la inapplicabilità dell’art. 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, non ha carattere di norma di interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, ma lo stesso non ha innovato il quadro normativo previgente, avendo solo esplicitato un precetto già desumibile dal testo originario del richiamato art. 29 e dalle successive integrazioni” (Cass. 10.10.2016 n. 20327; Cass. 22.11.2016 n. 23746; Cass. 21.11.2016 n. 23651; Cass. 11.10.2016 n. 20434; e quanto all’inapplicabilità dell’art. 29 agli appalti pubblici Cass. 23.5.2016 n. 10664; Cass. 24.5.2016 n. 10731; Cass. 7.7.2014 n. 15432);

6. che a detto orientamento il Collegio intende dare continuità, perchè la motivazione delle sentenze sopra richiamate, da intendersi qui trascritta ex art. 118 disp. att. c.p.c., affronta tutte le questioni prospettate nella sentenza impugnata e negli scritti difensivi delle parti, escludendo ogni profilo di illegittimità costituzionale della interpretazione qui accolta e ponendo in risalto le differenze fra appalto pubblico e privato che giustificano la diversità di disciplina;

7. che per gli appalti pubblici l’ordinamento prevede un complesso articolato di tutele, volte tutte ad assicurare il rispetto dei diritti dei lavoratori, tutele che difettano nell’appalto privato e che compensano la mancata previsione della responsabilità solidale prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, non applicabile alla pubblica amministrazione in quanto in contrasto con il principio generale (oggi rafforzato dal nuovo testo dell’art. 81 Cost., che affida alla legge ordinaria il compito di fissare “i criteri volti ad assicurare l’equilibrio fra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni”) in forza del quale gli enti pubblici sono tenuti a predeterminare la spesa e, quindi, non possono sottoscrivere contratti che li espongano ad esborsi non previamente preventivati e deliberati;

8. che la responsabilità prevista dall’art. 1676 c.c., applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, al pari dell’intervento sostitutivo di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006, opera nei limiti di quanto è dovuto dal committente all’appaltatore, mentre l’art. 29 comporta la responsabilità dell’appaltante anche nell’ipotesi in cui lo stesso abbia già adempiuto per intero la sua obbligazione nei confronti dell’appaltatore;

9. che detta responsabilità non può essere estesa alle pubbliche amministrazioni in relazione alle quali vengono in rilievo interessi di carattere generale che sarebbero frustrati ove si consentisse la lievitazione del costo dell’opera pubblica, quale conseguenza dell’inadempimento dell’appaltatore;

10. che la diversità delle situazioni a confronto e degli interessi che in ciascuna vengono in rilievo giustifica, quindi, la diversa disciplina ed esclude ogni contrasto del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, in relazione all’art. 3 Cost.;

11. che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decisa nel merito con il rigetto della domanda formulata dai ricorrenti in primo grado nei confronti del comune di Settimo Torinese, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29;

12. che la complessità delle questioni trattate, l’assenza di orientamenti univoci della giurisprudenza di merito e la mancanza di precedenti di questa Corte alla data di instaurazione del giudizio di primo grado e di appello giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo tra il Comune e i signori S., C. e P.;

13. che non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.p.a rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dai ricorrenti in primo grado nei confronti del Comune di Settimo Torinese, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29.

Compensa fra le suddette parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 6 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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