Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30128 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30128 Anno 2017
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: ORILIA LORENZO

O RD INANZA
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CIOTFI ANDREA, in proprio e quale legale rappresentante della
Ciotti Andrea e Fabio snc, rappresentato e difeso dagli avv.ti
NIASSIMILIANO PICCIONI, ALFREDO SARTINI, CRISTINA
SPERANZA ed elettivamente domiciliato in Roma via Cipro 77
presso lo studio di quest’ultima;

– ricorrente contro
ROSSI MASSIMO & C SNC e ROSSI MASSIMO quale socio unico
della disciolta società;

– intimati avverso la sentenza n. 1431/2015 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 06/08/2015;

Data pubblicazione: 14/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

Ric. 2016 n. 22602 sez. M2 – ud. 26-10-2017
-2-

RICORSO N. 22602/2016

I

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Andrea Ciotti, in proprio e quale I.r. della Ciotti Andrea e Fabio
snc, ha proposto, sulla base di un unico motivo, ricorso per cassazione
contro la sentenza 6.8.2015 con cui la Corte d’Appello di Bologna ha
dichiarato inammissibile il gravame da lui proposto contro la sentenza
di primo grado (Tribunale di Rimini 17.6.2008) che aveva, a sua volta,

avanzata nei confronti della committente Rossi Massimo & C snc, a
titolo di corrispettivo per lavori di escavazione, trasporto e fornitura
materiali.
La Rossi Massimo & C snc e il Rossi (socio unico della disciolta
società) non hanno svolto difese in questa sede.
2 II relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del
ricorso.
3 Con l’unico motivo di ricorso è stata dedotta violazione e falsa
applicazione degli artt. 299, 300, 330 cpc e 6 D. Lgs. n. 150/2011 in
relazione all’art. 360 n. 3 cpc: ad avviso della parte ricorrente, la Corte
d’Appello -fondando la pronuncia di inammissibilità del gravame sul
rilievo che la notifica era stata eseguita dopo la cancellazione della
società dal registro delle imprese e quindi nei confronti di un soggetto
non più esistente – si è discostata dal principio della ultrattività del
mandato affermato dalle sezioni unite nelle ipotesi di morte e perdita
della capacità di stare in giudizio di una delle parti, con particolare
riferimento alla notifica dell’impugnazione alla parte defunta o divenuta
incapace presso il difensore nel grado precedente.
4

Ritiene il Collegio che la proposta sia meritevole di

accoglimento, stante la manifesta fondatezza del ricorso.
Come infatti chiarito dalle sezioni unite, la morte o la perdita di
capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non
dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la
regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione
della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è

respinto la domanda di pagamento della somma di €. 152.927,21

RICORSO N. 22602/2016

idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della
parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura
alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a
proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per
cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che,

tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione
dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330, primo comma,
cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli
eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante (v.
S.U. Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014 Rv. 631467; v. anche
sez. 5, Sentenza n. 26495 del 17/12/2014 Rv. 634009; Sez. 3,
Sentenza n. 5855 del 24/03/2015 Rv. 634869 non massimata).
Nel caso di specie, la perdita della capacità di stare in giudizio
della società Rossi Massimo & C snc avvenne il 30.3.2009 (data di
cancellazione dal Registro delle Imprese), ma tale evento non risulta
notificato ad alcuno. Pertanto, sulla scorta del citato principio di
ultrattività del mandato e di stabilità processuale della posizione della
parte colpita dall’evento, ben poteva il difensore della parte
soccombente notificare l’impugnazione (in data 14.9.2009) al difensore
della società cancellata e quindi si rivela giuridicamente erronea la
pronuncia di inammissibilità dell’appello (sulla scorta di una
giurisprudenza ormai superata).
In accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza va pertanto
cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna che
si uniformerà al predetto principio e, all’esito, provvederà anche sulle
spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio,
anche per le spese del presente grado di giudizio, ad altra sezione della

deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo,

RICORSO N. 22602/2016

Corte d’Appello di Bologna.
Il Presidente

Roma, 26.10.2017.

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