Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30127 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2018, (ud. 06/07/2018, dep. 21/11/2018), n.30127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14209/2015 proposto da:

N.R., A.M.A., AU.GI.,

B.A., BA.PA., C.S., CE.CA.,

F.S., G.P., M.S., MA.AD.,

P.R.A., R.V., RO.AD., T.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO D’ITALIA 102, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA, che li rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3646/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/05/2014, R.G.N. 9502/2010.

Fatto

RILEVATO

1. che con sentenza n. 3646 pubblicata il 31.5.14, la Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione proposta dai lavoratori confermando la sentenza di primo grado di rigetto della domanda dei predetti volta alla condanna del Ministero dello Sviluppo Economico al pagamento di differenze retributive ulteriori rispetto a quelle già corrisposte dal Ministero in esecuzione della sentenza, irrevocabile, del Tribunale di Roma n. 10625 dell’1.6.05;

2. che la Corte di merito ha dato atto di come, con la citata sentenza n. 10625 del 2005, era stato riconosciuto il diritto dei lavoratori ricorrenti, appartenenti alla ex 9^ qualifica funzionale, alla “equiparazione del trattamento stipendiale in godimento a quello percepito dal personale del soppresso ruolo ad esaurimento ispettori generali – con decorrenza 16.2.1999”;

3. che la Corte di merito, in base al contenuto della sentenza passata in giudicato e del ricorso deciso con la stessa, ha ritenuto che la domanda proposta in quel procedimento dai lavoratori avesse ad oggetto unicamente l’equiparazione dello stipendio tabellare a quello degli ispettori generali del ruolo ad esaurimento e non la totale equiparazione della carriera e del relativo trattamento economico, comprensivo della voce riferita all’anzianità;

4. che correttamente quindi il Ministero aveva, in esecuzione della predetta sentenza definitiva, riconosciuto ai lavoratori il trattamento “stipendiale tabellare funzionale” previsto dal c.c.n.l. del 1999 e, per la parte del trattamento economico relativo all’anzianità, mantenuto l’importo della “retribuzione individuale di anzianità” (RIA) già maturata;

5. che tale esecuzione era coerente con la disciplina normativa (D.P.R. n. 288 del 1986, come modificato dal D.P.R. n. 494 del 1987, art. 13) che aveva regolato diversamente l’anzianità per i dipendenti dell’ex carriera direttiva e per quelli del ruolo ad esaurimento, abolendo per i primi e lasciando in vigore solo per i secondi il meccanismo automatico degli scatti biennali;

6. che, secondo la Corte di merito, i lavoratori appellanti non avevano diritto al riconoscimento degli scatti biennali successivamente al dicembre 1988, data in cui tali scatti erano stati eliminati per i dipendenti appartenenti alla ex carriera direttiva e sostituiti con la RIA;

7. che, comunque, la domanda proposta nel procedimento in esame dai lavoratori (e non proposta in quello definito con la sentenza n. 10625), in quanto volta ad ottenere una ricostruzione della carriera con l’intera valutazione della pregressa anzianità di servizio, come se gli stessi fossero stati inquadrati formalmente e ab origine nel ruolo ad esaurimento, fosse inammissibile per il rilievo che il giudicato copre il dedotto e il deducibile;

8. che avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

9. che il Ministero è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

10. che con l’unico motivo di ricorso, i lavoratori hanno censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.;

11. che hanno sostenuto come la sentenza irrevocabile n. 10625 del 2005 avesse stabilito l’equiparazione del trattamento stipendiale e come da tale espressione non fosse possibile desumere la limitazione di detta equiparazione al solo trattamento tabellare;

12. che hanno aggiunto come nel giudizio definito con la citata sentenza irrevocabile, il Ministero non avesse mai eccepito la necessità di valutare con criteri differenti l’anzianità dei ricorrenti e del personale del soppresso ruolo ad esaurimento;

13. che, secondo i ricorrenti, la disposta equiparazione avrebbe dovuto comportare la valutazione dell’intera anzianità di servizio, con gli scatti biennali sino al 30.11.95, come riconosciuti al personale del soppresso ruolo ad esaurimento;

14. che il ricorso non può trovare accoglimento perchè inammissibile;

15. che la pronuncia d’appello si basa su una duplice ratio decidendi; la prima, di natura composita, relativa all’interpretazione del giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza irrevocabile n. 10625 del 2005, inteso come limitato alla equiparazione dello stipendio tabellare a quello del personale del ruolo ad esaurimento, conformemente alla domanda ivi proposta dai lavoratori; con l’ulteriore precisazione di inammissibilità della domanda proposta nel procedimento in esame, di ricostruzione della carriera anche quanto all’anzianità, in ragione della preclusione conseguente al principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile; la seconda ratto decidendi, di insussistenza del diritto alla totale equiparazione della carriera, anche quanto alla all’anzianità, con riconoscimento degli scatti biennali in epoca successiva al 1988, alla luce della disciplina dettata dal D.P.R. n. 288 del 1986, come modificato dal D.P.R. n. 266 del 1987, art. 13;

16. che il ricorso in esame, incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., investe unicamente, e in modo neanche integrale, la prima ratio decidendi ed esattamente la “interpretazione data dalla Corte di merito alla precedente sentenza n. 10625/2005 pronunciata tra le stesse parti e, quindi, l’interpretazione del giudicato su di essa formatosi” (ricorso per cassazione pag. 9);

17. che l’intera illustrazione del motivo di ricorso per cassazione riguarda l’interpretazione del giudicato esterno, anche attraverso l’analisi del ricorso su cui la pronuncia stessa è intervenuta, (sentenza n. 10625 e relativo ricorso introduttivo riportati per esteso nel corpo del ricorso in esame);

18. che anche la censura sull’arbitrario congelamento degli scatti biennali (pagg. 40 e ss. del ricorso) non è formulata quale violazione e falsa applicazione delle disposizioni sulla cui base la sentenza impugnata ha escluso il diritto degli appellanti alla ricostruzione della carriera anche quanto alla anzianità, ma ancora una volta ed esclusivamente sull’assunto dell’erronea delimitazione del giudicato alla equiparazione dello stipendio tabellare;

19. che nessuna specifica censura è mossa alla statuizione contenuta nella sentenza impugnata, e ricompresa nella prima ratio decidendi, sui limiti del giudicato;

20. che secondo il decisum della Corte di merito, la domanda dei lavoratori di ricostruzione della carriera anche per la voce riferita all’anzianità, proposta per la prima volta nel procedimento in oggetto, era inammissibile in quanto deducibile e non dedotta nel giudizio definito con la sentenza n. 10625 del 2005;

21. che nessun argomento è speso nel ricorso per cassazione al fine di sostenere che la questione posta con tale domanda non costituisse precedente logico, essenziale e necessario, della pronuncia definitiva adottata (cfr. Cass. n. 25745 del 201.7; Cass. n. 3488 del 2016) e fosse suscettibile di tutela processuale frazionata (cfr. Cass., S.U., n. 4070 del 2017);

22. che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ove venga impugnata una statuizione fondata su più ragioni argomentative, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, che ciascuna ratio decidendi abbia formato oggetto di specifica censura; diversamente, l’omessa impugnazione anche di una delle autonome motivazioni, che assume pertanto carattere definitivo, rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre rationes decidendi in quanto tale cesnura non potrebbe in nessun caso produrre l’annullamento della sentenza (cfr. Cass. n. 27325 del 2017; Cass. n. 4672 del 2013; Cass. n. 22753 del 2011; Cass. n. 3386 del 2011; Cass., S.U., n. 16602 del 2005);

23. che l’omessa impugnativa di tutte le autonome rationes decidendi sopra descritte rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse;

24. che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità poichè il Ministero è rimasto intimato;

25. che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 6 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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