Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30127 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30127 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 23159-2015 proposto da:
BIANCHI EMILIO SRL, BIANCHI FLAVIA, BIANCHI MARIAROSA,
BIANCHI MARIO, elettivamente domiciliati in ROMA, Via Baldo
degli Ubaldi 66, presso lo studio dell’avvocato Simona Rinaldi
Gallicani, rappresentati e difesi dall’avvocato Maurizio Pighi;
– ricorrenti contro
SOFIMA EMILIANA S.R.L. – C.F. 80002930362, in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, BIANCHI FRANCA
– C.F. BNCFNC75L52A271P, elettivamente domiciliate in Roma,
Via Terenzio, 7, presso lo studio dell’avvocato Giorgio Smerilli,
rappresentate e difese dall’avvocato Giorgio Giusti;
– controrícorrenti nonché contro

Data pubblicazione: 14/12/2017

BIANCHI FRANCA – C.F. BNCFNC49B41F257V, elettivamente
domiciliata in Roma, Piazza Cola di Rienzo 69, presso lo studio
dell’avvocato Bruno Del Vecchio, rappresentata e difesa
dall’avvocato Barbara Bellei;

avverso la sentenza n. 533/2015 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 10/03/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 23/06/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

Rilevato che:

Bianchi Mariarosa, Bianchi Mario, Bianchi Flavia e la

società Bianchi Emilio s.r.l. hanno proposto due motivi di
ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con
la quale la Corte territoriale confermò la pronuncia di primo
grado che, in accoglimento della domanda proposta dalla
società Sofima Emiliana e da Bianchi Franca, ebbe a ebbe ad
accertare che il terreno sito in Modena via Paolo Ferrari di cui
alla scrittura privata stipulata tra le parti il 18.5.1996 aveva
una estensione di circa 5000 mq.;

La Sofima Emiliana s.r.l. e Bianchi Franca (cl. 1975)

hanno resistito con controricorso ed hanno depositato
memoria;

Bianchi Franca (cl. 1949) ha resistito con separato

controricorso:

Considerato che:

Ric. 2015 n. 23159 sez. M2 – ud. 23-06-2017
-2-

– controricorrente –

- il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.
proc. civ. in relazione alla valutazione delle risultanze della
C.T.U.) è inammissibile, in quanto si risolve in una censura di
merito relativa alla valutazione della consulenza tecnica
d’ufficio, in ordine alla quale la Corte territoriale ha peraltro
motivato (p. 10-12 della sentenza impugnata) senza incorrere

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3
cod. proc. civ., in relazione alla interpretazione del contratto
stipulato tra le parti) è parimenti inammissibile, risolvendosi in
una censura di merito relativa all’interpretazione della volontà
negoziale, che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte,
costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice
di merito e incensurabile in sede di legittimità, quando – come
nella specie – non risultano violati i canoni legali di
ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 e segg. cod. civ. e
la motivazione della sentenza impugnata è esente da errori
logici e giuridici (cfr., ex multis, Cass., Sez. L, n. 17168 del
2012; Sez. 2, n. 13242 del 2010);

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con

conseguente condanna della parte ricorrente, risultata
soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore
delle due parti controricorrenti, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater

D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del
contributo unificato;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente
al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente,
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro
Ric. 2015 n. 23159 sez. M2 – ud. 23-06-2017
-3-

in vizi logici e giuridici;

3.500,00 (tremilacinquecento) per compensi in favore della
Sofima Emiliana s.r.l. e di Bianchi Franca (cl. 1975) e in Euro
3.000,00 (tremila) per compensi in favore di Bianchi Franca
(cl. 1949), oltre – per ciascuna – alle spese forfettarie nella
misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli
accessori di legge.

2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile, addì 23 giugno 2017.
Il Presidente

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del

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