Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30126 del 26/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/10/2021, (ud. 14/09/2021, dep. 26/10/2021), n.30126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14045-2018 proposto da:

P.A., nella qualità di procuratore generale di

PO.GR., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCO IONADI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2879/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

che P.A. – quale procuratore generale di Po.Gr. – propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP, per l’anno 2006.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, mediante il primo, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;

che la sentenza impugnata avrebbe omesso di indicare gli elementi dai quali la CTR aveva tratto il proprio convincimento; che, attraverso il secondo motivo, il contribuente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacché la CTR avrebbe omesso di pronunziarsi sul merito dell’accertamento; che l’intimata si è costituita nei termini;

che, in data 6 agosto 2021, il P. ha proposto domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, allegando la relativa documentazione, comprendente il versamento della prima rata di quanto dovuto; che va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 6.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti di Po.Gr..

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA