Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30126 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 20/11/2019), n.30126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30853-2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LIA MINACAPILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL

RICONOSCIMENTODELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SIRACUSA SEZIONE DI

CALTANISSETTA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il

04/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRA’NCFSCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

S.M. ricorre per cassazione, con due motivi, avverso il decreto del tribunale di Caltanissetta che ne ha disatteso la domanda di protezione internazionale;

il ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo (violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)) si censura la sentenza per non aver riconosciuto il danno grave avuto riguardo al contesto socio-politico caratterizzante il paese di provenienza (Pakistan);

il motivo è inammissibile poichè riflette una critica di merito;

il profilo dei riscontri oggettivi in ordine alla situazione generale del paese integra un giudizio sul fatto, e la valutazione – nella specie compiuta dal tribunale con corredo di riferimenti anche alle fonti informative consultate – non può essere riesaminata in cassazione; col secondo motivo (violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 19T.U. immigrazione, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32) si censura la decisione in ordine al diniego di protezione umanitaria; anche il secondo motivo è inammissibile;

a fronte invero della motivazione del giudice del merito, che ha escluso lo stato di vulnerabilità personale del richiedente dedotto dall’affezione di tipo diabetico, il ricorso prospetta a critica il mero fatto di non avere il tribunale tenuto conto della situazione di instabilità del Pakistan alla luce di quanto emergente dalle fonti ufficiali; il che, da un lato, non è vero, poichè il tribunale ha invece giustappunto premesso, nella parte relativa alla domanda di protezione sussidiaria ma con chiara estensione al comune presupposto di qualsivoglia forma di protezione concretamente invocabile, che la condizione interna del paese non era tale da determinare uno stato di pericolosità diffusa e, dall’altro, è irrilevante; difatti la domanda di protezione umanitaria, ove anche parametrata al dato normativo anteriore al D.L. n. 113 del 2018, postula sempre una condizione di vulnerabilità soggettiva e personalizzata, a fronte della quale niente di specifico risulta indicato nel ricorso a confutazione di ciò che emerge dalla decisione impugnata;

la declaratoria di inammissibilità del ricorso implica doversi dare atto dell’esistenza del presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. n. 9660-19), se dovuto (Cass. Sez. U n. 23535-19).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello dovuto per il ricorso ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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