Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30125 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 21/11/2018), n.30125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17683/2014 proposto da:

R.C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIVIDALE

DEL FRIULI 13, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TATARELLI,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA MASTRODOMENICO,

PATRIZIA FERRO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FINLOMBARDA SERVICE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PETRACCA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO PIACCI giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5010/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/07/2014 R.G.N. 8533/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2018 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONELLA PELOSI per delega Avvocato NICOLA

PETRACCA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 5010/2013 aveva rigettato l’appello proposto da R.C.N. avverso la decisione con la quale il Tribunale locale aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti di Finlombarda Service spa, diretta ad ottenere, previo riconoscimento del rapporto di lavoro instaurato tra le parti tra il gennaio 1994 ed il dicembre 1999, la condanna delle spettanze retributive non percepite.

La Corte territoriale, dopo aver valutato ammissibile il ricorso, aveva poi ritenuto maturata la prescrizione del credito vantato, in quanto non idonei gli atti allegati dal lavoratore ad interrompere il termine di prescrizione. In particolare il giudice escludeva che nelle lettere inviate a Finlombarda nel 2003 e nel 2004, fossero presenti i requisiti di specificazione e chiarezza della pretesa. La Corte napoletana rilevava altresì l’assoluta incertezza del momento finale del rapporto di lavoro in questione.

Avverso detta decisione il R. proponeva due motivi, anche illustrati con memoria, cui resisteva con controricorso la società.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2119 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, avendo la corte territoriale erroneamente valutato inidonee le lettere inviate alla società a costituire atto interruttivo della prescrizione.

Deve premettersi che “La valutazione dell’idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione – quando non si tratti degli atti previsti espressamente e specificamente dalla legge come idonei all’effetto interruttivo, come nei casi indicati nei primi due commi dell’art. 2943 c.c. – costituisce apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici o da errori giuridici” (Cass. n. 19359/2007).

La corte territoriale ha dunque espresso un giudizio di merito, a seguito dell’accertamento di fatto compiuto nell’esame dei documenti in questione, non affetto da vizi di natura logica o giuridica atteso che la stessa ha esplicitato i criteri cui si è attenuta nella valutazione, decisamente corrispondenti con i principi espressi da questa Corte nella medesima materia. A riguardo si evidenzia che “In tema di prescrizione, con riferimento alla idoneità degli atti ad acquisire efficacia interruttiva, va affermato che l’atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere “in una richiesta o intimazione” (essendo questa una caratteristica riconducibile all’istituto della costituzione in mora), ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l’intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell’art. 2943 c.c., comma 4, in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall’art. 2934 c.c.” (Cass. n. 15766/2006, conf. Cass. n. 1166/2018; Cass. n. 24054/2015)

Questa corte ha altresì soggiunto che “In tema di interruzione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c., perchè un atto abbia efficacia interruttiva è necessario che lo stesso contenga l’esplicitazione di una precisa pretesa e l’intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto obbligato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora” (Cass. n. 24656/2010; Cass. n. 3371/2010; conf. Cass. n. 1712372015).

I principi richiamati, se pur con differenti sfumature, richiedono comunque che il documento idoneo ad interrompere la prescrizione contenga la precisazione del diritto azionato al fine di rendere esplicita la reale volontà del soggetto interessato. La valutazione di genericità adottata dalla corte territoriale risulta quindi corretta espressione di un giudizio di merito ancorato ai principi consolidati sopra riferiti.

Il motivo è dunque infondato.

2) Con il secondo motivo è denunciata la illogicità manifesta per omessa pronuncia sulle richieste di prova testimoniale diretta a dimostrare fatti decisivi del giudizio oggetto di relazione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancata ammissione delle prove testimoniali da parte della corte territoriale in punto di durata del rapporto di lavoro in oggetto. A tal riguardo richiama la dichiarata incertezza della data finale del rapporto come rilevata dalla corte di merito.

Il motivo risulta inconferente e comunque inammissibile. Inconferente attesa la irrilevanza dell’accertamento del termine finale del rapporto rispetto alle statuizioni assunte dalla corte napoletana in punto di prescrizione definitorie rispetto alla domanda. Deve infatti evidenziarsi che, stante la accertata prescrizione del credito, alcun rilievo avrebbe comunque potuto assumere l’eventuale accertamento della data esatta di cessazione del rapporto.

Il ricorso è infondato. Attesa l’ammissione di parte ricorrente al gratuito patrocinio, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA