Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30124 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 21/11/2018), n.30124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10692/2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore e UFFICIO SCOLASTICO

REGIONALE PER LA TOSCANA C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domiciliano ope legis in

ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– ricorrenti –

contro

N.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 27,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO MANETTI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1325/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 31/12/2012 R.G.N. 1061/2010.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto di N.E. “ad essere reintegrato nel ruolo di dirigente tecnico presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana fino alla scadenza dell’incarico triennale conferito con decreto del 3 febbraio 2005, o, comunque, in altro incarico equivalente” ed ha condannato il Ministero al ripristino del trattamento economico correlato ed al pagamento delle differenze retributive, alla ricostruzione della carriera ed al risarcimento del danno non patrimoniale;

2. che avverso questa sentenza il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi al quale N.E. ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

3. che il ricorrente denuncia (primo motivo), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame del fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti (posteriorità temporale della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 161 del 2008 rispetto alla scadenza dell’incarico dirigenziale e (secondo motivo) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 161, art. 136 Cost., L. Cost. 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1 e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23 e art. 30, comma 3, per avere la Corte territoriale, nell’affermare l’inadempimento di essa ricorrente, sovrapposto il contenuto della originaria disposizione contenuta del D.L. n. 262 del 2008, citato art. 2, comma 161, con quello che sarebbe stato conforme a Costituzione se fosse stato aderente ai principi affermati dalla Corte Costituzionale (secondo motivo);

4. che, in via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità dei motivi di ricorso formulata dal controricorrente in quanto: a) le prospettazioni difensive esposte dal ricorrente a corredo del primo motivo, al di là della titolazione della rubrica, che richiama il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciano la violazione dei principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 355 del 2013 in tema di effetti delle pronunce di incostituzionalità; b) le censure formulate nel secondo motivo sono conformi alle prescrizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 4 e tanto è sufficiente per escluderne l’inammissibilità, salva la verifica della fondatezza nel merito;

5. che, in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità dell’eccezione di improcedibilità del ricorso, formulata dal controricorrente nella memoria sul rilievo dell’avvenuta esecuzione della sentenza impugnata da parte del ricorrente, in quanto nel giudizio di legittimità non è consentito, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c. e con quelle omologhe di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c., specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni e dedurre nuove eccezioni o sollevare questioni nuove;

6. che i motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente, sono fondati;

7. che questa Corte è stata chiamata in più occasioni a pronunciare sugli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. n. 145 del 2002, art. 3, comma 7, nella parte in cui disponeva che gli incarichi dirigenziali cessassero il sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della stessa legge, e del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 161, che aveva previsto la decadenza degli incarichi conferiti al personale non appartenente ai ruoli di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 23, non confermati entro il medesimo termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto (cfr. Cass. n. 3092/2018, Cass. n. 26695/2017, Cass. n. 26596/2017, Cass. n. 26469/2017, Cass. n. 13869/2016, Cass. n. 3210/2016, Cass. n. 20100/2015);

8. che, quanto al diritto del dirigente al ripristino dell’incarico questa Corte (Cass. 3210/2016), nell’affermare il principio secondo cui, a seguito della sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme disciplinatrici del cosiddetto spoil system, il dirigente illegittimamente rimosso va reintegrato nell’incarico per il tempo residuo di durata, senza che rilevi l’indisponibilità del posto eventualmente derivata da interventi organizzativi sopravvenuti nelle more, ha evidenziato che l’effetto ripristinatorio non può essere escluso nei casi in cui al momento della pronuncia di illegittimità costituzionale non si era in presenza di una situazione esaurita, la quale opera come limite all’efficacia retroattiva delle dichiarazioni di incostituzionalità;

9. che, riprendendo e sviluppando detto principio, questa Corte (Cass. 26469/2017) ha evidenziato che il rapporto può dirsi esaurito, oltre che in presenza di sentenze passate in giudicato, a fronte di fatti ed atti, parimenti rilevanti sul piano sostanziale o processuale, che producono il medesimo effetto giuridico, sicchè a tal fine non è sufficiente lo spirare del termine originariamente apposto al contratto, nei casi in cui il dirigente dichiarato decaduto, prima della scadenza di detto termine e della dichiarazione di incostituzionalità, abbia tempestivamente reagito alla rimozione ed abbia agito in giudizio per contestare la legittimità dell’atto adottato;

10. che, in relazione alle pretese risarcitorie è stato evidenziato (sentenze richiamate nel punto 8) che l’efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative dell’illegittimità costituzionale di una norma, se comporta che tali pronunzie abbiano effetto anche in ordine ai rapporti svoltisi precedentemente (eccettuati quelli definiti con sentenza passata in giudicato e le situazioni comunque definitivamente esaurite) non vale a far ritenere illecito il comportamento realizzato, in epoca antecedente alla sentenza di incostituzionalità, conformemente alla norma poi dichiarata illegittima, non potendo detto comportamento ritenersi caratterizzato da dolo o colpa, con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno può essere fatto valere non dalla cessazione del rapporto bensì per il solo periodo successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, a condizione che a detta data non fosse già decorso anche il termine finale originariamente previsto nel contratto di conferimento dell’incarico;

11. che è stata sottolineata (Cass. n. 26695/2017) la duplicità delle situazioni giuridiche coinvolte dall’attuazione del cosiddetto spoil system e delle conseguenti azioni esperibili nei confronti dell’amministrazione, essendo necessario distinguere la cessazione dell’incarico prevista in via generale dal legislatore (in ogni caso dalla L. n. 145 del 2002, art. 3,comma 7, nell’ipotesi di “mancata conferma” dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 161, convertito con modificazioni dalla L. n. 286 del 2006), rispetto alla quale, per il suo carattere di automaticità, non è configurabile responsabilità dell’amministrazione se non nei limiti indicati al punto 8, dalla successiva attribuzione degli incarichi divenuti privi di titolare in conseguenza della cessazione automatica, attribuzione che va effettuata previa valutazione comparativa e nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede;

12. che si è precisato al riguardo che fanno capo al dirigente due distinte situazioni giuridiche soggettive, perchè rispetto alla cessazione anticipata dell’incarico lo stesso è titolare di un diritto soggettivo che, ove ritenuto sussistente, dà titolo alla reintegrazione nella funzione dirigenziale ed al risarcimento del danno, nei limiti ed alle condizioni sopra indicate, mentre a fronte del mancato conferimento di un nuovo incarico può essere fatto valere un interesse legittimo di diritto privato, che, se ingiustamente mortificato, non legittima il dirigente a richiedere l’attribuzione dell’incarico non conferito ma può essere posto a fondamento della domanda di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti;

13. che il “decisum” della sentenza impugnata poggia sulle seguenti affermazioni: la revoca dell’incarico dirigenziale prima della sua naturale scadenza configurava colpevole inadempimento perchè la P.A. datrice di lavoro avrebbe dovuto procedere alle valutazioni tecniche e motivare il provvedimento di revoca dell’incarico in applicazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 193 del 2002 e con l’ordinanza n. 11 del 2002, intervenute prima della revoca dell’incarico al N. e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 103 e 104 del 2007, pronunciate immediatamente dopo la revoca dell’incarico al N.; il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 161, convertito in L. n. 286 del 2006, non imponeva l’automatica caducazione degli incarichi dirigenziali di seconda fascia ma prevedeva uno “spatium deliberandi” di sessanta giorni nel quale la P.A. avrebbe dovuto avviare un procedimento in contraddittorio con il N. all’esito del quale decidere se confermarlo o meno nell’incarico; ai fini del ripristino dell’incarico dirigenziale revocato era irrilevante la circostanza che alla data della pronuncia della Corte Costituzionale n. 161 del 2008 l’incarico dirigenziale attribuito al N. fosse già scaduto;

14. che tali affermazioni contrastano con i principi di diritto sopra enunciati, sicchè, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che, tenuto conto delle domande originariamente proposte dal N., procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi di diritto enunciati nei punti da 9 a 13 di questa sentenza e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA