Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30124 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 20/11/2019), n.30124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23694-2018 proposto da:

D.Y.L.” elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO FASCIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

23/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

D.Y.L., ivoriano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Brescia che ne ha rigettato la domanda di protezione internazionale;

il ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il tribunale ha motivatamente ritenuto la vicenda personale del ricorrente non credibile – per la genericità dei riferimenti e per le incongruenze riscontrate – quanto ai contrasti familiari alla base della volontà di espatrio, per asserite aggressioni patite in relazione alla coltivazione di un terreno peraltro acquistato regolarmente;

ha aggiunto che la vicenda non appariva neppure riconducibile a un presunto conflitto etnico e che il ricorrente ben avrebbe potuto rivolgersi alle autorità locali di polizia, visto che già in precedenza, secondo il suo racconto, egli era riuscito in tal modo a porre fine agli asseriti episodi di violenza;

il tribunale ha poi escluso, in ragione delle informazioni assunte, che il paese di origine del richiedente fosse caratterizzato da condizioni di violenza indiscriminata per conflitto armato;

nel ricorso per cassazione innanzi tutto si deduce l’illegittimità costituzionale della L. n. 46 del 2017, art. 6, per disparità di trattamento (artt. 3 e 2 Cost.) correlata al regime di non reclamabilità del decreto conclusivo del procedimento di merito;

la questione è inammissibile poichè il principio del doppio grado di merito, anche in rapporto al diritto di difesa, non è oggetto di copertura costituzionale;

con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di motivazione e la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, lett. c), e degli artt. 5 e 19 T.U. immigrazione;

il motivo è inammissibile poichè formulato in termini del tutto generici, senza alcun riferimento a concreti errori di diritto imputabili al decreto impugnato e senza riguardo a presunte omissioni nell’accertamento di fatti storici decisivi;

il ricorrente si limita a contrapporre l’asserto che la situazione di fatto rilevante in causa, quanto alla criticità dell’area geografica, alla repressione governativa di manifestazioni di libero pensiero, alla perdurante esistenza di lotte interetniche e corruzione, sarebbe diversa da quella ritenuta dal tribunale;

ciò postula, anche in rapporto alla conseguente asserita condizione di vulnerabilità personale (esclusa dal giudice a quo), un sindacato di merito insuscettibile di trovare ingresso in questa sede;

la declaratoria di inammissibilità del ricorso implica doversi dare atto dell’esistenza del presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. n. 9660-19), se dovuto (Cass. Sez. U n. 23535-19).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 2.100,00 oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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