Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30123 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 20/11/2019), n.30123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19368-2018 proposto da:

E.D.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARCO ROMAGNOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE. PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 702/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame di E.D.E., gambiano, avverso l’ordinanza del tribunale con la quale era stato rigettato il suo ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale;

per la cassazione della sentenza il predetto propone ricorso affidato a due motivi;

il ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo mezzo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 12, comma 1-bis, poichè in sede amministrativa, dinanzi alla Commissione territoriale, egli non era stato informato della possibilità di svolgere il colloquio dinanzi all’organo nel suo plenum;

il motivo è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza, visto che non risulta che l’afferente questione sia stata sollevata dinanzi ai giudici di merito (tribunale, prima, e corte d’appello, poi); in ogni caso si sostanzia in una doglianza generica, considerato che lo stesso ricorrente assume che il colloquio si è comunque svolto, sebbene dinanzi a uno dei componenti della Commissione, e non è specificato in qual senso tale modalità di effettuazione avrebbe in concreto negativamente inciso sul diritto di difesa;

col secondo mezzo il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia;

il motivo è inammissibile poichè genericamente diretto a ottenere un riesame nel merito della vicenda, su fatto oltre tutto non decisivo;

la corte territoriale ha ben spiegato le ragioni del diniego di protezione anche a prescindere dai profili attinenti alla scarsa credibilità del racconto del richiedente; lo ha fatto menzionando la condizione di progressiva normalizzazione della situazione del Gambia come risultante dalle fonti ufficiali appositamente richiamate, ostative a ravvisare il pericolo di danno in concreto dedotto;

a fronte di ciò, il ricorrente formula la censura non considerando che l’art. 360 c.p.c., n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

il vizio di motivazione non è dunque declinabile nei termini generali indicati dal ricorrente, atteso che neppure l’omesso esame di elementi istruttori può integrare, di per sè, il vizio qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v. Cass. Sez. U n. 8053-14); la declaratoria di inammissibilità del ricorso implica doversi dare atto dell’esistenza del presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. n. 9660-19), se dovuto (Cass. Sez. U n. 23535-19).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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