Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30122 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 21/11/2018), n.30122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8228/2017 proposto da:

K.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MARINA PROSPERI giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.F.P. COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI, in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO

ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

LUCA ZACCARELLI, ENRICO GRAGNOLI giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 24/01/2017 R.G.N. 814/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PROSPERI MARINA;

udito l’Avvocato GRAGNOLI ENRICO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 84/2017 la Corte d’appello di Bologna, respinto il reclamo incidentale del lavoratore, in accoglimento del reclamo principale della CFP Cooperativa Facchini Portabagagli, accertata la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato a K.M., socio lavoratore, in data 27.3.2015, ha respinto il ricorso proposto da questi ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 48.

1.1. Per quel che ancora rileva il rigetto della impugnativa di licenziamento è stato fondato sulla previsione del Regolamento della cooperativa che sanzionava con il licenziamento senza preavviso la ipotesi di recidiva in una stessa condotta già sanzionata con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione o per mancanza diversa sanzionata con la sospensione nei quattro mesi precedenti; al K. infatti, unitamente all’uso indebito del carrello elevatore e al danneggiamento di beni aziendali era stata contestata la recidiva propria, nel biennio, in relazione a tre procedimenti disciplinari definiti con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, l’ultimo dei quali per indebito uso del carrello elevatore; la circostanza che tale utilizzazione fosse avvenuta in esecuzione dell’ordine del superiore gerarchico non escludeva l’antigiuridicità del fatto in quanto, attesa la esistenza del divieto aziendale di utilizzazione del carrello e la consapevolezza da parte del M. di non essere a tal fine in regola dal punto di vista formativo/sanitario, questi si sarebbe dovuto rifiutare di eseguire l’ordine impartito.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso K.M. sulla base di un unico articolato motivo; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso illustrato con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi ed in particolare falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 4. Censura la sentenza impugnata per avere, discostandosi dai principi affermati dal giurisprudenza di legittimità (Cass. 13/10/2015 n. 20540; Cass. 20/09/2016 n. 18418), ritenuto non riconducibile all’ambito della “insussistenza del fatto”, rilevante ai sensi della previsione richiamata, la ipotesi in cui, pur essendosi verificato il fatto addebitato, lo stesso risulti privo, in ragione delle concrete circostanze, del carattere di antigiuridicità. Sulla premessa che l’apprezzamento della antigiuridicità non deve essere formalistico ma sostanziale e cioè deve avere riguardo al concreto svolgersi del rapporto, rimprovera alla Corte di merito di non avere svolto alcuna indagine circa l’elemento soggettivo del lavoratore nè valutato la natura del rapporto intercorso fra i soggetti coinvolti; la condotta del K. non era frutto di libera determinazione ma di un ordine del superiore gerarchico intervenuto nonostante il lavoratore avesse palesato chiaramente la impossibilità di guidare il carrello. Evidenzia che in merito alla consapevolezza del lavoratore di non potere fare uso del carrello influiva il fatto che le indicazioni aziendali, per come non contestato, risultavano assolutamente ondivaghe, tanto che lo stesso superiore gerarchico, secondo quanto accertato dalla sentenza, non ne era a conoscenza.

2. Il motivo di ricorso è infondato.

2.1. La sentenza impugnata ha accertato non solo la materiale sussistenza del fatto addebitato ma anche la sua antigiuridicità osservando che il K. si sarebbe dovuto rifiutare di eseguire l’ordine in quanto consapevole non solo del fatto di non essere in regola dal punto di vista formativo/sanitario ma anche perchè destinatario pochi giorni prima di una sanzione disciplinare legata all’indebito uso del carrello; ciò prescindere dalla circostanza che il superiore Z. fosse o meno a conoscenza (come riferito non conoscenza) del divieto aziendale.

2.2. Ha soggiunto che, pur volendosi considerare l’inadempimento del 17.1.2015 non così grave da giustificare il recesso ma da legittimare quanto meno la sanzione conservativa della sospensione, occorreva considerare le previsioni statutarie che consentivano il recesso per giusta causa in presenza della recidiva propria ed, ai fini del giudizio di proporzionalità, della recidiva impropria.

2.3. Da quanto sopra risulta che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice di appello ha espressamente preso in considerazione l’elemento soggettivo alla base della condotta ascritta ed il rapporto con gli altri soggetti coinvolti nell’episodio; le censure con le quali ci si duole della omessa considerazione e valutazione di tali aspetti risultano, pertanto, non conferenti; l’assunto del carattere ondivago delle disposizioni aziendali che avrebbe impedito al K. di riconoscere l’illegittimità non è idoneo ad inficiare l’accertamento del giudice di merito sulla consapevolezza da parte di questi di violare una specifica disposizione aziendale.

2.4. Attesa la espressa valutazione di antigiuridicità della condotta del lavoratore esula dal tema di controversia la questione sollevata dal ricorrente in ordine alla corretta individuazione della nozione di “insussistenza del fatto” rilevante ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4.

3. Al rigetto del ricorso segue il regolamento secondo soccombenza delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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