Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30121 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 20/11/2019), n.30121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 5867-2019 proposto da:

S.A., in qualità di ex liquidatore della società NEW

TECNO CASA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCA PARRELLA;

– ricorrente –

contro

– intimati –

e contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO D’APONTE;

– resistente –

e contro

FALL. (OMISSIS) SRL,

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 29274/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 14/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che è stata richiesta, dalla parte legittimata, la correzione dell’errore materiale contenuto nella pronuncia n. 29274 del 2018 di questa Corte, in relazione alla statuizione rigardante le spese di lite in favore della parte controricorrente (ed oggi ricorrente ex art. 391 bis c.p.c.); ove è stata omessa l’attribuzione al procuratore costituito antistatario;

Considerato che la richiesta era stata espressamente formulata sia nel controricorso che nelle note autorizzate depositate in data 16/9/2018;

Ritenuto che la richiesta è fondata alla luce della costante giurisprudenza di legittimità che ravvisa la configurabilità dell’errore materiale in tale ipotesi (Cass. 12962 del 2012).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l’effetto dispone che il dispositivo della pronuncia 29274 del 2018, dopo le parole “oltre gli accessori di legge”, rechi la seguente espressione: “da corrispondersi al procuratore costituito avv. Prof. Luca Parrella, dichiaratosi antistatario”. Fermo il resto del dispositivo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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