Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30120 del 26/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/10/2021, (ud. 07/07/2021, dep. 26/10/2021), n.30120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6980/2020 R.G., proposto da:

M.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Mauro Bussani, con

studio in Lecco, e dall’Avv. Alessandro Cogliati Dezza, con studio

in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al

ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

il Comune di Calco (LC), in persona del Sindaco pro tempore,

autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di

deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 22 marzo 2020 n. 31

e di determina resa dal responsabile del servizio 11 aprile 2020 n.

29, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Rota, con studio in

Lodi, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.:

roberto.rota.lodi.pecavvocati.it), giusta procura in calce al

controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Lombardia il 22 luglio 2019 n. 3213/24/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal reso dal

Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il D. 2 novembre 2020) del 7 luglio 2021

dal Dott. Lo Sardo Giuseppe;

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

M.L. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 22 luglio 2019 n. 3213/24/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per la TARSU/TIA relativa agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 16 dicembre 2015 n. 5441/12/2015, per effetto della sentenza depositata dalla Corte Suprema di Cassazione il 3 ottobre 2018 n. 24152, ha accolto l’appello proposto dal Comune di Calco (LC) nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco il 2 dicembre 2014 n. 362/03/2014, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che la contribuente avesse omesso la presentazione della denuncia originaria e non potesse, perciò, beneficiare di alcuna esenzione o riduzione per l’immobile destinato a fienile/granaio. Il Comune di Calco (LC) si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver accertato il diritto della contribuente all’esenzione dal tributo in base alla destinazione dell’immobile a fienile/granaio, nonostante la conoscenza di tale circostanza da parte dell’ente impositore.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver percepito, sulla scorta delle risultanze probatorie, la destinazione dell’immobile a fienile/granaio ai fini del riconoscimento alla contribuente dell’esenzione dal tributo.

RITENUTO CHE:

1. Il primo motivo è infondato.

1.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), grava sul contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 2 e 3, per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali (smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese), in quanto il principio secondo cui spetta all’amministrazione provare la fonte dell’obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territorio comunale (tra le tante: Cass., Sez. 6-5, 23 gennaio 2017, n. 1711; Cass., Sez. 5, 2 marzo 2018, n. 4961; Cass., Sez. 6-5, 16 aprile 2019, n. 10634; Cass., Sez. 6-5, 1 ottobre 2020, nn. 20969 e 20970; Cass., Sez. 5, 17 marzo 2021, n. 7548).

Per cui, stando all’inequivoco tenore dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, è specifico onere del contribuente indicare, nella denuncia originaria o di variazione, l’inidoneità dei locali o delle aree a produrre rifiuti, rispettivamente, per la loro intrinseca natura, per la loro stabile destinazione o per le loro obiettive condizioni di inutilizzabilità, sempre che tali circostanze siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass., Sez. 6-5, 23 gennaio 2017, n. 1711; Cass., Sez. 6-5, 16 aprile 2019, n. 10634).

Difatti, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti (con conseguente soggezione a tassazione), che può essere vinta soltanto dall’espressa indicazione da parte del contribuente, nella denunzia originaria o nella denunzia di variazione, delle condizioni indispensabili per beneficiare della riduzione o della esenzione (Cass., Sez. 6-5, 18 febbraio 2015, n. 3173; Cass., Sez. 6-5, 23 gennaio 2017, n. 1711).

Ne deriva che l’ente impositore – al pari del giudice tributario (Cass., Sez. 6-5, 18 febbraio 2015, n. 3173; Cass., Sez. 65, 23 gennaio 2017, n. 1711) – non può ritenere in modo presunto la spettanza della riduzione o dell’esenzione, nel caso in cui l’inidoneità dei locali o delle aree a produrre rifiuti, rispettivamente, per la loro intrinseca natura, per la loro stabile destinazione o per le loro obiettive condizioni di inutilizzabilità (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ex art. 62, comma 2), pur risultando aliunde (nel caso di specie, secondo la prospettazione della ricorrente, dalla documentazione fotografica prodotta solo dopo il ricevimento dell’avviso di accertamento ovvero dal contenuto del provvedimento emanato dall’ente impositore in via di autotutela in relazione ad annualità estranea all’accertamento), non sia stata oggetto di una volontà manifestata dal contribuente mediante la denunzia originaria o la denunzia di variazione.

Il che è coerente col principio enunciato da questa Corte in sede di cassazione con rinvio, secondo il quale: “Il giudice di rinvio, (..) terrà conto del principio secondo cui eventuali situazioni che giustifichino esenzioni o riduzioni tariffarie devono essere addotte dalla contribuente, nell’ambito dell’onere informativo su di essa gravante”.

1.2 Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale si è attenuta al principio enunciato da questa Corte in sede di rinvio (oltre che all’orientamento consolidato in subiecta materia), avendo correttamente ritenuto che, stante l’incontroversa omissione della denunzia originaria (il cui obbligo di presentazione si rinnova di volta in volta anno per anno, al pari della relativa inottemperanza: Cass., Sez. 5″, 8 ottobre 2019, n. 25063; Cass., Sez. 5, 16 aprile 2020, n. 7849; Cass., Sez. 6-5, 1 luglio 2020, n. 13334; Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2020, n. 22900; Cass., Sez. 5, 23 dicembre 2020, n. 29394), la contribuente non potesse beneficiare dell’esenzione da TARSU sulla scorta della sola destinazione dell’immobile a fienile/granaio. A tal fine, la sentenza impugnata ha ben evidenziato come “l’amministrazione finanziaria, nel determinare la pretesa impositiva, ha utilizzato gli elementi che aveva a disposizione ovvero le risultanze catastali del sistema SISTE, da cui deriva la superficie degli immobili che sono stati presuntivamente ritenuti idonei alla produzione dei rifiuti per l’intero, in difetto di diverse informazioni da parte della contribuente, né la presunzione può essere vinta dalla produzione fotografica poiché essa, essendo stata allegata solo nel giudizio di primo grado, non integra l’adempimento prescritto ed è comunque priva di data certa onde certificare lo stato degli immobili alla data dell’imposizione fiscale”.

2. Il secondo motivo è inammissibile.

2.1 In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (tra le tante: Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., Sez. 5, 9 giugno 2021, n. 16016).

2.2 Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale ha deciso l’appello in base alle risultanze delle prove offerte dalle parti, per cui si deve rilevare l’insussistenza della condizione imprescindibile per integrare il vizio denunciato. Là dovepla censura alla sentenza impugnata attinge proprio la mancata percezione del contenuto probatorio della documentazione prodotta in giudizio, travalicando i ristretti limiti della doglianza consentita.

3. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi e di Euro 1.400,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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