Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30120 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 21/11/2018), n.30120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19607/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.D., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUCIANO GIORGIO PETRONIO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 752/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/07/2013 R.G.N. 785/2009.

Fatto

RILEVATO

Che con sentenza n. 752 del 2013 la corte d’Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza dl tribunale di Parma che aveva accolto la domanda di C.D. dichiarando la nullità del primo contratto a termine stipulato con Poste italiane spa dal 3.10.2002 al 31.12.2002 ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, con condanna di Poste al ripristino del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora, oltre che di differenze retributive e di TFR.

Che la corte bolognese ha confermato quanto ritenuto dal giudice di prime cure sia con riferimento alla insussistenza della risoluzione del contratto per mutuo consenso, sia in ordine alla violazione da parte della società del citato D.Lgs. n. 368, art. 3, per non essere stata fornita la prova, da parte di Poste spa della compiuta valutazione dei rischi, prima della stipulazione del contratto a termine con la lavoratrice.

Che la Corte di merito ha poi applicato lo ius superveniens di cui alla L. n. 183, art. 32, così riformando la sentenza in punto di conseguenze risarcitorie per la nullità del termine.

Che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste italiane spa affidato a tre motivi, poi illustrati da memoria, a cui ha resistito la C. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che i motivi hanno riguardato: 1) la violazione degli artt. 1372,1175,1375,2967,2729 c.c., artt. 100,116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte distrettuale ritenuto non espressione di una volontà risolutoria lo svolgimento di altra attività lavorativa nelle more e la scelta di non riprendere servizio presso la società all’esito del giudizio di primo grado; 2) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 3, lett. D e del D.Lgs. n. 626 del 2004, art. 4, art. 2967 c.c., artt. 116,210,420,437 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), oltre che omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per non avere la corte esaminato la documentazione prodotta dalla società relativa all’ultima revisione effettuata presso l’UDR di (OMISSIS), dove aveva lavorato la C., contenente le schede di valutazione redatte in data 8.11.2002 e 14.11. 2002, ed avendo la lavoratrice iniziato a lavorare il 2 ottobre 2002, con ciò evincendosi che la valutazione dei rischi era stata in realtà già effettuata e che mancava soltanto la formale stesura del documento di valutazione contenente le schede, in termini di redazione delle stesse per la pubblicazione dell’intero documento. Avrebbe pertanto errato la corte di appello anche nel respingere l’istanza, formulata in sede di gravame, con cui era stata richiesta, ai sensi dell’art. 437 c.p.c. e con esercizio del poteri officiosi consentiti dal rito differenziato, la produzione dei documenti attestanti la valutazione dei rischi con riferimento al periodo dall’ottobre 2002; 3) la violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 e della L. n. 604 del 1966, art. 8 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): sarebbe errata la motivazione fornita dalla sentenza impugnata in ordine alla quantificazione dell’indennità risarcitoria nella misura di dieci mensilità di retribuzione globale di fatto, motivazione che fa riferimento esclusivamente al numero elevato dei contratti stipulati nel corso di quattro anni, senza tener conto della complessiva situazione lavorativa come emergente dal stesso documento prodotto in primo grado sullo stato occupazionale della C.. Avrebbe poi errato la corte nel rigettare il motivo di appello, relativo all’insussistenza del diritto al premio di produttività, che invece riconosciuto dal primo giudice e confermato dalla sentenza, che non sarebbe dovuto stante la natura onnicomprensiva dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 32 citato.

Che il primo motivo è infondato. Come statuito da questa corte in altre decisioni (cfr. Cass. n. 1841/2016, Cass. n. 2732/16) l’accertamento di una concorde volontà delle parti diretta a sciogliere un contratto costituisce un giudizio che attiene al merito della causa (cfr. Cass. SU n. 21691/2016) e quindi è demandata ad un accertamento in fatto. Ciò comporta che ove nel giudizio di merito sia stato valutato il comportamento delle parti e si sia escluso che la condotta omissiva, anche con l’eventuale concorso di ulteriori elementi convergenti, fosse dimostrativa di una volontà risolutoria, tale giudizio è sindacabile in sede di legittimità solo in base alle regole dettate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo la formulazione vigente ratione temporis.

Che tale orientamento ha espresso la cassazione con la sentenza n. 29781/2017 la quale, sulla scia delle decisioni prima ricordate, a cui questo collegio ritiene di dare continuità, ha rilevato come non è conferito alla Cassazione di riesaminare gli aspetti in fatto della vicenda processuale, solo potendosi valutare la coerenza logico-formale e la correttezza giuridica della decisione assunta dal giudice di merito, “senza che sia consentito al giudice di legittimità sostituire una diversa massima di esperienza diversa da quella utilizzata, quando questa non sia neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita”.

Che trasferendo tale ragionamento al caso specifico, la corte di merito esaminando gli elementi di fatto è giunta alla decisione di non ravvisare l’esistenza di una congiunta volontà risolutoria del rapporto, valutando non sufficiente di per sè il lasso di tempo trascorso ed altresì ritenendo che non fosse neanche valutabile, quale elemento presuntivo di volontà risolutoria, la rinuncia al ripristino del rapporto, perchè avvenuta successivamente alla sentenza di primo grado.

Che il secondo motivo è inammissibile. Nella sentenza impugnata la corte, dopo aver ritenuto non assolto l’onere di prova della avvenuta valutazione dei rischi prima della conclusione del contratto, ha motivato il mancato accoglimento di un’istanza di esibizione e/o produzione che la società intendeva effettuare in grado di appello ai sensi dell’art. 437 c.p.c., precisando che non è consentito al giudice l’esercizio di un potere d’ufficio consistente in un ordine di esibizione di un documento la cui esistenza non sia certa. La censura della ricorrente società tuttavia non consente di comprendere quale sia stata l’effettiva richiesta svolta in sede di appello ed in quali termini formulata, se consistente in una richiesta di produzione di documenti in appello o in una richiesta di ordinare l’esibizione di documenti a soggetti estranei al processo. La mancata e completa trascrizione di tali istanze contenute nell’atto di appello o formulate a verbale, unitamente alla mancata indicazione dell’esatta collocazione dei relativi atti del processo di appello nel fascicolo di parte che dovrebbe contenerle, viola il principio di autosufficienza di cui all’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 6.

Che neanche il terzo motivo di ricorso è meritevole di accoglimento. Quanto alla prima censura si tratta di doglianza inammissibile, trattandosi di una formulazione errata del vizio denunciato, in quanto la determinazione, tra il minimo ed il massimo, dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 32 citato, che richiama i criteri di cui alla L. n. 664 del 1966, art. 8 (come sostituito dalla L. n. 108 del 1990, art. 2), spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria (così Cass. 13380/2006, Cass. n. 1320/2014) ed ora, stante la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo ove non vi sia stato alcun esame di fatti decisivi.

Che anche la seconda censura risulta inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto la parte rilevante sia del ricorso di primo grado con le tutte le domande formulate, sia della sentenza di primo grado con le singole statuizioni di condanna, e neanche ha indicato l’esatta collocazione di tali atti nel fascicolo di parte – in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6 – al fine di consentire a questa corte la diretta verifica delle singole voci oggetto della statuizione di primo grado, non essendo sul punto particolarmente chiara la motivazione della sentenza impugnata.

Che pertanto il ricorso va respinto, con condanna della ricorrente soccombente alla rifusione delle spese del presente ricorso, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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