Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30120 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 20/11/2019), n.30120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8358-2018 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90, presso

lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), COMMISIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1033/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata l’08/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Bari, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta da C.L., di nazionalità gambiana.

Il ricorrente aveva dichiarato di essere mussulmano di etnia Mandinga e di essere fuggito dal Gambia per la propria omosessualità. A causa di una colluttazione intervenuta in un hotel causato dall’adescamento di un ragazzo, aveva avuto paura di essere ricercato dalla Polizia per omosessualità ed era fuggito. Aveva Saputo, successivamente, di essere effettivamente stato ricercato tre giorni dopo la vicenda nella sua abitazione.

A sostegno della decisione la Corte territoriale ha affermato che il difetto di credibilità riscontrato dalla Commissione e dal Tribunale è stato confermato in sede di audizione svolta dalla stessa Corte. Il ricorrente ha dichiarato di essere fuggito per timore di essere denunciato dal ragazzo adescato per conto di un turista, prima affermando che fosse un suo collega di lavoro, poi che si trattasse di uno sconosciuto incontrato in spiaggia. Risulta inverosimile che a fronte delle gravi sanzioni penali previste per l’omosessualità in Gambia abbia potuto esporsi a tale rischio con uno sconosciuto del suo paese di cui non sapeva opinioni e abitudini sessuali. Questa è stata ritenuta la più grave contraddizione oltre ad altre quali l’età o le caratteristiche del ragazzo adescato.

Esclusa la protezione internazionale, è stata rigettata anche la domanda di protezione umanitaria in quanto fondata sui medesimi fatti, invocando il D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, lett. c). Tale norma si applica quando vi sarebbero i fattori d’inclusione della protezione maggiore ma opera una causa di revoca. Nella specie tuttavia difetta la condizione di veridicità dei fatti che costituisce il presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale in relazione alla formulazione delle domande da parte del ricorrente.

Ha proposto ricorso il cittadino straniero affidato a due motivi. Nel primo motivo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nel non aver considerato il trattamento dell’omosessualità in Gambia. La censura è inammissibile per difetto d’interesse essendo, la ratio decidendi posta a base della decisione impugnata, fondata sulla mancata prova, per carenza radicale di credibilità, della condizione e della persecuzione per omosessualità.

Nel secondo motivo si contesta mediante il medesimo vizio la valutazione negativa di credibilità. Anche questa censura è inammissibile risolvendosi in parte nel sindacato del merito della decisione impugnata ed in parte in affermazioni astratte e generali non dirette a colpire specificamente ratio decidendi della pronuncia.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non vi è da statuire sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Raddoppio del contributo, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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