Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30120 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 30120 Anno 2017
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

sul ricorso 7092/2013 proposto da:
Sgherza Leonardo S.a.s. in liquidazione, in persona del liquidatore
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gregorio VII
n.474,

presso lo studio dell’avvocato

rappresentata e difesa dall’avvocato

Mezzina Vittoria,

De Pinto Vincenzo, giusta

procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro

Hera S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n.94, presso lo
studio dell’avvocato

Fiore Giovanna,

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rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 14/12/2017

dall’avvocato

Berti Gianfranco, giusta procura in calce al

controricorso;
-controricorrente avverso la sentenza n. 177/2012 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 31/01/2012;

07/07/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.
Rilevato che:
con sentenza della Corte d’appello di Bologna n 177/2012,
depositata il 31 gennaio 2012, veniva confermata la decisione del
Tribunale di Ferrara n. 766/2005 con la quale era stata rigettata la
domanda proposta dall’impresa Sgherza Leonardo s.a.s. di
risoluzione del contratto di appalto stipulato con l’AGEA – Azienda
gas Energia Ambiente in data 6 febbraio 1997, avente ad oggetto i
lavori relativi al primo lotto delle opere per la costruzione della nuova
sede aziendale in Ferrara, con condanna dell’appaltante al
risarcimento dei danni subiti;
per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso la Sgherza
Leonardo s.a.s. nei confronti della Hera s.p.a. (già AGEA) affidato a
quattro motivi, ai quali la resistente ha replicato con controricorso e
con memoria;
Considerato che:
con i quattro motivi di ricorso, la Sgherza Leonardo s.a.s. denunciando la violazione degli artt. 1453, 1455, 1375, 269, 10 e 30
del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, 345 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, all. F, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc.
civ. – censura l’impugnata sentenza per avere la Corte d’appello
erroneamente ritenuto che la risoluzione del contratto ex art. 340
della legge n. 2248 del 1865 per inadempimento imputabile alla
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

istante, disposta dalla committente con delibera n. 7/6133 del 26
aprile 2000, fosse stata correttamente emessa, non essendosi
l’impresa – a fronte della ritardata consegna della seconda frazione
dei lavori appaltati, ossia dopo due anni dal termine della prima
frazione, anziché dopo venti settimane, come contrattualmente

dell’art. 10 del d.P.R. n. 1063 del 1962;
il giudice di appello del tutto erroneamente non avrebbe, poi, accolto
la domanda di risarcimento danni proposta dall’impresa, sia sotto il
profilo del lucro cessante, in misura pari ad un decimo dell’importo
netto del corrispettivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 345 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, all.

F, sia sotto il profilo del danno

emergente, in relazione alle spese generali ed alle spese di cantiere,
per il periodo di illegittimo ritardo nella consegna delle opere da
parte della stazione appaltante;
Ritenuto che:
in tema di appalto di opere pubbliche, negli appalti pubblici regolati
dal capitolato generale approvato con il d.P.R. n. 1063 del 1962, la
consegna dei lavori costituisca obbligo dell’Amministrazione
appaltante, il cui inadempimento, però, è disciplinato in modo diverso
rispetto alle norme del codice civile, nel senso che non conferisce
all’appaltatore il diritto di risolvere il rapporto (nè con domanda ai
sensi dell’art. 1453 cod. civ., nè a seguito di diffida ad adempiere ai
sensi dell’art. 1454 cod. civ.), nè di avanzare pretese risarcitorie, ma
gli attribuisce, invece, in base alla norma speciale dell’art. 10 del
capitolato generale cit., la sola facoltà di presentare istanza di
recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue
il sorgere di un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal
ritardo;
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pattuito – avvalsa della facoltà di recedere dal contratto, ai sensi

sicché il riconoscimento all’appaltatore di un diritto al risarcimento
possa venire in considerazione solo se egli abbia preventivamente
esercitato tale facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che
abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri
a carico della stazione appaltante (Cass. 11/11/2004, n. 21484;

Rilevato che:

nel caso concreto, a seguito della sospensione della consegna delle
opere per venticinque mesi, in luogo delle venti settimane previste,
dovuta a difficoltà insorte nei lavori concernenti i lotti diversi dal
primo, la stazione appaltante, con fax del 29 dicembre 1999, invitava
l’impresa a sottoscrivere un secondo contratto aggiuntivo al
principale, senza alcun diritto per l’appaltatrice «di richiedere
compensi ulteriori o somme a qualunque titolo» per il differimento dei
termini di inizio e di ultimazione dei lavori, cui faceva seguito una
nota (3 gennaio 2000) della Sgherza Leonardo s.a.s. che evidenziava
lo squilibrio economico derivante dal lungo periodo di interruzione, ed
«il proprio diritto di sciogliersi dal contratto»;
tuttavia, con successiva nota dell’i febbraio 2000, l’impresa
«restituiva il verbale di consegna del 18.1.2000 […] che veniva
sottoscritto con riserva», ribadendo l’appaltatrice di proprio diritto di
sciogliersi dal contratto, senza peraltro formalizzare alcuna istanza di
recesso;
a tali fatti seguiva, quindi, l’ordine della direzione dei lavori di del 7
febbraio 2000, con il quale si ingiungeva alla Sgherza Leonardo s.a.s.
di riprendere l’esecuzione dell’opera, sulla base del verbale di
consegna sottoscritto, nonché la citazione con la quale l’impresa
chiedeva la risoluzione del contratto, peraltro risolto in corso di causa
dell’appaltante, ai sensi dell’art. 340 della legge n. 2248 del 1865;
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Cass. 26/03/2012, n. 4780; Cass. 29/10/2015, n. 22112);

Considerato che:
dall’esame dei fatti suesposti, risulta evidente che l’impresa – pur
avendo enunciato il proprio diritto a sciogliersi dal contratto – non ha
poi posto in atto tale intento, omettendo di operare il recesso dal
contratto ex art. 10 del d.P.R. n. 12063 del 1962 (la cui applicabilità

alla nota di contestazione del 3 gennaio 2000, sia pure con riserva, il
verbale di consegna del 18 gennaio 2000, sicchè deve ritenersi che la
medesima abbia considerato ancora eseguibile il contratto;
per le ragioni suesposte, non possono trovare applicazione nel caso
concreto i rimedi generali di cui all’art. 1453 e 1455 cod. civ., né può
farsi luogo al risarcimento dei danni richiesto dalla ricorrente;
Ritenuto che:
il ricorso, per tutte le ragioni suesposte, debba, pertanto, essere
integralmente rigettato, con condanna della ricorrente soccombente
alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore della
controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per
ciascuno di essi, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro
200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma
quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 07/07/2017.
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Dott.ssa Fabrizia hif%0NE

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nella specie è incontroversa), sottoscrivendo anzi, successivamente

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