Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3012 del 17/02/2016
Civile Sent. Sez. 3 Num. 3012 Anno 2016
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso 19175-2011 proposto da:
DUOMO UNI ONE ASSICURAZIONI SPA 00961490158 ,
CATTOLICA ASSICURAZIONE COOP SRL 00320160237 entrambe
in persona del procuratore Dott. ALESSANDRO BETTMANN,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato
2015
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PIERFILIPPO COLETTI, che le rappresenta e difende
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
CASA GENERALIZIA ORDINE OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI
Data pubblicazione: 17/02/2016
DIO FATEBENEFRATELLI, in persona Procuratore Speciale
del Dott. CARLO MARIA CELLUCCI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PADRE SEMERIA 33, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO DI MAURO, che la
rappresenta e difende giusta procura in calce al
con trori corrente nonchè contro
DI GIACOMO GABRIELLA, DE FAZIO SMERALDA, SALVINI
GIOVANNI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2484/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/06/2010 R.G.N.
7182/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/06/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato PIERFILIPPO COLETTI;
udito l’Avvocato SAVERIO CASTELLI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
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controricorso;
I FATTI
Gabriella Di Giacomo convenne dinanzi al Tribunale di Roma la Casa
Generalizia di Sangiovanni di Dio Fatebenefratelli, Smeralda De
Fazio e Giovanni Salvini, chiedendone la condanna in solido al
risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un intervento di
La struttura ospedaliera chiese e ottenne di chiamare in causa le
proprie compagnie assicuratrici, Cattolica e Duomo.
Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando
convenuti in solido al pagamento della somma di oltre 48 mila euro
in favore della Di Giacomo.
La corte di appello di Roma rigettò il gravame proposto dalla
Cattolica assicurazioni.
Per la cassazione della sentenza della Corte capitolina la
cattolica ha proposto ricorso sulla base di 4 motivi di censura
illustrati da memoria.
Resiste la Casa Generalizia con controricorso anch’esso illustrato
da memoria.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo,
dell’art.
342,
si denuncia violazione ed errata applicazione
112 c.p.c.,
1917,
1899,
1901
c.c.; omessa
motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Il motivo merita integrale accoglimento.
La Corte territoriale, con motivazione non conforme a diritto, ha
ritenuto che il gravame proposto dall’odierna ricorrente – con il
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colicistectomia, cui si era sottoposta nell’ottobre del 2000.
quale era stato denunciato l’errore in cui era incorso il
Tribunale nel ritenere operante la garanzia assicurativa in
relazione ad un evento verificatosi nell’ottobre del 2000 (periodo
temporale antecedente tanto alla stipulazione dell’originario
contratto di assicurazione, risalente al 29.12.2000, quanto alla
con effetto decorrente soltanto dall’8.2.2003 fosse
inammissibile per difetto di specificità, non avendo, a suo dire,
l’appellante censurato il passaggio argomentativo della sentenza
di primo grado secondo il quale
la pattuizione concernente
aveva
l’ospedale Fatebenefratelli non
dato vita ad un nuovo
contratto, bensì comportato l’estensione del rischio all’attività
esercitata presso l’ospedale Fatabenefratelli, lasciando invariate
le altre clausole, ivi compresa quella claims made.
E’
principio di diritto consolidato presso questa Corte
regolatrice quello secondo il quale, a mente dell’art. 342 del
codice di rito (a differenza delle norme di cui agli artt. 366
comma 1 n. 4 e 398 c.p.c.) il requisito della specificità dei
motivi dell’appello è soddisfatto qualora essi siano formulati in
modo tale da individuare e delimitare con precisione l’oggetto del
riesame della causa.
La piana lettura delle censure mosse dall’odierna ricorrente alla
sentenza di primo grado
in esame,
(puntualmente riportate in seno al motivo
in ossequio al principio di autosufficienza)
converso, una soluzione del
impone, di
tutto speculare rispetto a quella
adottata dalla Corte territoriale, risultando specificamente
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sua estensione alla struttura ospedaliera convenuta in giudizio
censurata la ricostruzione del Tribunale in tema di ampliamento
oggettivo del rischio e di relativa decorrenza, con dovizia di
argomentazioni, giuridicamente fondate, che risultano
testualmente, analiticamente ed estensivamente riprodotte ai ff.
12-16 dell’odierno atto di impugnazione.
primo grado dalla società assicuratrice la Corte di appello ha,
nella sostanza, omesso ogni esame, esame che, conseguentemente,
dovrà essere specifico compito dal giudice del rinvio.
L’accoglimento del motivo in esame comporta l’assorbimento delle
restanti censure mosse dalla ricorrente alla sentenza oggi
impugnata.
Il ricorso è pertanto accolto quanto al suo primo motivo, e il
procedimento rinviato alla Corte di appello di Roma, che, in
diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra
esposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i
restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per
la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte
di appello di Roma in altra composizione.
Così deciso in Roma, li 10.6.2015
Delle specifiche ed articolate censure mosse alla sentenza di