Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3012 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 09/02/2021), n.3012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28204-2018 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINCENZO COCCO in virtù di procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE SERRARA FONTANA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2624/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data non precisata nè nella sentenza impugnata, nè nel ricorso, F.F. convenne dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione di Ischia, il Comune di Serrara Fontana, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni alla persona patiti in conseguenza di una caduta accidentale, provocata dall’insidia esistente in un marciapiede fiancheggiante una strada comunale.

2. Con sentenza 16 gennaio 2013 n. 25 il Tribunale accolse la domanda.

La sentenza venne appellata dall’amministrazione comunale.

Con sentenza 4 giugno 2018 n. 2624 la Corte d’appello di Napoli accolse il gravame e rigettò la domanda attorea.

Ritenne la Corte d’appello che l’attrice non avesse validamente dimostrato l’esistenza d’un nesso di causa tra la anomalia del marciapiede e la caduta.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da F.F. con ricorso fondato su quattro motivi.

L’amministrazione comunale non si è difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con istanza del 5 novembre 2020, ritualmente notificata alla controparte, la ricorrente ha dichiarato di avere transatto la lite e di volere perciò rinunciare al ricorso per cassazione.

Va, di conseguenza, dichiarare l’estinzione del giudizio.

Non è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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