Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3012 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3012 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 27386-2016 proposto da:
CARLONI MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PADOVA N 82, presso Io studio dell’avvocato BRUNO
AGUGLIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
FRANCESCO DONOLATO, ROBERTO DUGO;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente avverso l’ordinanza n. 19169/2016 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/09/2016;

CO

C

Data pubblicazione: 07/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITAN O.

FATTO E DIRITTO
La Corte,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con ordinanza 28 settembre 2016, n. 19169, questa Corte rigettò il
ricorso per cassazione proposto dalla dott.ssa Maria Cristina Carloni,
medico in convenzione con il SSN per la medicina di base, nei
confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 99/8/2001
della CTR del Friuli Venezia Giulia, che aveva, confermando la
decisione di primo grado, rigettato il ricorso della contribuente avverso
il silenzio — rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata
per gli anni d’imposta dal 2001 al 2004.
Avverso la suddetta ordinanza della Corte di cassazione la
contribuente ha proposto ricorso per revocazione dinanzi alla Corte
medesima, deducendo, in forza di un unico motivo, che l’ordinanza
impugnata sarebbe frutto di errore di fatto risultante dagli atti o
documenti di causa, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., nella parte in cui
ha affermato che la CTR aveva «accertato l’esistenza di pluralità di
collaboratori alle dipendenze del contribuente», ciò portando quindi ad
escludere la sussistenza del vizio di violazione di legge prospettato dalla
ricorrente.
Osserva la ricorrente che, non essendo stato mai oggetto di
Ric. 2016 n. 27386 sez. MT – ud. 23-11-2017
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costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,

contestazione nel giudizio di merito che la contribuente avesse alle
proprie dipendenze un solo collaboratore con mansioni esecutive,
l’ordinanza resa da questa Corte era incorsa in palese errore di fatto
laddove aveva affermato l’accertamento, da parte della CTR,
dell’esistenza di una pluralità di collaboratori alle dipendenze della

“presenza di personale dipendente e di collaborazioni”, al plurale, ivi
presenti, dovevano intendersi adoperate «senza contestualizzazione
alcuna rispetto alla sua cognizione».
Il motivo deve ritenersi inammissibile, denunciando la contribuente
errore su fatto che costituì punto controverso sul quale l’ordinanza
impugnata per revocazione ebbe a pronunciare (cfr. Cass. sez. 1, 15
dicembre 2011, n. 27094; Cass. sez. lav. 16 novembre 2000, n. 14840).
Con il primo motivo di ricorso nel giudizio deciso con l’ordinanza in
questa sede impugnata per revocazione, dichiarato inammissibile, la
ricorrente aveva, infatti, già dedotto che la sentenza della CTR avesse
affermato, in modo del tutto apodittico, che la presenza del
presupposto impositivo dell’IRAP fosse attestata dalla “presenza di
collaboratori e personale dipendente”.
In sostanza, attraverso la deduzione dell’errore di fatto revocatorio, si
tende a reintrodurre la stessa questione su fatto già controverso e
discusso tra le parti su cui l’ordinanza in questa sede impugnata ebbe a
pronunciare.
Deve peraltro, qui ribadirsi che in ogni caso resta esclusa dall’area del
vizio revocatorio la sindacabilità di asseriti errori formatisi sulla base di
una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti o
risultanze processuali che investono direttamente la formulazione del
giudizio sul piano logico- giuridico, perché siffatto tipo di errore, pur
se eventualmente fondato, costituirebbe pur sempre un errore di
Ric. 2016 n. 27386 sez. MT – ud. 23-11-2017
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contribuente, posto che le espressioni “spese per collaborazioni”, la

giudizio e non un errore di fatto (così, più di recente, Cass. sez. unite 3
novembre 2017, n. 26146; Cass. sez. 1, 14 aprile 2017, n. 9673).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.N1.

in favore della controricorrente delle spese del giudizio, che liquida in
euro 1200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso
articolo 13.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento

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