Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3012 del 03/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.03/02/2017),  n. 3012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4801/2015 proposto da:

NEW VERTICE UOMO DI P.D. & C. S.A.S., C.F.

(OMISSIS), in persona del suo socio accomandatario e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TAURASIA 9, presso lo studio dell’avvocato ANGELO CATAPANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO PAPA, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1449/7/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, emessa il 23/05/2014 e depositata il 24/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1449/07/14, depositata il 24 giugno 2014, non notificata, la CTR della Puglia ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Bari, nei confronti della società New Vertice Uomo di P.D. & C. S.a.s. per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Bari, che aveva invece accolto il ricorso della contribuente, la quale aveva chiesto l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato, notificato per Irpef, Iva ed Irap per l’anno 2005. Quest’ultimo, muovendo dal notevole scostamento del ricavo puntuale, rispetto a quello dichiarato, derivante dagli studi di settore, aveva rideterminato in via induttiva il reddito d’impresa, rispetto a quello oggetto di dichiarazione per l’anno in oggetto.

Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

I primi quattro motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto tra loro strettamente connessi, denunciando in ciascuno di essi la contribuente, sia pur in relazione a profili diversi, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies (primo, terzo e quarto motivo) ed ancora dell’art. 39, comma 1, lett. d) e art. 2727 c.c. (primo e secondo motivo), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Essi sono per un verso inammissibili, nella parte in cui censurano come vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto le statuizioni della sentenza impugnata, neppure peraltro espressamente riportate, che risultano frutto non di errata ricognizione delle rispettive fattispecie astratte o di falsa applicazione delle stesse relativamente all’accertamento per cui è causa, ma di uno specifico accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, che ha dato pienamente conto del quadro indiziario sul quale ha ritenuto legittimo l’accertamento analitico induttivo dell’Ufficio ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti residuali consentiti dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (sul discrimen tra vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, tra le molte, cfr., più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2016, n. 17610; Cass. sez. 5, 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. sez. 6-5, ord. Cass. sez. lav. 26 marzo 2010, n. 7394).

Per altro risultano invece infondati, laddove, nel lamentare il vizio del contraddittorio endoprocedimentale, si riferiscono all’accertamento basato unicamente sugli studi di settore (secondo le note pronunce delle sezioni Unite di questa Corte n. 26635, 26636, 26637, e 26638 del 18 dicembre 2009 e successiva giurisprudenza conforme), ciò che nella fattispecie è escluso alla stregua dei puntuali elementi indicati nella decisione impugnata, che analizza ciascuno degli altri elementi indiziari, ritenuti dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (reddito negativo dichiarato nell’anno oggetto di accertamento e nei tre anni successivi; assenza di redditi imponibili dichiarati nei soci in detti anni; sproporzione rilevante degli elementi negativi, cioè dei costi, rispetto ai ricavi, i costanti acquisti di merce incompatibili con le continue perdite dichiarate e, conclusivamente, la sostanziale antieconomicità ed irragionevolezza della gestione aziendale), a fianco del notevole scostamento del ricavo puntuale, desumibile dallo studio di settore di riferimento, rispetto a quello dichiarato.

Resta dunque applicabile nella fattispecie il principio espresso da ultimo dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823 e della successiva giurisprudenza conforme (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 31 maggio 2016, n. 11283), secondo cui un obbligo generale di contraddittorio, la cui violazione comporti la nullità dell’atto, sussiste unicamente riguardo ai tributi armonizzati e purchè il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere al fine di valutare la natura non meramente pretestuosa dell’opposizione.

Nella fattispecie in esame, in cui l’accertamento analitico-induttivo ha riguardato anche la ripresa a tassazione dell’IVA, parte ricorrente non ha riportato il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio onde verificare se le circostanze addotte nel ricorso per cassazione con riferimento alle operazioni condotte per il ripianamento della debitoria accumulata, del cui esame non v’è traccia nella decisione impugnata, fossero state tempestivamente addotte a sostegno del lamentato difetto di contraddittorio endoprocedimentale, incorrendo anche in tal modo le censure in evidente difetto di autosufficienza.

A ciò consegue l’inammissibilità anche dell’ultimo motivo – oltre che per la formulazione della rubrica, riportata alla formulazione previgente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – proprio in relazione al fatto che parte ricorrente non ha esposto compiutamente di aver dedotto sin dal ricorso introduttivo i fatti che sarebbero stati oggetto di discussione tra le parti e decisivi per il giudizio, del cui mancato esame si è doluta con il motivo in oggetto.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di legge, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4100,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA