Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30119 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza n. 4571/011 richiesto

d’ufficio da:

Tribunale di Velletri.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

premesso in fatto:

che con rispettive sentenze del 13.12.010 e del 27.12.010 il Tribunale di Roma ed il Tribunale di Velletri hanno dichiarato il Fallimento della A.C.M. – Autocentro Montecarlo s.p.a. in liquidazione;

che il Tribunale di Velletri ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, ai sensi della L. Fall., art. 9 ter, comma 2;

osserva:

dall’esame degli atti del fascicolo fallimentare trasmesso dal Tribunale di Velletri emerge che ACM ha avuto, sin dalla propria costituzione, sede nel circondario del Tribunale di Velletri, dapprima in (OMISSIS); in data 6.8.09 la società ha trasferito la propria sede in (OMISSIS), ma, a distanza di meno di sette mesi, ovvero il 4.3.010, ha nuovamente trasferito la sede in (OMISSIS), sede rimasta immutata sino alla dichiarazione di fallimento;

secondo quanto dichiarato nel ricorso ex artt. 2485 e 2487 c.c. presentato dal Collegio sindacale della fallita, depositato il 29.12.09 dinanzi al Tribunale di Velletri, la società, nel periodo in cui ha trasferito la sede in (OMISSIS), ha continuato a svolgere la propria attività di impresa in (OMISSIS);

nell’istanza di fallimento, depositata il 27.10.010 dinanzi allo stesso Tribunale, il P.M. ha rilevato che “la ACM ha trasferito la sede in (OMISSIS), a seguito di assemblea non preceduta da rituale convocazione e senza la partecipazione del collegio sindacale e, comunque, solo formalmente, poichè il Presidente del collegio sindacale ha verificato che la società risultava sconosciuta al predetto indirizzo, nè risulta ai sindaci alcun contratto di locazione o di domiciliazione od altro titolo che consenta ad ACM di disporre di un immobile o di un recapito in (OMISSIS);

dalla visura camerale storica emerge che ACM ha condotto l’attività commerciale in immobili siti in (OMISSIS), mentre non v’è traccia dello svolgimento di attività della fallita in (OMISSIS);

le notifiche dei ricorsi di fallimento presentati dinanzi al Tribunale di Roma da Axus Italiana s.p.a. e da Compass s.p.a. sono state inutilmente tentate presso la sede di (OMISSIS), indirizzo al quale la società è risultata sconosciuta; alla luce delle predette circostanze deve ritenersi che la sede effettiva della società sia sempre stata in (OMISSIS) e che il trasferimento della sede in (OMISSIS) – peraltro intervenuto nell’anno antecedente alla presentazione delle istanze di fallimento e dunque irrilevante ai fini della competenza, ai sensi della L. Fall., art. 9, comma 2 – sia stato meramente fittizio. Il giudice competente va pertanto individuato nel Tribunale di Velletri.

Il collegio, in assenza di ulteriori elementi che smentiscano le circostanze di fatto indicate nella relazione, ritiene di condividere pienamente e di far propria la conclusione in essa raggiunta.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Velletri.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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