Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30119 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 21/11/2018), n.30119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19122/2014 proposto da:

M.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’ avvocato MAURO ZANDOLIN, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LELIO LIMONI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 688/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/02/2014 R.G.N. 291/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso che ha concluso per

l’inammissibilità o in subordine rigetto;

udito l’Avvocato ROBERTO RAGLIONE per delega Avvocato MAURO ZANDOLIN.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 19/9/2006 G.R. chiedeva la condanna di M.R. al risarcimento del danno biologico permanente, per invalidità temporanea e morale derivanti dall’infortunio subito nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative il 19/2/2005, quantificato complessivamente in Euro 318.710,99, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Deduceva lo G. che il giorno suddetto, mentre era impegnato nell’esecuzione di un’attività di scrostamento del muro esterno dell’immobile situato nel cortile dell’azienda agricola di M.R., posizionato sopra un’impalcatura ad una altezza di oltre 2 metri e mezzo, M.M., alla guida di un muletto, andava ad urtare contro l’impalcatura predetta (costituita da quattro cassoni per la verdura posizionati uno sull’altro ed alcune tavole di legno posizionate orizzontalmente sulla sommità); a causa dell’urto il ricorrente cadeva a terra riportando un trauma toracico con frattura scomposta sternale, frattura D11 e D12, frattura del piede destro, trauma cranico minore.

Si costituiva il M. resistendo alla domanda.

Il Tribunale di Padova, espletata c.t.u., l’accoglieva parzialmente, riconoscendo la natura subordinata del rapporto di lavoro, la responsabilità datoriale nella determinazione dell’evento, condannando il M. al pagamento di Euro 111.506,20 a titolo di danno biologico temporaneo e permanente; Euro 252,00 per rimborso spese mediche. Avverso tale sentenza proponeva appello il M.; resisteva il G. proponendo appello incidentale circa la misura del risarcimento del danno biologico.

Con sentenza depositata il 27.2.2014, la Corte d’appello di Venezia rigettava il gravame principale ed accoglieva parzialmente l’incidentale, condannando il M. al pagamento di ulteriori Euro 29.329,00 a titolo di danno biologico, personalizzando il punto di danno secondo le circostanze del caso concreto.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il M., affidato a cinque motivi.

Resiste il G. con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 420 c.p.c., comma 1, artt. 116 e 117 c.p.c., oltre che dell’art. 111 Cost..

Lamenta che la sentenza impugnata abbia erroneamente equiparato la mancata sua (del M.) presentazione all’udienza per rispondere all’interrogatorio libero ad una non contestazione dei fatti ex adverso esposti (essenzialmente inerenti la subordinazione).

Il motivo è infondato essendosi la Corte veneziana limitata ad attribuire, come previsto dalla legge (art. 420 c.p.c., comma 1), alla mancata comparizione della parte all’udienza fissata per l’interrogatorio libero delle parti, valore di comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio, unitamente alle altre circostanze emerse dall’istruttoria, sicchè si sottrae alla censura mossale.

2.- Con secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., art. 2729 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia.

Lamenta in sostanza la valenza probatoria riconosciuta dalla sentenza impugnata alle dichiarazioni rese dal G. in sede di libero interrogatorio ed a quelle rese dalle testimoni escusse, quanto alla natura subordinata del rapporto.

Il motivo è inammissibile, mirando ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa ampiamente esaminati dalla sentenza impugnata.

Deve infatti rammentarsi che il novellato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introduce nell’ordinamento un diverso vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso” (Cass. sez. un. 22 settembre 2014 n. 19881).

Il ricorso non rispetta il dettato di cui al novellato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, limitandosi in sostanza a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa, ampiamente valutate dalla Corte di merito.

3.-Con terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2086,2087,2094,2104 c.c., nonchè dell’art. 36 Cost., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia.

Lamenta in particolare l’erroneo riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro de quo.

Anche tale motivo, in parte irrituale in base al novellato dell’art. 360 c.p.c., , comma 1, n. 5, è inammissibile, mirando ad una diversa ricostruzione ed apprezzamento delle circostanze di causa.

Deve infatti ribadirsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), sicchè quest’ultimo, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (ipotesi non ricorrente nella fattispecie); al contrario, il sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053), coinvolge un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti (ipotesi ricorrente nel caso in esame). Ne consegue che mentre la sussunzione del fatto incontroverso nell’ipotesi normativa è soggetta al controllo di legittimità, l’accertamento del fatto controverso e la sua valutazione (rimessi all’apprezzamento del giudice di merito: quanto alla proporzionalità della sanzione cfr. Cass. n. 8293/12, Cass. n. 144/08, Cass. n. 21965/07, Cass. n. 24349/06; quanto alla gravità dell’inadempimento, cfr. Cass. n. 1788/11, Cass. n. 7948/11) ineriscono ad un vizio motivo, pur qualificata la censura come violazione di norme di diritto, vizio limitato al generale controllo motivazionale (quanto alle sentenze impugnate depositate prima dell’11.9.12) e successivamente all’omesso esame di un fatto storico decisivo, in base al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come sopra detto.

4.- Con quarto motivo il M. denuncia ancora la violazione e falsa applicazione degli artt. 2086,2087,2094,2104 c.c., nonchè dell’art. 36 Cost., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia, con riferimento alla ritenuta qualifica di “tuttofare” dello G., qualifica non prevista dall’ordinamento, con conseguente nullità del contratto di lavoro.

Il motivo è inammissibile per le ragioni esposte sub 3), anche a voler prescindere dalla effettiva e rituale proposizione della questione nei precedenti gradi di giudizio.

5.- Con quinto motivo il M. denuncia ancora la violazione e falsa applicazione degli artt. 2086,2087,2094,2104 c.c., nonchè dell’art. 36 Cost., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia, inerente il ritardo mentale dello G., accertato dal c.t.u., che avrebbe reso nullo il contratto di lavoro.

La questione risulta nuova ed è comunque inammissibile per le ragioni esposte sub 3).

Il ricorso deve in definitiva rigettarsi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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