Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30119 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 20/11/2019), n.30119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7383-2018 proposto da:

K.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROTONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 398/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Potenza, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino straniero di nazionalità senegalese.

A sostegno della decisione ha rilevato che il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito dal suo paese perchè minacciato da uno zio paterno che lo voleva uccidere perchè ritenuto responsabile del divorzio tra i suoi genitori in quanto nato da una relazione extraconiugale. Da tale vicenda personale non possono trarsi le condizioni per il riconoscimento del rifugio politico non essendo stato neanche allegato il timore di essere perseguitato a causa della manifesta incapacità degli organi statuali ad assicurare protezione in questi contesti rappresentati da faide e vendette familiari o di gruppi tribali. Non possono desumersi neanche le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), dal momento che il pericolo paventato è rappresentato da una condizione strettamente personale. Deve escludersi la lett. c), non riscontrandosi neanche in (OMISSIS) una situazione di conflitto interno armato.

Viene proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato in più a profili. Viene dedotto il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, per non aver proceduto ad indagini istruttorie officiose dopo aver affermato il difetto di credibilità del racconto del ricorrente e per aver sottovalutato la situazione di (OMISSIS) pur essendone a conoscenza come si riscontra dalla lettura della sentenza.

Le censure sono inammissibili. La prima perchè non pertinente. La ratio decidendi non risiede nel difetto di credibilità ma nella natura della vicenda narrata e nella sua non riconducibilità alle fattispecie normative di protezione internazionale. La seconda perchè invade l’ambito insindacabile della valutazione del merito della situazione oggettiva del Senegal affrontata nella pronuncia impugnata, senza peraltro fornire elementi specifici di comparazione.

In conclusione, il ricorso è inammissibile. Non c’è statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Raddoppio del contributo ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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