Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30119 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 30119 Anno 2017
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: MARULLI MARCO

sul ricorso 10219/2012 proposto da:

C.0 e
Lombardi Ecologia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Panisperna n.207,
presso lo studio dell’avvocato Fioretti Daniela, rappresentata e difesa
dagli avvocati Chiaia Noya Giuseppe, Garofalo Adriano, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Teorema S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n.2, presso lo
Studio Placidi, rappresentata e difesa dall’avvocato Pasqualone Bice
Annalisa, giusta procura a margine del controricorso;

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Data pubblicazione: 14/12/2017

- controricorrente nonché contro

Comune di Acquaviva delle Fonti;
– intimato –

Comune di Acquaviva delle Fonti, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n.2,
presso lo studio del dott. Placidi Alfredo, rappresentato e difeso
dall’avvocato Dodaro Francesco Silvio, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro
Teorema S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n.2, presso lo
Studio Placidi, rappresentata e difesa dall’avvocato Pasqualone Bice
Annalisa, giusta procura a margine del controricorso al ricorso
incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale –

nonché contro

Lombardi Ecologia S.r.l.;
– intimata –

RG 10219/12 Lombardi-Teorema
2

nonché

avverso la sentenza n. 473/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 26/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/06/2017 dal cons. MARULLI MARCO;
lette le conclusioni scritte del P.M.,

in persona del Sostituto

Cassazione, disattese le eccezioni preliminari sulla inesistenza e/o
invalidità della notifica del ricorso introduttivo, rigetti il ricorso
principale ed il ricorso incidentale con le conseguenze previste dalla
legge.

FATTI DI CAUSA
1. Con il ricorso in epigrafe la società Lombardi Ecologia ha chiesto
che sia cassata l’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Bari con
la quale il decidente, riformando la contraria decisione di primo
grado, ha condannato la predetta ed il pure convenuto Comune di
Acquaviva delle Fonti a rimuovere i rifiuti stoccati dalla prima a
seguito di ordinanza sindacale del secondo su un terreno di proprietà
della Teorema s.p.a., provvedendo al loro trasferimento in altro sito e
alla conseguente bonifica dell’area occupata.
Il giudice d’appello si è indotto alla determinazione oggi impugnata
sul rilievo che, sebbene non fosse ammissibile perché nuova la
domanda intesa a valutare la legittimità della protratta occupazione
alla luce della sopravvenuta revoca della citata ordinanza sindacale,
intervenuta prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado, ha
tuttavia ritenuto che, pur in mancanza di una comunicazione formale
della revoca, la cessazione dello stato di emergenza fosse attestata
dalla mancata utilizzazione della discarica di seguito a tale
Est.

RG 10219/12 Lombardi-Teorema
3

Procuratore Generale DE RENZIS LUISA che chiede che la Corte di

provvedimento e che la detta comunicazione, pur prevista
dall’accordo tra la Teorema e dalla Lombardi quale condizione per
poter procedere allo scioglimento del rapporto, «non costituiva
l’evento al quale era condizionata la risoluzione del contratto, ma
fungeva nella volontà delle parti» quale dato formale di attestazione

della condizione risolutiva.
Il ricorso della Lombardi si vale di un solo motivo, al quale resiste
con controricorso la Teorema, che parimenti resiste con
controricorso al ricorso incidentale tardivo del Comune.
Memoria della Lombardi e requisitorie del PM.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Con l’unico motivo del ricorso principale la Lombardi deduce un
vizio motivazionale sotto tutte le possibili angolazioni consentite
dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nel testo vigente al
tempo ed un errore di diritto, poiché il giudice d’appello, nel ritenere
risolto il contratto, aveva disapplicato l’art. 345 cod. proc. civ.,
accogliendo la domanda sulla base di un fatto nuovo (la mancata
utilizzazione del suolo a partire dal 24.5.1996 e la natura
temporanea dell’ordinanza), e svuotato di contenuto l’art. 12 d.P.R.
10 settembre 1982, n. 915.
Il motivo è, in disparte da ogni altra ragione dedotta ex adverso,
affetto da palese inammissibilità in quanto esso difetta di conferenza
rispetto al decisum, giacché la Corte d’Appello si è risolta nei termini
che non lasciano soddisfatta la ricorrente non già in base a fatti non
precedentemente dedotti, ma procedendo alla ricostruzione della
volontà contrattuale delle parti alla luce dei patti sottoscritti.

RG l 0219/12 Lombardi-Teorema
4

.

della cessazione dello stato emergenziale e quindi dell’avveramento

Ricordato, per vero, che come si è più volte affermato da questa
Corte ha più volte affermato «la proposizione, con il ricorso per
cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al “decisum”
della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione
dei motivi richiesti dall’art. 366 numero 4 cod. proc. civ., con

(Cass., Sez. III, 7/11/2005 n. 21490), nella specie il difetto che
affligge la declinazione di parte ricorrente è inoppugnabile, dal
momento che il giudice d’appello ha motivato la propria decisione,
appunto procedendo, nell’esercizio dei poteri che competono solo a
lui quale giudice del fatto sostanziale, a ricostruire la volontà delle
parti secondo le regole che presiedono all’interpretazione dei
contratti e traendo da ciò la conclusione che la comunicazione di
intervenuta cessazione della situazione emergenziale all’origine
dell’accordo tra Teorema e Lombardi per l’utilizzo dell’area in
funzione di stoccaggio non fosse l’evento dedotto in condizione ai fini
dello scioglimento del rapporto, ma costituisse solo l’attestazione
formale dell’evento. Essendosi questo pacificamente verificato a
seguito della mancata utilizzazione del fondo di seguito alla revoca
del provvedimento che ne aveva autorizzato l’uso, gli effetti del
contratto dovevano, a parere del decidente, reputarsi cessati, con
l’effetto perciò di rendere illegittima l’occupazione del fondo
protrattasi successivamente.
E’ di tutta evidenza, dunque, che laddove la ricorrente si duole dei
vizi denunciati, non svolge alcuna critica pertinente alle ragioni della
decisione ed il motivo che le compendia va per questo dichiarato
inammissibile.
3. Inammissibile il ricorso principale, il ricorso incidentale in quanto
tardivo soggiace alla sanzione dell’inefficacia

ex art. 33

ultimo

Esti C s. Marulli

RG 102 19/12 Lombardi-Teorema
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conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio

comma, cod. proc. civ., atteso che come chiarito da questa Corte
l’effetto in questione si esplica non solo quando l’inammissibilità
dell’impugnazione principale discenda dall’inosservanza del termine
dell’art. 327 cod. proc. civ., ma in tutti i casi in cui, come nell’ipotesi
dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. l’inammissibilità ricorra

Sez. II, 5/09/2008, n. 22385).
4. La definizione della lite nei termini enunciati rende compensabili le
spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibiie il ricorso principale ed inefficace il ricorso
incidentale e compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il
giorno 28.6.2017
I Preente
Il Funzionario Gi • iario
Dott.ssa Fabrizio
ONE

Dott. Fra c

irelli

in senso proprio in quanto decretata dalla legge processuale (Cass.,

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