Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30118 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 21/11/2018), n.30118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7582/2013 proposto da:

FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE, P.I.(OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

SCORDINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ENRICO SIBOLDI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

119, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA BATTAGLIA, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 462/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 14/05/2012 R.G.N. 769/11;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso che ha concluso per

l’inammissibilità o in subordine rigetto;

udito l’Avvocato VALERIA VACCHINI per delega verbale Avvocato

DOMENICO SCORDINO;

udito l’Avvocato MARIA GRAZIA BATTAGLIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 14.5.2012, la Corte d’appello di Genova dichiarava inammissibile il ricorso in appello proposto dalla Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova avverso la sentenza del locale Tribunale (inerente l’impugnativa di sanzione disciplinare conservativa inflitta al dipendente B. F.) per essere il ricorso stato proposto da avvocato del libero foro anzichè dall’Avvocatura dello Stato in assenza di apposita deliberazione della Fondazione in tal senso.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Fondazione, affidato a due motivi.

Resiste il B. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con i due motivi la Fondazione denuncia la violazione del D.L. n. 345 del 2000, art. 1, comma 3, (convertito con modificazioni in L. 26 gennaio 2001, n. 21) e del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, commi 1 – 4, oltre ad omessa e/o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Lamenta che il patrocinio autorizzato in favore dell’Avvocatura dello Stato per gli enti pubblici non statali (R.D. n. 1611 del 1933, art. 43), non poteva comunque valere per gli enti autonomi e lirici e le istituzioni concertistiche, essendo essi stati trasformati, con effetto dal 23.5.98, in fondazioni con personalità giuridica di diritto privato (D.Lgs. n. 134 del 1998, art. 1; D.L. n. 345 del 2000, art. 1, comma 3, convertito in L. n. 21 del 2001), con la conseguenza che essi possono continuare ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura, ben potendo, altrimenti, avvalersi di un avvocato del libero foro, senza alcun obbligo formale, ed in particolare senza la necessità di adottare una specifica ed apposita delibera in tal senso, come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata.

I motivi sono infondati.

In via generale deve rimarcarsi che la C.Cost., sent. n. 153/11, ha chiarito che “le fondazioni liriche, seppur trasformate in fondazioni di diritto privato, rientrano a pieno titolo fra gli organismi di diritto pubblico, essendo sottoposti al controllo della Corte dei conti, finanziati in massima parte con risorse pubbliche e quindi assoggettate ad una normativa speciale di gran lunga più penetrante di quella stabilita in via generale dell’art. 25 c.c.. I fondatori necessari dei teatri, del resto, sono lo Stato, le Regioni ed i comuni e i presidenti degli stessi sono i sindaci delle città ospitanti, tenuti a rimettere anche al Ministero dell’economia e delle finanze le risultanze del proprio operato”; in tal senso cfr. altresì T.A.R. Liguria, sez. 2^, 18 febbraio 2009, n. 230; nello stesso senso T.A.R. Sicilia, sez. 2^, 16 maggio 2002, n. 1281.

La scelta del legislatore, insomma, sarebbe stata quella di “modificare i preesistenti moduli operativi, seppur sostituendo ai soggetti gestori di tipo tradizionale (enti pubblici in senso stretto) fondazioni di diritto privato (…) espressione della tendenza, da tempo emersa nella prassi legislativa, ad una spiccata eterogeneità dei moduli organizzativi e di azione della pubblica amministrazione, che in dottrina e giurisprudenza ha persino dato vita ad una nuova ed aperta nozione di “ente pubblico”, capace di comprendere anche figure soggettive formalmente privatistiche. Infatti, la fondazione gestisce interessi pubblici o, comunque, di pubblica rilevanza, se ad essa partecipano necessariamente (anche mediante rilevanti contributi di carattere finanziario) enti pubblici (tra i quali la Regione)” (cfr. al riguardo T.A.R. Cagliari, sez. 2^, 23 maggio 2008, n. 1051).

Circa il permanere di una funzione o carattere pubblicistico da parte degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche trasformati in fondazioni di diritto privato, sulla base dei principi affermati dal giudice delle leggi, cfr. da ultimo la pronuncia n. 12108/2018 di questa Corte. Occorre inoltre evidenziare che le sezioni unite di questa Corte hanno recentemente affermato (Cass. S.U. n. 24876 del 20/10/2017) che ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, – come modificato dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 11, – la facoltà per le Università statali di derogare, “in casi speciali” al “patrocinio autorizzato” spettante per legge all’Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell’opera di liberi professionisti, è subordinata all’adozione di una specifica e motivata deliberazione dell’ente, da sottoporre agli organi di vigilanza (consiglio di amministrazione), per un controllo di legittimità. In via generale, la mancanza di tale controllo determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell’Università, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria.

Osserva il Collegio che sebbene tale pronuncia non possa valere pianamente con riferimento alle Fondazioni ed enti lirici, stante la diversità di disciplina degli enti lirici, trasformati, a far data dal 23.5.98, in fondazioni di diritto privato, rispetto a quella delle Università che mantengono natura pubblica (all’esito della riforma introdotta dalla citata L. n. 168 del 1989, secondo cui le Università sono enti pubblici autonomi, pur non rivestendo più la qualità di organi dello Stato, con la conseguenza che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, di regola non opera più nei loro confronti il patrocinio obbligatorio ma – in virtù del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 56, non abrogato dalla L. n. 168 del 1989 – si applica il cd. patrocinio autorizzato disciplinato dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43 cit. – come modif. dalla L. n. 103 del 1979, art. 11, – e dell’art. 45, R.D. cit.), deve decisivamente osservarsi che le neo fondazioni, oltre a mantenere come sopra visto una funzione pubblicistica, possono continuare, per legge, ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (D.L. n. 345 del 2000, art. 1, comma 3, convertito in L. n. 6 del 2001), configurandosi così un’ipotesi di patrocinio autorizzato (in favore dell’Avvocatura dello Stato) consentendo e prevedendo il R.D. n. 1611 del 1943, art. 43, che l’Avvocatura possa assumere la rappresentanza e difesa anche di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, come nella specie, sicchè non rileva che la Fondazione in causa sia astrattamente ente di diritto privato.

In sostanza, come evidenziato dalla sentenza impugnata, il D.L. n. 345 del 2000, art. 1, comma 3, (conv. con modificazioni in L. n. 62 del 2001), inerente la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti lirici ed istituzioni concertistiche, prevedendo espressamente che “la fondazione può continuare ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato”, configura una ipotesi di patrocinio autorizzato R.D. n. 1611 del 1943, ex art. 43, con la conseguenza che (art. 43 cit., comma 2) “ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza”.

A tal riguardo, come parimenti notato dalla sentenza impugnata, non può ritenersi idonea allo scopo la delibera 14.3.11 con cui si attribuiva al sovrintendente P. il potere di istituire procedimenti giudiziari contro soggetti terzi e di nominare avvocati per attività difensive giudiziarie, trattandosi di facoltà attribuita in via generale al sovrintendente e certamente non di specifica ed “apposita” delibera inerente il conferimento di un mandato alle liti ad avvocato del libero foro per la presente controversia.

Trattasi peraltro di apprezzamento di fatto logico e giuridicamente corretto, sicchè sfugge al presente vaglio di legittimità.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro.200,00 per esborsi, Euro5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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