Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30118 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 20/11/2019), n.30118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7381-2018 proposto da:

K.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 400/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Potenza, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino straniero di nazionalità ivoriana.

Sui motivi d’appello è stato affermato che la censura sul difetto di credibilità non era correlata con il contesto complessivo della decisione. In relazione alla protezione sussidiaria è stato affermato che nessun documento ufficiale offre conforto alle tesi dell’appellante non essendo ravvisabile alcuna delle situazioni che integrano il “danno grave” D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). In relazione alla protezione umanitaria è stato affermato che non è ravvisabile alcuna situazione di vulnerabilità.

Ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidato a due motivi incentrati sulla radicale carenza di motivazione della pronuncia impugnata secondo il parametro normativo indicato nell’art. 132 c.p.c., con censura correttamente formulata ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Le censure, relative al vizio sopraindicato, sono manifestamente fondate. La motivazione della pronuncia impugnata è integralmente apparente ove riferita ai motivi d’appello. Per il resto è riepilogativa di norme e di pronunce giurisdizionali.

S’integra pertanto il principio espresso da S.U. 8053 del 2014 così massimata:

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”. Il provvedimento impugnato deve, pertanto essere cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione perchè decida anche sulle spese processuali del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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