Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30118 del 14/12/2017


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 30118 Anno 2017
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DI MARZIO PAOLO

Data pubblicazione: 14/12/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tambato Pietro,

rappresentato e difeso, come da mandato

steso a margine del ricorso, dagli Avv.ti Giovanni Giacobbe, Pietro Carrozza e Carlo Carrozza, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, al lungotevere dei Mellini n. 24 in Roma;
– ricorrente –

contro

Assessorato Regionale per la Sanità – Gestione Liquidatoria ex U.S.L. n. 43 di Milazzo,
rappresentante

pro tempore,

in persona del legale

rappresentata e difesa

dall’Avvocatura dello Stato;

resistente

avverso
la sentenza n. 672 del 5.11.2012, pronunciata dalla

raccolte le conclusioni rassegnate dal P.M. di udienza,
dott.ssa Immacolata Zeno, che ha domandato accogliersi
il ricorso in relazione al secondo ed al terzo motivo;
ascoltata la discussione proposta dal difensore del ricorrente, Avv. Giovanni Giacobbe;
udita la relazione svolta dal dott. Paolo Di Marzio;
la Corte osserva

Fatti di causa
Tambato Pietro, quale titolare dell’omonima farmacia di
Pace del Mela, conseguiva decreto ingiuntivo per aver
fornito medicinali e materiale sanitario in favore della USL n. 43 di Milazzo, per un importo complessivo di
L. 337.667.509, oltre accessori. Con atto del 26.3.1990
la USL proponeva opposizione al provvedimento monitorio, sostenendo l’insussistenza dei presupposti per la
concessione del decreto ingiuntivo e comunque affermando l’intervenuto pagamento in corso di causa di ampia
parte del debito.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettava
l’opposizione e confermava il provvedimento monitorio.
La USL ricorreva in appello, insistendo che gran parte
del debito era stato onorato e la materia del contendere doveva cons . derarsi cessata. Tambato Pietro resiste2

Corte d’Appello di Messina e depositata il 20.11.2012;

va, pur ammettendo di aver ricevuto il pagamento di ampia parte di quanto dovutogli.
La Corte d’Appello di Messina osservava che, effettivamente, essendo pacifico il pagamento di parte consistente della somma oggetto di causa, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato dal giudice di prime cure, e la sua decisione doveva perciò essere in o-

na, peraltro, il Tribunale avrebbe dovuto anche provvedere ad accertare se il Tambato avesse proposto domanda
di pagamento delle somme che residuerebbero a suo credito, ma non vi aveva provveduto. In grado di appello,
poi, il farmacista non aveva proposto in merito domanda
specifica, e neppure aveva fornito prova “di essere ancora creditore di somme residue”, con la conseguenza
che doveva dichiararsi la cessazione della materia del
contendere “per l’integrale pagamento della somma a suo
tempo ingiunta”.
Avverso la decisione della Corte d’Appello di Messina
ha proposto ricorso per cassazione Tambato Pietro, affidandosi a quattro motivi. La Gestione liquidatoria
della USL n. 43 di Milazzo non si è costituita. Il ricorrente ha pure depositato memoria.

Ragioni della decisione
1.1. – Con il primo motivo di impugnazione, proposto ai
sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc.
civ., per la violazione e falsa applicazione degli
artt. 112, 163, 164, 342, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la decisione della Corte d’Appello di Messina per aver omesso di pronunciare sulla sua contestazione di inammissibilità dell’impugnazione in appello
3

gni caso riformata. Secondo la Corte d’Appello sicilia-

introdotta dalla controparte per difetto di specificità.

1.2. – Con il secondo motivo di impugnazione, proposto
ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod.
proc. civ., per la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., il ricorrente cri-

aver ritenuto che egli non avesse richiesto con domanda
specifica il pagamento della residua somma di cui si
affermava ancora creditore, pari ad Euro 13.411,38. La
specifica domanda era stata infatti proposta sia nella
comparsa conclusionale in primo grado, sia nella comparsa di risposta in grado di appello.

1.3. – Con il terzo motivo di impugnazione, proposto ai
sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc.
civ., per la violazione e falsa applicazione degli
artt. 1218, 2909 e 2697 cod. civ., il ricorrente contesta che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte
territoriale, non incombeva su di lui fornire prova del
suo residuo credito. La Corte d’Appello aveva ammesso
in “punto di fatto” la sussistenza di tale residuo credito, e la “prova del credito derivava dal decreto ingiuntivo e dai documenti prodotti, nonché dalla mancata
contestazione dell’USL n. 43 di Milazzo”, che in grado
di appello non aveva più posto in discussione l’esatto
ammontare del credito, affermando piuttosto di avere
saldato il proprio debito, senza però provare la circostanza, come sarebbe stato suo specifico onere.

1.4. – Con il quarto motivo di impugnazione, proposto
ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc.
c-,77
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tica la decisione della Corte d’Appello di Messina per

civ., per la violazione e falsa applicazione dell’ art.
92 cod. proc. civ., il ricorrente critica la decisione
in materia di spese di lite adottata dalla Corte
d’Appello che, in relazione al secondo grado del giudizio, ne ha disposto la compensazione. Diversamente, non
essendosi verificata la cessazione della materia del
contendere, come erroneamente affermato dalla Corte si-

rato vincitore in relazione al proprio diritto alla liquidazione del residuo credito, la integrale compensazione delle spese di lite risulta illegittima.

2.1. – Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente contesta la omessa pronuncia della Corte d’Appello
sulla propria contestazione di genericità del motivo di
impugnazione proposto dalla USL. Invero la USL ha proposto la propria impugnazione in appello affermando che
il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, essendo
intervenuto il pagamento di somme, attinenti proprio al
credito azionato dal Tambato mediante il procedimento
monitorio, come ammesso dallo stesso creditore. La domanda appare quindi sufficientemente specifica e pure
fondata. Peraltro il ricorrente non ha riportato quali
fossero state le contestazioni da lui specificamente
proposte, in violazione del principio di specificità
del ricorso in Cassazione.
Il motivo di ricorso deve essere pertanto respinto.

2.2. – 2.3. – Il secondo ed il terzo motivo di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi attengono alla critica della decisione della Corte d’Appello nella parte in cui ha ritenuto che
l’odierno ricorrente non avesse proposto specifica do5

ciliana, e dovendo l’odierno ricorrente essere conside-

manda di condanna della USL al pagamento del proprio
residuo credito, e comunque non avesse fornito prova di
essere ancora creditore di alcunché.
La contestazione appare fondata, ed i motivi di ricorso
devono essere pertanto accolti.
Tambato Pietro aveva conseguito decreto ingiuntivo nei
confronti della USL n. 43 di Milazzo per l’importo di

opposizione e, nel corso del grado del giudizio, aveva
provveduto ad effettuare in favore del Tambato, il quale ne operava riconoscimento, pagamenti che (quanto meno) riducevano sensibilmente il suo credito, ed il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato. Il GOA
del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto però, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo,
con la conseguenza che l’odierno ricorrente avrebbe potuto ancora agire per l’integrale soddisfacimento del
suo originario credito, pure nella parte che era stata
già onorata dalla controparte. La USL n. 43 di Milazzo
proponeva pertanto impugnazione in appello, e domandava
la pronuncia di cessazione della materia del contendere
per aver estinto il proprio debito, senza contestare
l’ammontare del dovuto come quantificato nel provvedimento monitorio e, soprattutto, senza fornire prova di
quanto essa aveva versato al Tambato. La Corte
d’Appello pronunciava la cessazione della materia del
contendere, ritenendo che l’odierno ricorrente non avesse proposto domanda specifica di pagamento del suo
residuo credito, e comunque rilevando che il farmacista
non aveva fornito la prova di essere ancora creditore
di somme. Queste valutazioni non risultano fondate.
Tambato Pietro, nel suo ricorso per Cassazione, ha indicato dettagliatamente gli atti processuali nei quali,
„#,-

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E. 337.667.509, oltre accessori. La USL aveva proposto

tanto in primo quanto in secondo grado, egli aveva specificamente richiesto il pagamento del suo residuo credito. Anche a prescindere da tale considerazione, peraltro, occorre osservare che Tambato Pietro ha sempre
agito, come è del resto ovvio, per ottenere l’integrale
soddisfacimento del proprio credito. L’ammontare
dell’importo residuo di quest’ultimo, indicato in Euro

la prova dei pagamenti effettuati, che avrebbe dovuto
essere fornita dalla USL di Milazzo, la quale non vi ha
provveduto, bensì dalla sola ammissione operata dal
Tambato, che ha riconosciuto di avere ricevuto un pagamento parziale. Solo per la somma in relazione alla
quale il creditore ha ammesso di aver ricevuto il pagamento, pertanto, può correttamente ritenersi che sia
intervenuta la cessazione della materia del contendere,
rimanendo ancora dovuto il pagamento del residuo credito. La USL si è limitata ad affermare di avere provveduto al pagamento dell’integrale debito, ma non ne ha
fornito la prova, che solo ad essa competeva.

Il ricorso deve essere pertanto accolto in relazione al
secondo ed al terzo motivo, con rinvio alla Corte
d’Appello di Messina che, in diversa composizione, procederà a rinnovare il giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, provvedendo anche al governo delle spese processuali in relazione al presente grado.
Il primo motivo di ricorso è rigettato ed il quarto deve essere dichiarato assorbito.

P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposti da Tambato Pietro e, in relazione ad es7

13.411,38 oltre accessori, si osservi, non dipende dal-

si, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte
d’Appello di Messina che, in diversa composizione,
provvederà alla rinnovazione del giudizio, nel rispetto
dei principi innanzi esposti, e disciplinerà anche le
spese di lite del presente ricorso per cassazione.

Cosi deciso in Roma, il 14 luglio 2017.

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