Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30117 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. I, 21/11/2018, (ud. 26/10/2018, dep. 21/11/2018), n.30117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1943/2017 r.g. proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore T.P.,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine

del ricorso, dagli Avvocati Pietro Porciani e Pasquale Citro, con i

quali elettivamente domicilia in Roma, alla via delle Belle Arti n.

3, presso lo studio dell’Avvocato Stefano Traldi;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore, Dott.

C.C.;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI MILANO depositata il

14/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2018 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso dichiararsi l’inammissibilità del

primo e del secondo motivo, quest’ultimo limitatamente al secondo

profilo, rigettandosi, per il resto, l’impugnazione;

udito, per la ricorrente, l’Avv. P. Porciani, che ha chiesto

accogliersi il proprio ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La (OMISSIS) s.r.l. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza n. 4604/2016 della Corte di appello di Milano, depositata il 14 dicembre 2016 e notificata il successivo 28 dicembre 2016, reiettiva del reclamo dalla prima proposto, L. Fall., ex art. 18, contro la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal tribunale della medesima città previa declaratoria di inammissibilità, tramite contestuale decreto, della sua domanda di concordato preventivo. La curatela fallimentare non ha svolto difese in questa sede.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte ritenne che: 1) l’avvenuto tardivo deposito della prima relazione periodica L. Fall., ex art. 161, comma 8, senza, peraltro, che fosse stata addotta, in proposito, alcuna giustificazione, comportasse l’inammissibilità della domanda concordataria, essendo il corrispondente termine di cui all’appena citata norma di natura decadenziale; 2) correttamente il tribunale aveva desunto lo stato di insolvenza da molteplici fattori, richiamati in motivazione, dai quali emergeva una condizione di conclamata e persistente impotenza della società reclamante a soddisfare, regolarmente e con mezzi ordinari, le proprie obbligazioni.

2. A seguito della comunicazione della proposta ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, in termini di “inammissibilità del ricorso”, non risultando la prova dell’avvenuta notificazione di quest’ultimo al fallimento, il difensore della (OMISSIS) s.r.l. ha depositato, in allegato alla “nota di deposito” datata 15 febbraio 2018, “l’originale del ricorso – e nr. 4 copie – munito della relata, dalla quale si evince che la notifica al Fallimento (OMISSIS) s.r.l. è stata regolarmente effettuata il 26 gennaio 2017”, altresì precisando che “tale disguido si è verificato in quanto l’originale del ricorso è rimasto, inavvertitamente, all’interno di altro fascicolo di studio”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I due motivi di ricorso prospettano, rispettivamente:

1) “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 161, commi 6 e 8 e art. 162 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, per essere stati erroneamente ritenuti perentori i termini per il deposito delle informative periodiche di cui alla L. Fall., art. 161,comma 8, così da giungere, solo per la loro inosservanza, alla declaratoria di inammissibilità della domanda concordataria;

2) “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 1,5 e 162 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, per non avere la corte distrettuale tenuto conto di fatti e documenti indicati nella memoria autorizzata dal tribunale, anteriori alla dichiarazione di inammissibilità del concordato ed a quella di fallimento.

2. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che il descritto ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ex art. 369 c.p.c., comma 1, risultando lo stesso, benchè tempestivamente notificato alla controparte il 26 gennaio 2017, depositato in cancelleria solo il successivo 15 febbraio 2018, con conseguente superamento del termine di venti giorni di cui alla predetta disposizione.

2.1. La costante giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 25453 del 2017; Cass. n. 24686 del 2014), invero, è orientata nel senso che, attesa la perentorietà del menzionato termine, il deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio (cfr. Cass. n. 30918 del 2017; Cass. n. 25453 del 2017; Cass. n. 3132 del 2017; Cass. n. 870 del 2015; Cass. n. 22914 del 2013; Cass. n. 15264 del 2012) e non esclusa dalla costituzione del resistente, nè dalla mancata sua contestazione, posto che il principio sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme. La materia, peraltro, non è nella disponibilità delle parti (cfr. Cass. n. 30918 del 2017).

2.2. E’ certamente consentito che il deposito dell’originale possa effettuarsi anche separatamente e dopo la produzione della copia non autenticata, ma a condizione che ciò avvenga nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante dopo la scadenza del termine per il deposito del ricorso (cfr. Cass. n. 30918 del 2017; Cass. n. 3132 del 2017; Cass. n. 870 del 2015).

2.2.1. Tale principio è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., SU, n. 10648 del 2017), le quali hanno affermato che non si applica la sanzione della improcedibilità quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perchè prodotto dalla controparte o perchè presente nel fascicolo d’ufficio. Hanno, però, ribadito che, invece, “consentire il recupero dell’omissione mediante la produzione a tempo indeterminato, con lo strumento dell’art. 372 c.p.c., vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale. L’improcedibilità, infatti, a differenza di quanto previsto in altre situazioni procedurali, trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo”.

3. Il ricorso, dunque, va dichiarato improcedibile, senza necessità di pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, essendo la controparte rimasta solo intimata, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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