Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30117 del 14/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 30117 Anno 2017
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DI MARZIO PAOLO

Data pubblicazione: 14/12/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Giuseppina Vittoria Fiori, Antonina Cotugno
Cotugno,

e

Pasquale

rappresentati e difesi, come da mandato steso

in calce al ricorso, dall’Avv. Carmelina Adamo del foro
di Milano, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Francesco Vaccaro, alla via degli Scialoja n. 3 in Roma;
– ricorrenti contro

Emilio Boggioni,

rappresentato e difeso, giusta mandato

a margine del controricorso, dall’Avv. Roberto Santucci, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio,
alla via Marianna Dionigi n. 17 in Roma;
– controricorrente avverso
la sentenza n. 1919 del 27.2.2013, pronunciata dalla

raccolte le conclusioni rassegnate dal P.M. di udienza,
dott.ssa Immacolata Zeno, che ha domandato dichiararsi
improcedibile o inammissibile il ricorso;
ascoltata la discussione proposta dal difensore del
controricorrente, Avv. Roberto Santucci;
udita la relazione svolta dal dott. Paolo Di Marzio;
la Corte osserva

Fatti di causa
Emilio Boggioni ha conseguito dall’Autorità giudiziaria
della Colombia una sentenza definitiva che lo riconosce
creditore nei confronti di Michele Cotugno, in conseguenza di un contratto di mutuo. Essendo scomparso Michele Cotugno, il debito deve essere estinto dagli eredi, odierni ricorrenti.
Emilio Boggioni ha domandato alla Corte d’Appello di
Milano la delibazione della sentenza colombiana. Gli
odierni ricorrenti si sono opposti affermando
l’insussistenza delle condizioni di legge per il riconoscimento dell’efficacia civile alla sentenza straniera. In particolare, gli eredi di Michele Cotugno hanno
lamentato il difetto della residenza all’estero del de
culus,

con la conseguenza che non sussisteva la giuri-

sdizione del giudice straniero.
2

Corte d’Appello di Milano e depositata il 13.5.2013;

La Corte d’Appello lombarda ha proceduto alla delibazione della sentenza colombiana ritenendo che il Boggioni avesse provato la residenza all’estero (Bogotà)
del mutuatario Michele Cotugno, non mancando di ricordare che gli odierni ricorrenti, dopo essersi costituiti ed aver esaurito per intero i gradi del giudizio colombiano, risultando perdenti e senza mai mettere in

volti al giudice nazionale per contestare, infondatamente, anche questa circostanza.
Avverso la decisione della Corte d’Appello di Milano
hanno proposto impugnazione gli eredi di Michele Cotugno: Giuseppina Vittoria Fiori, Antonina Cotugno e Pasquale Cotugno, affidandosi a due motivi. Resiste con
controricorso Emilio Boggioni.

Ragioni della decisione
1.1. – Con il primo motivo di impugnazione, proposto ai
sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc.
civ., i ricorrenti contestano la decisione della Corte
d’Appello di Milano “sotto il profilo motivazionale per
aver ritenuto illegittimamente residente Michele Cotugno in Cartagena”.

In particolare, i ricorrenti lamen-

tano che la Corte di merito si è limitata a valorizzare
esclusivamente alcune risultanze processuali, apparentemente favorevoli alla tesi poi accolta dal giudicante, ma non ha preso

“in alcuna considerazione, invece,

che il Cotugno è stato sempre residente nel Comune di
Binasco” e, dal gennaio 1988, nel Comune di Casarile. I

ricorrenti hanno quindi criticato

“l’inesattezza delle

traduzioni degli atti sottoscritti persino dagli odierni resistenti [recte:

ricorrenti]:

si deve ritenere po-

discussione la giurisdizione estera, si erano poi ri-

co credibile e del tutto infondato che … abbiano dichiarato che il loro padre era residente fuori
dall’Italia”,

dovendo stimarsi che simili dichiarazioni

inesatte dipendano soltanto dall’essere stati

“tratti

in errore oppure che l’ignoranza della lingua abbia indotto i medesimi ad essere fraintesi”.

ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod.
proc. civ., criticandosi la omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione, i ricorrenti contestano la
violazione e falsa applicazione dell’art. 64, lett. a),
della legge n. 218 del 1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Espongono
gli impugnanti che il riconoscimento della sentenza
straniera è possibile purché non produca effetti contrari all’ordine pubblico e sempre che sia stata pronunciata dal giudice che sarebbe stato

“competente in

base ai criteri che, in casi corrispondenti, determinerebbero la giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero”.

In tal senso i ricorrenti in-

sistono nell’affermare che Michele Cotugno non aveva

“né la cittadinanza né la residenza”

in Colombia. Inol-

tre, il contratto di mutuo stipulato con Emilio Boggioni il 18.2.1999 era stato stipulato in un “Paese che
prevede come pratica usuale il criterio
dell’anatocismo”.

2.1. – 2.2.(1) – I motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, nella parte in cui entrambi attengono alla contestazione della giurisdizione colombiana perché il dante causa Michele Cotugno non aveva la propria residenza in quel Paese.
4

1.2. – Con il secondo motivo di impugnazione, proposto

La Corte d’Appello, invero, al fine di verificare il
luogo di residenza del Cotugno e, in conseguenza, la
sussistenza della giurisdizione colombiana, ha valutato
congiuntamente una serie di elementi. 1) Il Dipartimento Amministrativo di Sicurezza degli Esteri ha rilasciato certificazione dell’assenza di carichi pendenti
di Michele Cotugno, identificandolo a mezzo documento

lombiana, in cui la residenza dell’uomo è indicata in
Bogotà (Bocagrande, Av. San Martin 7-55). 2) Negli anni
in questione il Cotugno aveva intrapreso diverse attività commerciali in Colombia con sede in Cartagena, di
cui era rappresentante ed amministratore. 3) Risulta
allegata in atti la dichiarazione prestata sotto giuramento da un Avvocato colombiano, Angel Salzedo Salzar,
il quale ha affermato, innanzi a Pubblico Ufficiale,
che negli anni di interesse il Cotugno risiedeva in Colombia, proprio all’indirizzo di cui innanzi. 4) Gli
stessi odierni ricorrenti hanno dichiarato, nel mandato
che hanno conferito all’Avvocato colombiano nominato
per la causa di successione, che il loro padre era residente in Cartagena.
Tutti questi analitici rilievi, ragioni fondanti della
decisione impugnata, non sono stati sottoposti a critica specifica dai ricorrenti. In particolare, la Corte
d’Appello ha indicato dettagliatamente l’atto processuale in cui gli stessi ricorrenti ammettono che il loro
dante causa era residente in Colombia. Gli odierni ricorrenti non replicano sul punto, limitandosi a generiche contestazioni sull’incomprensione della lingua
straniera nelle dichiarazioni rilasciate, e non è neppure chiarito a quali dichiarazioni, contenute in atti
allegati al fascicolo processuale, che avrebbero dovuto
5

per i cittadini stranieri rilasciato dall’Autorità co-

specificamente indicare anche in relazione alla loro
localizzazione, intendano fare riferimento.
Non solo, la Corte territoriale è stata criticata per
non aver affatto esaminato la produzione degli odierni
ricorrenti che si afferma idonea a provare la costante
residenza in Italia di Michele Cotugno. Diversamente,
la Corte territoriale ha esaminato le produzioni degli

il doc. 5 da loro prodotto offre conferma della residenza in Colombia del padre, ma neppure questa specifica

ratio decidendi

adottata dalla Corte di merito è

stata fatta oggetto di specifica critica da parte dei
ricorrenti. In ogni caso non è esatto che la Corte di
merito trascuri completamente di valutare che Michele
Cotugno ha sempre conservato la residenza anagrafica in
Italia. Diversamente la Corte territoriale ha osservato
che la permanenza dell’iscrizione anagrafica in Italia
“dimostra semplicemente quanto dichiarato
dall’interessato in merito ai suoi cambiamenti di residenza. Come noto, infatti, le autorità comunali non operano d’ufficio variazioni relative all’effettiva residenza dei cittadini … nel caso in questione, il signor Michele Cotugno non si è, evidentemente, attivato
per effettuare la variazione di residenza presso il Comune di Casarile”. Si tratta di un ulteriore argomento
che non è stato sottoposto a critica specifica da parte
dei ricorrenti.
La Corte lombarda rileva pure che i documenti colombiani prodotti dai ricorrenti neppure appaiono valutabili,
perché sono privi di apostille, non rispettano la citata Convenzione dell’Aja, ma neppure su questo argomento
i ricorrenti replicano in questa sede.

6

odierni ricorrenti, tanto da giungere ad affermare che

Merita ancora di essere evidenziato che la Corte
d’Appello ha avuto cura di rilevare che gli odierni ricorrenti si sono regolarmente costituiti nei giudizi
svoltisi innanzi all’Autorità giudiziaria colombiana,
“senza aver mai eccepito alcunché in merito ad eventuali irregolarità del contraddittorio, accettando, per
l’effetto, la relativa giurisdizione”. Neppure questa

ni ricorrenti a critica specifica, con la conseguenza
che la sentenza della Corte di merito è passata in giudicato sul punto. Occorre allora rilevare ancora che,
“la competenza giurisdizionale del giudice straniero,
che abbia pronunciato la sentenza del cui riconoscimento in Italia si discuta, deve ritenersi sussistente
quando vi sia stata accettazione espressa o tacita
della giurisdizione stessa”, Cass. sez. I, sent.
22.7.2004, n. 13662.
I motivi di ricorso, in ordine ai profili innanzi evidenziati, sono pertanto inammissibili, perché non solo
domandano il riesame del materiale istruttorio in sede
di giudizio di legittimità, ma omettono di sottoporre a
critica specifica le ragioni analiticamente indicate
dalla Corte d’Appello a fondamento della propria pronuncia.

2.2.(2) – Mediante il secondo motivo di ricorso i ricorrenti contestano pure che non avrebbe potuto essere
delibata una sentenza straniera relativa ad un mutuo
contratto in un Paese in cui è usuale l’applicazione
dell’anatocismo.
Invero non è stato esplicitato dagli odierni ricorrenti
per quale ragione la sentenza straniera la quale riconosca come valido un mutuo che preveda l’applicazione
7

ragione della decisione è stata sottoposta dagli odier-

di interessi anatocistici non potrebbe essere oggetto
di delibazione. Sembra doversi ipotizzare che i ricorrenti intendano affermare che, qualora vi fossero riconosciuti gli effetti civili nel nostro Paese, una sentenza che consenta l’applicazione di interessi anatocistici produrrebbe sempre effetti contari all’ordine
pubblico italiano. Anche questa affermazione, tuttavia,

sione di chiarire che la “pattuizione di interessi ultralegali non è contraria all’ordinamento, non vietando
quest’ultimo in modo assoluto finanche l’anatocismo,
così come si ricava dagli artt. 1283 cod. civ. e 120
del d.lgs. n. 385 del 1993”, Cass. sez. III, sent.
3.3.2009, n. 5044, cfr., anche, Cass. sez. U, sent.
28.10.2015, n. 21946.
In ogni caso, la contestazione in esame non può essere
proposta in forma generica, non potendo ritenersi un
fatto notorio che i contratti di mutuo prevedano sempre, in Colombia, l’applicazione di interessi anatocistici. I ricorrenti non specificano, infatti, da quali
clausole, del solo contratto di mutuo che è oggetto del
presente giudizio, si evincerebbe che fossero stati
pattuiti, o comunque applicati, interessi anatocistici.
Il secondo motivo di ricorso, pure in riferimento al
profilo evidenziato, risulta pertanto inammissibile.

Il ricorso deve essere, in definitiva, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
8

appare infondata. La Suprema Corte ha già avuto occa-

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da
Giuseppina Vittoria Fiori, Antonina Cotugno
Cotugno,

e Pasquale

che condanna al pagamento solidale delle spese

di lite in favore del controricorrente, e le liquida in
complessivi Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,
comma 1 quater,

dà atto della sussistenza dei presuppo-

sti per il versamento da parte della ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit.
art. 13, comma 1 bis.
Cosi deciso in Roma, il 14 luglio 2017.

legge.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA