Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30116 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. I, 21/11/2018, (ud. 26/10/2018, dep. 21/11/2018), n.30116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 7493/2015 r.g. proposto da:

EQUITALIA SUD s.p.a., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS),

in persona del procuratore Dott. G.G., rappresentata e

difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,

dall’Avvocato Michele Di Fiore, con il quale elettivamente domicilia

in Roma, alla via Banco di Santo Spirito n. 42, presso Gnosis

Forense s.r.l.;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., (cod. fisc. (OMISSIS)), in

persona del curatore, Dott. S.F..

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI NAPOLI depositato il 18/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2018 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 18 febbraio 2015, n. 475, il Tribunale di Napoli accolse solo parzialmente l’opposizione proposta, L. Fall., ex art. 98, da Equitalia Sud s.p.a. avverso la sua mancata ammissione al passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l..

1.1. Per quanto qui d’interesse, quel tribunale: a) ammise esclusivamente i crediti provati con corretta notificazione delle corrispondenti cartelle esattoriali, non anche quelli dimostrati mediante i relativi estratti del ruolo, giudicando quest’ultima documentazione insufficiente; b) ritenne inapplicabile del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, in tema di rimborso di spese di esecuzione, alla materia fallimentare.

2. Avverso tale decreto Equitalia Sud s.p.a. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, mentre non ha svolto difese, in questa sede, la curatela fallimentare.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva pregiudizialmente il Collegio che, come recentemente sancito da questa Suprema Corte, a seguito della cancellazione d’ufficio delle società del gruppo Equitalia dal registro delle imprese, a decorrere dall’1 luglio 2017, in virtù del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016, la successione a titolo universale, prevista dal comma 3 del detto articolo, in favore dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, non costituisce una successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c., bensì una successione nei rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c., poichè, in ragione del “venir meno” della parte, è stato normativamente individuato un soggetto giuridico destinatario del trasferimento delle funzioni precedentemente attribuito alla stessa. Ne deriva che i giudizi pendenti proseguono regolarmente, spiegando le relative decisioni effetti contro il successore a titolo particolare (cfr. Cass. n. 15869 del 2018). Nessun dubbio, pertanto, può sorgere quanto all’ammissibilità dell’odierno ricorso.

2. Con il primo motivo, Equitalia Sud s.p.a. denuncia la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L. Fall., art. 93,D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33,D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88, per aver il tribunale partenopeo errato nel ritenere necessaria, ai fini dell’ammissione al passivo dei crediti esattoriali (tributari o previdenziali), la prova della notifica delle relative cartelle di pagamento.

2.1. Tale doglianza è fondata alla luce dell’orientamento, qui condiviso ed ormai consolidatosi, della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’ammissione al passivo dei crediti esattoriali è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (cfr., ex multis, Cass. n. 22424 del 2018; Cass. n. 21271 del 2018; Cass. 21270 del 2018; Cass. n. 21269 del 2018; Cass. n. 20526 del 2018; Cass. n. 20056 del 2018; Cass. n. 20054 del 2018; Cass. n. 18762 del 2018; Cass. n. 16407 del 2018; Cass. n. 16127 del 2018; Cass. n. 15600 del 2018; Cass. n. 31190 del 2017; Cass. n. 26296 del 2017; Cass. 14693 del 2017; Cass. n. 12934 del 2017; Cass. n. 23110 del 2016; Cass. n. 6126 del 2014; Cass, SU, n. 4126 del 2012). Indirizzo cui va inscritta, come recentemente sancito da Cass. n. 21271 del 2018, anche la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 19704 del 2015, secondo cui il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione in quanto a ciò non osta del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p.. Una lettura costituzionalmente orientata impone – secondo le Sezioni Unite – di ritenere che l’impugnabilità, prevista da tale norma, dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

2.2. Per mera completezza, va qui evidenziato che Cass. n. 20154 del 2018 ha specificamente ribadito che anche rispetto ai crediti degli enti previdenziali iscritti a ruolo la corrispondente ammissione al passivo è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, sulla base del semplice ruolo (cfr., altresì, Cass. n. 11954 del 2018; Cass. 25192 del 2017), mentre costituisce fermo indirizzo interpretativo che l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria, sicchè esso costituisce prova idonea dell’entità e della natura del credito (cfr. Cass. n. 22424 del 2018; Cass. 18762 del 2018; Cass. n. 15315 del 2017; Cass. n. 11794 del 2016; Cass. n. 11141 del 2015).

3. Con il secondo motivo, Equitalia Sud s.p.a. lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, per non aver il decreto impugnato ritenuto applicabile la citata norma alle procedure concorsuali.

3.1. Anche tale doglianza merita accoglimento, dovendosi, in questa sede, dare continuità all’orientamento, condiviso da questo Collegio, secondo cui le spese d’insinuazione al passivo sostenute dall’Agente della riscossione (cd. diritti di insinuazione) rappresentano i costi normativamente forfetizzati di una funzione pubblicistica e, in quanto previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui alla L. Fall., artt. 51 e 52, hanno natura concorsuale e vanno ammesse al passivo fallimentare in ragione di un’applicazione estensiva del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un’esecuzione di carattere generale sull’intero patrimonio del debitore. Il credito per le spese di insinuazione va, peraltro, riconosciuto in via chirografaria e non privilegiata, dovendo escludersi l’inerenza delle stesse al tributo riscosso (cfr. Cass. n. 25802 del 2015; Cass. n. 4861 del 2010).

4. In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie entrambi i motivi del ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per il relativo nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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